La recente e discussa Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino (n. 19 del 03/12/2025), confermata il 15/07/2026 dalla Corte di Cassazione, relativa alla vicenda del gioielliere R., offre all'operatore del diritto una preziosa occasione per ripercorrere l'esegesi giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 52 del Codice Penale in materia di legittima difesa.
La pronuncia, che ha confermato la condanna di primo grado dell'imputato per duplice omicidio volontario e tentato omicidio, si inserisce nel solco della più rigorosa giurisprudenza di legittimità, ribadendo l'invalicabile distinzione tra il diritto di difesa necessitata e la mera reazione vendicativa o esecutiva, particolarmente nei casi di "fuga del reo".
La vicenda processuale in sintesi
Il 28 aprile 2021, a seguito di una violenta rapina a mano armata (compiuta con armi fittizie, benché percepite come vere) all'interno della propria gioielleria, R., accertatosi dell'incolumità della moglie ivi presente, si recava all'esterno del locale sulla pubblica via, impugnando un revolver legittimamente detenuto. Nel frangente, con un'azione temporalmente successiva alla consumazione della rapina (a circa quattro secondi dall'uscita dei malviventi dal retro), l'imputato esplodeva diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei rapinatori disarmati e in fuga verso l'autovettura, cagionando la morte di due di essi e il ferimento del terzo, e infierendo successivamente con calci sul corpo esanime di uno dei soggetti.
Il difetto del requisito dell'Attualità del Pericolo: la "Fuga del Reo"
Il perno attorno al quale ruota l'esclusione della scriminante di cui al primo comma dell'art. 52 c.p. è la radicale carenza dell'attualità del pericolo.
Come insegna un orientamento granitico della Suprema Corte di Cassazione, "non è configurabile la scriminante della legittima difesa (neppure putativa) nel caso in cui il rapinatore desista dall'aggressione e si dia alla fuga avvedutosi del pericolo". La legittima difesa richiede ontologicamente che l'azione difensiva sia contrapposta a un pericolo in atto e non a un pericolo ormai esaurito (). Sparare a un soggetto in fuga e di spalle, quando lo spoglio patrimoniale si è già consumato e non sussiste alcun intento lesivo verso le persone, fuoriesce dal paradigma scriminante per entrare in quello della ritorsione postuma.
Nel caso de quo, i giudici di merito hanno cristallizzato (grazie alle videoregistrazioni) come, nel momento in cui l'imputato premeva il grilletto, i malviventi avessero palesemente desistito da ogni offesa personale ed erano esclusivamente intenti ad assicurarsi la fuga e la refurtiva.
I limiti della Legittima Difesa Domiciliare e Commerciale (art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p.)
La difesa aveva invocato l'applicazione delle disposizioni speciali sulla c.d. "legittima difesa domiciliare" (introdotte dalla L. 59/2006 e rafforzate dalla L. 36/2019), che introducono una presunzione legale di proporzionalità tra difesa e offesa nel caso in cui taluno usi un'arma all'interno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale per difendere la propria/altrui incolumità o i propri beni.
Tuttavia, la Corte torinese ha rilevato l'inapplicabilità di tale presunzione per due ragioni concorrenti:
- Il presupposto spaziale: L'uso dell'arma è avvenuto all'esterno dell'esercizio commerciale (sulla pubblica via / area di parcheggio). R. è uscito dal perimetro protetto dall'art. 52, comma 3, c.p., vanificando così la tutela rafforzata collegata alla "violazione di domicilio".
- Il pericolo per l'incolumità nel caso di difesa dei beni: Come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 16677/2007 e ribadito da Cass. Pen., Sez. V, n. 4529/2022), le riforme del 2006 e del 2019 hanno inciso sulla presunzione di proporzione, ma "fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità".
Pertanto, la reazione armata a difesa dei beni patrimoniali (la refurtiva) è lecita e si presume proporzionata solo se accompagnata dal concreto pericolo d'aggressione fisica all'aggredito. Di fronte a soggetti in fuga, tale pericolo è per definizione assente.
L'impossibilità di configurare la Scriminante Putativa o l'Eccesso Colposo (artt. 59 e 55 c.p.)
I giudici hanno infine rigettato le tesi sussidiarie relative all'erronea supposizione dell'esimente (art. 59 c.p.) ed al superamento colposo dei limiti della necessità difensiva, ivi compresa l'ipotesi del grave turbamento introdotta all'art. 55, co. 2, c.p. dalla novella del 2019.
Sotto il profilo dogmatico e giurisprudenziale, la Cassazione impone che, ai fini della configurabilità dell'eccesso colposo, debbano preliminarmente sussistere i presupposti della scriminante, per poi ipotizzare un superamento (per errore o inabilità) dei limiti ad essa intrinseci.
Essendo radicalmente insussistente il requisito subiecto dell'attualità del pericolo al momento dell'inseguimento armato in strada, cade in radice ogni possibilità di invocare l'art. 55 c.p.
Inoltre, sul piano fattuale e volitivo (dolo), le modalità dell'azione hanno reso palese che non si è trattato di un errore percettivo. R., infatti, si è scontrato con la moglie all'interno del locale, accertandosi materialmente della di lei incolumità prima di uscire in strada. Successivamente, le azioni reiterate (colpi reiterati verso soggetti di spalle, tentativi di percussione a tamburo scarico, calci finali alla persona inerme) denotano quello che la giurisprudenza di legittimità classifica non come "eccesso colposo", bensì come omicidio volontario, frutto di una reazione intenzionale e ritorsiva disancorata da ogni finalità cautelare e difensiva.
Conclusioni
La pronuncia in commento non costituisce un'anomalia ma la fedele applicazione di coordinate ermeneutiche ormai consolidate nel nostro ordinamento.
Il diritto alla difesa legittima costituisce un'ipotesi eccezionale di autotutela giustificata dall'impossibilità di un tempestivo intervento dello Stato. Laddove, tuttavia, lo spoglio si sia perfezionato e l'azione aggressiva sia cessata con la fuga degli autori, il monopolio dell'uso della forza e l'amministrazione della giustizia ritornano attratti nella sfera statuale.
L'accettazione del principio opposto implicherebbe il riconoscimento giurisprudenziale di una sanzione capitale privata a tutela di un diritto patrimoniale, in macroscopica violazione, fra le varie, dell'art. 2 della CEDU (diritto alla vita) e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana.
Il presente contributo ha finalità di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale e non sostituisce in alcun modo una consulenza legale mirata alla valutazione del caso concreto.
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