La fattibilità giuridica della limitazione o esclusione dei calciatori stranieri nel campionato di Serie A: profili di diritto interno, euro-unitario e internazionale.
Un’ipotetica riforma volta all’esclusione totale dei calciatori stranieri dal campionato di Serie A, o ad una drastica contrazione quantitativa della loro presenza, pone complessi interrogativi di compatibilità normativa che abbracciano l'ordinamento sportivo, il diritto pubblico interno, l'ordinamento dell'Unione Europea e il diritto internazionale. La questione richiede un'analisi multilivello volta a distinguere la posizione dei cittadini dell'Unione Europea da quella dei cittadini di Paesi terzi (extracomunitari), collocando i poteri della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nell'alveo delle fonti di rango superiore.
Il quadro ordinamentale e il riparto delle competenze
Nel sistema di giustizia e organizzazione dello sport, la Lega Serie A non gode di un'autonomia normativa primaria in materia di tesseramenti e composizione delle rose. La LNPA è un'associazione privata non riconosciuta di secondo livello alla quale afferiscono le società partecipanti al massimo campionato italiano; la funzione regolamentare e di indirizzo generale spetta al Consiglio Federale della FIGC, in virtù degli articoli 12 e 15 dello Statuto Federale e dell'articolo 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).
I criteri di accesso alla competizione e la disciplina del tesseramento degli atleti devono conformarsi alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e, soprattutto, alla legislazione statale. Ne consegue che qualsiasi deliberazione della LNPA diretta a restringere il numero di calciatori stranieri sarebbe priva di efficacia giuridica se non recepita dalla FIGC e, in ultima istanza, se priva di fondamento nei vincoli legislativi e sovranazionali cui l'ordinamento sportivo italiano è subordinato.
Il regime dei calciatori comunitari e il principio di non discriminazione (Art. 45 TFUE)
Con riferimento ai calciatori aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (nonché dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera), l'ipotesi di una limitazione o esclusione su base nazionale si scontra con il divieto assoluto posto dall'articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Tale norma sancisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e comporta l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri in materia di impiego, retribuzione e condizioni di lavoro.
La qualificazione dello sport professionistico come attività economica rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario è un approdo giurisprudenziale consolidato a partire dalle note pronunce Walrave e Koch (C36/74) e Donà (C13/76). Il principio ha trovato la sua affermazione più dirompente nella sentenza Bosman (C415/93), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che le regole emanate da associazioni sportive quali la UEFA e le federazioni nazionali, nella misura in cui limitavano la possibilità per i club di schierare calciatori cittadini di altri Stati membri (le cosiddette "clausole di nazionalità", come la regola del ), costituivano una restrizione diretta della libertà di circolazione dei lavoratori manifestamente incompatibile con il diritto comunitario.
Ogni tentativo di reintrodurre contingenti di nazionalità per gli atleti UE — quale la proposta 6+5 avanzata dalla FIFA alla fine degli anni Duemila, diretta a richiedere la presenza di almeno sei calciatori elegibili per la Nazionale del Paese di appartenenza del club — è stato respinto dalle istituzioni dell'Unione per palese contrasto con l'articolo 45 TFUE.
La giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia dell'UE (inter alia, le sentenze Superleague C333/21, Royal Antwerp C680/21 e Diarra C650/22) ha ribadito in modo inequivocabile che le regole sportive dettate da associazioni private, pur potendo perseguire finalità di interesse generale (come lo sviluppo dei vivai o il perseguimento dell'equilibrio competitivo), sono integralmente soggette sia alle norme sulle libertà fondamentali di circolazione sia alle regole di concorrenza dell'Unione (Articoli 101 e 102 TFUE). Pertanto, un divieto assoluto o un contingentamento teso a escludere i calciatori europei dalla Serie A sarebbe sanzionato con la nullità di diritto e sottoporrebbe gli organi federali e statali a procedure d'infrazione e ad azioni risarcitorie dinanzi agli organi giudiziari comunitari e nazionali.
Il trattamento dei calciatori extracomunitari e gli accordi internazionali
La disciplina inerente ai calciatori di nazionalità extracomunitaria presenta una differente architettura giuridica, in quanto il principio di libera circolazione di cui all'articolo 45 TFUE non si estende ipso facto ai cittadini di Paesi terzi.
Il quadro normativo statale e le quote di tesseramento
Nell'ordinamento italiano, il tesseramento di sportivi stranieri non comunitari trova la propria copertura primaria nell'articolo 27, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione). La norma stabilisce che l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato dello sportivo straniero sono regolati da contingenze annuali (quote d'ingresso per motivi di sport) individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o dell'Autorità politica delegata allo sport), sentiti il CONI e le federazioni sportive nazionali interessate.
In applicazione di questo quadro legislativo, il Consiglio Federale della FIGC emana con cadenza annuale appositi comunicati ufficiali aventi ad oggetto i "Criteri per il tesseramento di calciatori extracomunitari". La FIGC, operando nell'ambito del contingente massimo fissato dal Governo, ha legittimamente facoltà di graduare o ridurre l'ingresso di nuovi calciatori non comunitari (ad esempio subordinando il loro tesseramento alla cessione all'estero o allo svincolo di altro calciatore extracomunitario preesistente in rosa, oppure all'esibizione di specifici requisiti di presenza nelle selezioni nazionali).
L'ordinamento statale e quello sportivo godono quindi di discrezionalità nel limitare l'accesso di nuovi lavoratori extracomunitari nel mercato del lavoro nazionale per ragioni di tutela del patrimonio sportivo e dei vivai giovanili, a patto che non vengano lesi i diritti acquisiti di coloro che risultano già regolarmente soggiornanti e tesserati sul territorio italiano.
Estensione dei diritti tramite accordi internazionali di associazione
La discrezionalità di limitazione nei confronti degli extracomunitari incontra tuttavia significativi limiti di natura internazionale. L'Unione Europea ha stipulato molteplici accordi internazionali di partenariato e associazione con Paesi terzi, contenenti clausole in materia di parità di trattamento delle condizioni di lavoro.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mediante giurisprudenza costante — si vedano le storiche decisioni Deutscher Handballbund / Kolpak (C438/00) in materia di accordi d'associazione con i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, nonché la sentenza Simutenkov (C265/03) per l'Accordo di Partenariato UE-Russia —, ha stabilito un principio invalicabile: qualora un cittadino di un Paese terzo sia regolarmente assunto da una società sportiva di uno Stato membro in virtù della legislazione sull'immigrazione dello Stato ospitante, la clausola di non discriminazione contenuta negli accordi internazionali stipulati dall'Unione acquisisce efficacia diretta.
Di conseguenza, una volta completato l'ingresso e perfezionato il tesseramento, a tale atleta non possono essere applicate regole sportive discriminatorie fondate sulla nazionalità per quanto attiene all'impiego operativo (ad esempio il divieto di scendere in campo o limiti numerici alla presenza nella distinta di gara).
In aggiunta, con recenti deliberate decisioni e intese (quali quelle relative ai cittadini del Regno Unito a seguito della Brexit e ai cittadini della Repubblica di Albania), la FIGC ha equiparato, ai soli fini del tesseramento sportivo, tali calciatori ai cittadini comunitari, restringendo ulteriormente il bacino di atleti cui è astrattamente applicabile il contingente di limitazione extracomunitaria.
Strumenti indiretti di tutela e il principio di proporzionalità
Dati i vincoli inderogabili che impediscono l'esclusione diretta dei calciatori UE ed equiparati, le federazioni nazionali e le leghe sportive hanno progressivamente introdotto meccanismi indiretti focalizzati sulla provenienza formativa anziché sulla cittadinanza formale.
La normativa FIGC attualmente vigente impone per le rose dei club di Serie A il limite massimo di 25 calciatori, prescrivendo al contempo che un numero minimo di essi sia costituito da elementi cresciuti nel vivaio del club medesimo (i cosiddetti club-trained players) e nel vivaio della federazione nazionale (association-trained players).
Tali regole, ispirate ai criteri adottati dalla UEFA, si fondano sull'elemento del luogo e della durata dell'addestramento sportivo (ad esempio l'essere stato tesserato per almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni d'età presso club della medesima federazione) prescindendo dal passaporto posseduto dall'atleta.
Sotto il profilo del diritto eurounitario, le clausole di formazione giovanile rappresentano discriminazioni indirette o ostacoli alla libera circolazione che necessitano di una rigida giustificazione obiettiva. Nella richiamata sentenza Royal Antwerp (C680/21), la Corte di Giustizia UE ha chiarito che spetta ai giudici nazionali verificare se le norme sui home-grown players siano effettivamente idonee a conseguire l'obiettivo legittimo dell'incoraggiamento e reclutamento di giovani talenti e se non travalichino quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo, accertando che non generino effetti discriminatori sproporzionati a danno di atleti provenienti da altri Stati membri.
Un'iniziativa diretta da parte della Lega Serie A o della FIGC tesa ad alterare la composizione dei campionati tramite vincoli assoluti di nazionalità per i cittadini europei ed equiparati costituisce un'ipotesi giuridicamente irrealizzabile, per insanabile contrasto con il principio inderogabile della libera circolazione dei lavoratori ex articolo 45 TFUE e con la correlata giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il margine d'intervento della FIGC, previa concertazione statale con il Governo e con il CONI nei limiti dell'articolo 27, comma 5-bis del D.Lgs. 286/1998, permane limitato alla sola regolamentazione quantitativa dei primi tesseramenti di calciatori comunitariamente non equiparati provenienti da Paesi terzi. L'unica strada legittima per promuovere la presenza di calciatori autoctoni risiede pertanto nel continuo perfezionamento di incentivi formativi ed economici e nell'impiego sostenibile delle clausole di radicamento territoriale per la formazione giovanile, sempre nel rigoroso rispetto del principio sovranazionale di proporzionalità e non discriminazione.
Aggiungi commento
Commenti