La novella sulla detenzione domiciliare terapeutica e sul patteggiamento speciale per i detenuti dipendenti

Pubblicato il 4 agosto 2026 alle ore 18:06

Commento critico e sistematico al Disegno di Legge S. 1635 (XIX Legislatura)

Inquadramento dogmatico e ratio della riforma

Il disegno di legge d'iniziativa governativa S. 1635 — approvato dal Senato il 10 giugno 2026 su impulso del Ministro della Giustizia e del Ministro della Salute — si pone l'obiettivo di attuare una riforma organica all'interno del sistema penitenziario e del diritto processuale penale. L'intervento legislativo intende affrontare in modo strutturale l'ormai cronica emergenza del sovraffollamento carcerario (il cui tasso ha registrato nel 2025 il superamento della soglia critica del 122%) e la parallela incidenza dei soggetti affetti da patologie da dipendenza (tossicodipendenza ed alcoldipendenza), che rappresentano oltre il 31% della complessiva popolazione penitenziaria.

Sotto il profilo dogmatico, la riforma supera il rigido bipolarismo tra istanza punitivo-retributiva e tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. Mediante l'introduzione degli articoli 94-ter e 94-quater all'interno del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti) e la novella dell'art. 656 del codice di procedura penale, il legislatore ridefinisce l'accesso alle misure alternative alla detenzione e configura una nuova ipotesi di definizione anticipata del processo, fortemente orientata alla rieducazione e al recupero terapeutico del reo.

Chiariamo da subito che anche la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il provvedimento (Atto Camera C. 2961) nella seduta del 29 luglio 2026, confermando integralmente il testo licenziato dal Senato senza apportare modificazioni.

Tuttavia, l'iter di approvazione parlamentare si è concluso in via definitiva, ma il disegno di legge è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la rituale promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a seguito della quale decorrerà il prescritto periodo di vacatio legis prima dell'entrata in vigore ed efficacia formale dei nuovi articoli 94-ter e 94-quater d.P.R. 309/1990.

Pertanto, ad oggi (04/08/2026), la novella legislativa non è in vigore.

La Detenzione Domiciliare in Casi Particolari (Art. 94-ter d.P.R. 309/1990)

Ambito applicativo, limiti edittali e principio di unicità

L'articolo 94-ter del d.P.R. n. 309/1990 introduce un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare destinata ai condannati affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza che debbano espiare una pena detentiva, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Il limite edittale ordinario per l'accesso al beneficio è fissato in otto anni di pena residua o inflitta. Tale soglia subisce una contrazione nei casi in cui il titolo esecutivo comprenda uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario): in tali ipotesi, la misura è concedibile nel limite massimo di quattro anni di pena detentiva.

Quanto alla modalità esecutiva, la norma stabilisce un vincolo di destinazione rigido, prevedendo che la misura debba svolgersi necessariamente all'interno di strutture terapeutiche residenziali private aventi formale autorizzazione ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 309/1990. In virtù della spiccata carica favoritiva dell'istituto e dell'innalzamento dei tetti edittali, il legislatore ne sancisce l'assoluta unicità: la detenzione domiciliare terapeutica speciale non può essere concessa per più di una volta nel corso della vita del condannato.

Rigore probatorio e proceduralizzazione dell'istanza

La formulazione dell'istanza dinanzi alla Magistratura di Sorveglianza è sottoposta a un rigoroso regime di ammissibilità, che impone alla difesa l'onere di allegare una complessa documentazione tecnica e attestativa. In particolare, a pena di inammissibilità, la domanda deve contenere:

  • La formale ed esplicita manifestazione di volontà dell'interessato diretta a intraprendere o proseguire il programma terapeutico residenziale presso una struttura autorizzata ex art. 116 d.P.R. 309/1990;
  • La dimostrazione scientifica e fattuale della sussistenza di un nesso causale eziologico tra lo stato di dipendenza del soggetto e la commissione del reato oggetto di condanna;
  • L'esplicita allegazione del programma terapeutico di recupero a carattere residenziale;
  • L'attestazione medico-legale inerente all'attualità e all'effettività dello stato di dipendenza patologica, corredata dalla valutazione di idoneità del percorso proposto e dalla descrizione dettagliata delle procedure d'accertamento adottate;
  • L'analisi specifica delle eventuali condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica, laddove si richieda la prosecuzione di un programma già in atto.

La Commissione Centrale e le unità SerD in composizione integrata

Onde scongiurare difformità applicative nell'accertamento clinico e garantire uniformità di giudizio su scala nazionale, il comma 3 dell'art. 94-ter delinea un coordinamento istituzionale di livello centrale e territoriale.

In sede centrale, la norma prevede l'istituzione — tramite DPCM da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con i Ministri della Giustizia e della Salute, sentita la Conferenza Unificata — di una Commissione Centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche contro la droga), incaricata di redigere le linee guida scientifiche per la verifica delle dipendenze e per la congruenza dei percorsi riabilitativi (senza la previsione di compensi o indennità per i componenti).

In sede territoriale, la valutazione clinica e l'elaborazione del programma non sono più affidate al solo servizio pubblico per le tossicodipendenze, bensì a una compagine integrata del SerD, alla quale partecipano obbligatoriamente un funzionario designato dal competente Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e un rappresentante nominato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP).

Monitoraggio, patologia dell'esecuzione e principio di inconvertibilità

Durante lo svolgimento della misura, il responsabile della struttura residenziale è tenuto ad inviare con cadenza semestrale una relazione sull'andamento del programma al SerD e all'UEPE, oltre a dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria di qualsiasi violazione o inosservanza commessa dal sottoposto. Al termine del percorso o in caso di sua anticipata interruzione, l'UEPE trasmette alla Magistratura di Sorveglianza la relazione conclusiva.

Nell'ipotesi di esito negativo del programma, ovvero al verificarsi delle condotte di cui all'art. 47-ter, commi 6 e 9 della legge n. 354/1975 (ossia comportamenti incompatibili con il prosieguo della misura o commissione del reato di evasione), il giudice dispone la revoca della detenzione domiciliare. La revoca comporta una severa conseguenza ostativa: la pena residua non potrà in alcun caso essere convertita o sostituita con altra misura alternativa alla detenzione, imponendo il rientro dell'interessato nell'istituto penitenziario.

Il raccordo esecutivo dopo il completamento del programma terapeutico

Il comma 6 dell'art. 94-ter disciplina l'ipotesi in cui il condannato completi con successo la fase terapeutica residenziale pur in presenza di un residuo pena che ecceda i limiti ordinari stabiliti per le comuni misure alternative.

In tali circostanze, al fine di salvaguardare la continuità del percorso riabilitativo, il Magistrato di Sorveglianza ha la facoltà di disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ordinaria, rideterminandone le prescrizioni. Tale prosecuzione è ammessa anche laddove la pena residua superi i tetti edittali ordinari previsti dagli artt. 47 e 47-ter O.P., purché essa non ecceda il limite di cui al comma 1 dell'art. 94-ter aumentato della metà per i reati comuni (fino a un massimo di 12 anni) ovvero di un quarto nell'ipotesi in cui il titolo comprenda delitti ex art. 4-bis L. 354/1975 (fino a un massimo di 5 anni).

La Definizione Anticipata del Processo a Scopo Terapeutico (Art. 94-quater d.P.R. 309/1990)

Natura dogmatica: l'applicazione negoziale della pena in regime terapeutico

L'art. 94-quater introduce nell'ordinamento una figura speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il cui oggetto d'accordo non risiede esclusivamente nella determinazione del quantum di sanzione, bensì nell'immediata individuazione del modello esecutivo mediante detenzione domiciliare in struttura residenziale terapeutica.

Presupposti sostantivi e preclusioni soggettive

L'accesso al rito speciale è subordinato alla pattuizione di una pena detentiva (sola o congiunta a pena pecuniaria) non superiore a otto anni, soglia che si riduce a quattro anni qualora si proceda per i delitti ricompresi nell'art. 4-bis L. 354/1975.

L'istituto riscontra precisi sbarramenti sia oggettivi che soggettivi:

  • È escluso l'accesso ove si proceda per i titoli di reato di cui all'art. 444, comma 1-bis c.p.p.;
  • Ne sono esclusi i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché i recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., qualora la pena concordata sia superiore a due anni di reclusione.

Dinamica procedimentale e scansione delle fasi

Il procedimento dinanzi al giudice di merito si articola secondo un modello bifasico volto a coniugare il vaglio di ammissibilità con la verifica di fattibilità clinica del percorso:

In un primo momento, a seguito della formulazione dell'istanza da parte dell'imputato corredata dall'impegno a sottoporsi al programma residenziale, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti primari e accorda un termine di sessanta giorni per consentire il deposito della documentazione idonea ex art. 94-ter, comma 2. Durante la pendenza di tale termine, la legge dispone la contestuale sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

In un secondo momento, una volta acquisita la documentazione ed esperita con esito positivo la verifica sulla congruità e adeguatezza del programma, il giudice pronuncia sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., disponendo che l'esecuzione avvenga nelle forme del regime terapeutico e allegando il relativo programma alla decisione.

Fase esecutiva, garanzie ed imputati in stato di custodia

Divenuta irrevocabile la sentenza, il Pubblico Ministero emette l'ordine di esecuzione disponendone la contestuale sospensione e trasmettendo senza ritardo gli atti al Magistrato di Sorveglianza. Quest'ultimo, entro il termine di quarantacinque giorni, dispone con ordinanza l'applicazione della misura alternativa, salvo che siano sopravvenuti elementi ostativi o cause di revoca.

Avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è facoltà del Pubblico Ministero, dell'interessato e del difensore proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento. Contro l'ordinanza emessa all'esito del giudizio di opposizione è ammesso unicamente il ricorso per Cassazione per violazione di legge.

Particolare rilievo assume la tutela riservata dal comma 3 agli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari: in tali casi, ove intervenga l'accordo ex art. 444, comma 2 c.p.p. e sussistano i requisiti di cui all'art. 94-ter, il giudice di merito può autorizzare direttamente l'inizio dell'esecuzione della pena secondo le modalità residenziali concordate, devolvendo la successiva gestione al regime esecutivo ordinario.

Le modifiche al Codice di Procedura Penale (Art. 2 DDL)

L'articolo 2 del disegno di legge apporta rilevanti modifiche al regime dell'esecuzione penale mediante l'adeguamento dell'art. 656, comma 5, c.p.p.

In primo luogo, si estende la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena fino al limite edittale di otto anni qualora debba trovare applicazione la detenzione domiciliare terapeutica speciale di cui all'art. 94-ter d.P.R. 309/1990.

In secondo luogo, per evitare l'insorgere di stasi procedurali e prevenire l'ingresso in carcere del soggetto tossicodipendente in attesa di decisione, la norma fissa in quarantacinque giorni il termine entro il quale il Magistrato di Sorveglianza deve pronunziarsi sull'istanza di concessione della misura a decorrere dalla ricezione degli atti inviati dal Pubblico Ministero.

Disciplina Transitoria e di Raccordo (Art. 3 DDL)

La regolamentazione del periodo transitorio sancita dall'articolo 3 del disegno di legge risponde all'esigenza di garantire l'immediata operatività degli effetti deflattivi e favorivi della riforma nei procedimenti in corso:

  • Le disposizioni relative al patteggiamento speciale ex art. 94-quater trovano applicazione in tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado.
  • Nel caso in cui il dibattimento sia già avviato e sia decorso il termine ordinario per la formulazione della richiesta di patteggiamento di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., l'imputato che offra idonea documentazione circa la propria condizione di dipendenza è rimesso in termini per avanzare l'istanza. In tale evenienza, il giudice dispone la sospensione del dibattimento per un lasso temporale non inferiore a quarantacinque giorni al fine di consentire l'elaborazione del programma terapeutico e la produzione delle certificazioni richieste.
  • Durante il periodo di sospensione del dibattimento si produce la sospensione del corso della prescrizione del reato nonché dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Sintesi sistematica e profilo comparativo degli istituti terapeutici

La riconsiderazione del sistema sanzionatorio per i reati connessi allo stato di dipendenza impone un'analisi comparativa tra l'ordinario affidamento in prova in casi particolari (art. 94 d.P.R. 309/1990), la nuova detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter d.P.R. 309/1990) e il patteggiamento speciale terapeutico (art. 94-quater d.P.R. 309/1990).

Sotto il profilo dei limiti edittali, l'affidamento in prova ex art. 94 consente l'accesso per pene residue fino a sei anni (ridotte a quattro per i reati ostativi ex art. 4-bis L. 354/1975). Di contro, sia l'art. 94-ter sia l'art. 94-quater innalzano la soglia fino ad otto anni di pena detentiva, pur mantenendo il medesimo limite di quattro anni nell'ipotesi di concorso con i delitti ex art. 4-bis.

Sotto l'aspetto della sede e delle modalità esecutive, l'affidamento ex art. 94 si connota per una maggiore flessibilità, potendo svolgersi in regime aperto sul territorio o presso strutture sia diurne sia residenziali. Al contrario, la nuova detenzione domiciliare di cui agli artt. 94-ter e 94-quater impone un vincolo di collocamento esclusivo all'interno di strutture terapeutiche residenziali private debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 309/1990.

Quanto alle modalità di accertamento sanitario, laddove l'art. 94 richiede la certificazione rilasciata da una struttura pubblica del SerD, le nuove fattispecie di cui agli artt. 94-ter e 94-quater subordinano la validità della valutazione alla presenza del SerD nella sua forma integrata, con il concorso necessario delle rappresentanze dell'UEPE e del PRAP.

Differenze sostanziali emergono altresì in ordine alla reiterabilità dei benefici e alle conseguenze della revoca. L'affidamento ex art. 94 può essere concesso anche più volte ove ne ricorrano le condizioni di legge. Viceversa, l'art. 94-ter — e di riflesso l'art. 94-quater — introducono una rigorosa preclusione: il beneficio è accordabile per una sola volta nell'arco della vita del condannato e, in caso di revoca dovuta ad evasione o a condotta incompatibile, opera un divieto assoluto di concessione di qualsiasi altra misura alternativa, imponendo l'espiazione in carcere del residuo di pena.

Linee guida operative per la difesa penale

L'introduzione della nuova normativa richiede all'avvocato penalista l'adozione di una precisa strategia difensiva, idonea a valorizzare tempestivamente gli istituti a tutela dell'assistito:

Costituzione anticipata dell'équipe integrata: La difesa deve curare l'attivazione dei rapporti con le strutture sanitarie senza attendere il passaggio in giudicato della decisione. La richiesta di costituzione dell'équipe integrata (composta da SerD, UEPE e PRAP) deve essere sollecitata tempestivamente al fine di ottenere le certificazioni circa l'attualità della patologia e la validità del programma residenziale, così da poter fruire dei termini di sospensione di sessanta giorni ex art. 94-quater o di quarantacinque giorni nella fase dibattimentale transitoria.

Dimostrazione del nesso eziologico: Costituendo il nesso di derivazione causale tra lo stato di dipendenza e la condotta delittuosa elemento costitutivo dell'istanza a pena di inammissibilità, la difesa deve provvedere alla formalizzazione di una perizia medico-legale o di una consulenza tecnica di parte idonea a documentare l'incidenza della patologia sulla genesi del reato.

Valutazione comparativa del rito speciale: Il patteggiamento speciale ex art. 94-quater configura uno strumento di primario rilievo difensivo nei confronti degli imputati sottoposti a misura cautelare custodiale che debbano rispondere di reati puniti con pene elevate (fino ad otto anni), consentendo l'immediato trasferimento dalla struttura penitenziaria al regime terapeutico residenziale senza dover attendere i tempi di instaurazione della fase esecutiva e il successivo intervento della Magistratura di Sorveglianza.

Informazione del cliente e gestione del rischio esecutivo: È dovere del difensore edurre l'assistito circa le severe conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni. L'allontanamento ingiustificato dalla struttura (integrante il delitto di evasione) o l'adozione di condotte incompatibili determinano la revoca dell'istituto e il definitivo diniego di accesso ad ogni ulteriore misura alternativa, con il conseguente ripristino della detenzione in carcere per la pena residua.

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