Analisi dogmatica e sistemico-costituzionale del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80)
Premessa metodologica e inquadramento ordinamentale
L'intervento legislativo recato dal Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80) si inserisce in un solco di progressiva e pervasiva "penalizzazione" delle dinamiche del dissenso socio-politico e delle forme di protesta nello spazio pubblico.
Dal punto di vista dell'analisi dogmatica, la riforma evidenzia un chiaro mutamento di paradigma: il baricentro della tutela penale si sposta dall'effettiva lesione di beni giuridici primari (vita, incolumità fisica, patrimonio) verso la protezione anticipata della tranquillità pubblica, della fluidità delle infrastrutture di trasporto e dell'autorità delle forze dell'ordine.
Il presente contributo analizza la tenuta costituzionale delle principali novelle alla luce degli artt. 17 (Diritto di riunione), 21 (Libertà di manifestazione del pensiero), 25, co. 2 (Tassatività e determinatezza) e 27, co. 3 (Funzione rieducativa della pena) della Costituzione Repubblicana.
L'art. 14 del D.L. 48/2025: Il delitto di ostruzione e blocco stradale o ferroviario
Una delle fattispecie di maggior impatto operativo e sistematico è contenuta nell'art. 14, che modifica l'art. 1-bis del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.
- Trasformazione del titolo di illecito: L'impedimento della libera circolazione su strada ordinaria o strada ferrata, precedentemente depenalizzato a illecito amministrativo, torna a essere qualificato come delitto.
- Sanzione individuale: Punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro.
- Ipotesi plurisoggettiva (Cortei e Proteste): Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena edittale sale drasticamente alla reclusione da sei mesi a due anni.
Profili di criticità dogmatica e costituzionale:
- Pressioni sull'Art. 17 Cost.: Poiché le manifestazioni di protesta e i cortei hanno natura strutturalmente plurisoggettiva, sanzionare il blocco stradale/ferroviario occasionale con pene detentive severe quando commesso da "più persone riunite" significa sanzionare la forma stessa della manifestazione collettiva.
- Sproporzione ed effetto 'chilling': Trasformare un'occupazione simbolica e pacifica della carreggiata in un delitto detentivo rischia di produrre un effetto di deterrenza sproporzionato (chilling effect) sull'esercizio dei diritti di dissenso politico e sindacale.
La tutela rafforzata delle Forze dell'Ordine ed il novellato art. 583-quater c.p. (Artt. 19 e 20)
Il Capo III del Decreto introduce un incisivo inasprimento del trattamento punitivo per i fatti commessi a danno degli ufficiali ed agenti di P.S. e P.G.:
- 19 (Violenza o minaccia a P.U.): Viene aggiunta un'aggravante ad effetto speciale agli artt. 336 e 337 c.p., prevedendo l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di agenti o ufficiali di P.S. o P.G. nell'atto del compimento del servizio.
- 20 (Lesioni a pubblico ufficiale - Art. 583-quater c.p.): Viene interamente riformulata la fattispecie di lesioni cagionate a un ufficiale o agente di P.S./P.G. nell'adempimento delle funzioni:
- Lesioni semplici: Reclusione da 2 a 5 anni.
- Lesioni gravi: Reclusione da 4 a 10 anni.
- Lesioni gravissime: Reclusione da 8 a 16 anni.
Riflessione critica: La creazione di cornici edittali così elevate sradica il trattamento sanzionatorio delle lesioni dal sistema dell'art. 582 c.p., ponendo seri dubbi di compatibilità con il principio di ragionevolezza e proporzionalità delle pene ex art. 3 Cost.
La punibilità della "Resistenza Passiva" nelle carceri e nei CPR (Artt. 26 e 27)
Di straordinaria rilevanza teorica è l'introduzione dell'art. 415-bis c.p. ("Rivolta all'interno di un istituto penitenziario") e dell'art. 14, co. 7.1 T.U.I. per i Centri di Trattenimento/CPR.
La norma sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni (da 2 a 8 anni per promotori e organizzatori) chi partecipa a una rivolta mediante atti di violenza, minaccia o resistenza. La svolta dogmatica risiede nella clausola definitoria:
"Costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto [...] impediscono il compimento degli atti dell'ufficio..." (Art. 415-bis, co. 1, c.p.)
Criticità dogmatiche:
- Equiparazione tra Vis e Inerzia: Assimilare la resistenza passiva (es. il rifiuto pacifico di rientrare nelle celle, l'ostruzionismo fisico non violento, lo sciopero della fame/protesta d'inerzia) alla violenza attiva spezza la tradizionale distinzione del diritto penale liberale tra azione lesiva e mancata cooperazione, esponendo la norma a censure di indeterminatezza e lesione del principio di offensività (art. 25, co. 2, Cost.).
DASPO Urbano, condizionale e tutela del decoro istituzionale (Artt. 12, 13, 24)
- Danneggiamento in manifestazione (Art. 12): Modificato l'art. 635 c.p. (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro) per danneggiamenti commessi con violenza o minaccia alla persona in occasione di manifestazioni pubbliche.
- DASPO Urbano ed estensione preventiva (Art. 13): Il Questore può disporre il divieto di accesso alle aree e infrastrutture di trasporto anche verso soggetti semplicemente denunciati o condannati con sentenza non definitiva nei 5 anni precedenti. La sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del divieto di accesso disposta dal giudice (art. 165 c.p.).
- Imbrattamento e decoro (Art. 24): L'art. 639 c.p. viene aggravato (reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi e multa fino a 3.000 €) se l'imbrattamento di beni pubblici è commesso con la finalità di "lesionare l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione".
Considerazioni Conclusive
Il Decreto Sicurezza 2025 esprime un'opzione di politica criminale orientata verso la preventiva neutralizzazione del dissenso e dell'attivismo di piazza. Attraverso l'elevazione a delitto del blocco stradale e l'equiparazione della resistenza passiva alla rivolta violenta, il legislatore restringe considerevolmente lo spazio di agibilità dei diritti garantiti dagli artt. 17 e 21 Cost.
Spetterà ora alla giurisprudenza di merito e alla Corte Costituzionale vagliare la tenuta di queste fattispecie rispetto ai principi cardine di tassatività, proporzionalità e offensività del diritto penale d'impronta costituzionale.
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