Il nuovo quadro europeo delle patenti di guida: prospettive teorico-dogmatiche e impatti applicativi sull'ordinamento italiano
Inquadramento dogmatico e ratio della Direttiva (UE) 2025/2205
La pubblicazione della Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento Europeo e del Consiglio segna un momento di profonda discontinuità nel percorso di armonizzazione del diritto amministrativo dei trasporti all'interno dello Spazio Giuridico Europeo. Abrogando la storica Direttiva 2006/126/CE (c.d. "terza direttiva patenti") e il Regolamento (UE) n. 383/2012, il legislatore comunitario non si è limitato a un mero aggiornamento formale, ma ha ridisegnato la funzione giuridico-sociale del titolo abilitativo alla guida.
Nel prisma dell'ordinamento sovranazionale, l'autorizzazione alla guida trascende la natura di mero provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato: essa si configura come uno strumento complesso di regolazione del mercato interno e di tutela dell'incolumità pubblica, teso al raggiungimento del target "Vision Zero" (azzeramento della mortalità stradale entro il 2050).
In questo quadro sistematico si inseriscono tre pilastri fondamentali:
- La dematerializzazione del titolo tramite la Patente Mobile (mDL) integrata nel Framework eIDAS 2;
- La rimodulazione delle masse autorizzate per i veicoli ad alimentazione alternativa di categoria B (fino a 4.250 kg);
- La riforma dell'accesso anticipato alla guida, con il ridisegnamento strutturale dell'istituto della Guida Accompagnata a 17 anni.
Focus Dogmatico e Normativo: L'Abbassamento dell'Età Minima a 17 Anni (Art. 7, Art. 14 e Art. 15)
La scelta del legislatore comunitario di consentire il conseguimento della patente di guida al compimento del diciassettesimo anno di età rappresenta il fulcro di un nuovo modello pedagogico-preventivo. È opportuno chiarire sotto il profilo della tecnica legislativa che tale disciplina non è confinata negli Allegati tecnici (dedicati invece ai programmi di esame, alle griglie di idoneità psico-fisica e alle specifiche informatiche), ma è collocata al centro del dispositivo vincolante della Direttiva (Articoli 7, 14 e 15).
- Il modello della "Guida Accompagnata" (Accompanied Driving Scheme) - Art. 7, par. 2
Ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a recepire nell'ordinamento interno la facoltà per i candidati diciassettenni di sostenere le prove di esame teorico e pratico per il conseguimento della patente di categoria B e BE.
Il titolo rilasciato al diciassettenne non attribuisce tuttavia una capacità di guida incondizionata, bensì una capacità giuridica a efficacia progressiva:
- Fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni), la guida è consentita esclusivamente in presenza di un accompagnatore qualificato;
- Al compimento del 18° anno, l'abilitazione si trasforma ipso iure in patente ordinaria a guida autonoma, senza necessità di un ulteriore esame pratico.
- L'estensione strategica alle Patenti Superiori e Professionali (Art. 14)
In risposta alla crisi di manodopera che affligge il settore della logistica in Europa, l'Articolo 14 introduce una norma di particolare rilevanza economico-giuridica: gli Stati membri possono estendere lo schema della guida accompagnata a 17 anni anche alle categorie C e C1 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci).
Per l'attivazione di tale deroga per i veicoli pesanti, la norma europea pone una condizione prescrittiva inderogabile: Requisito Art. 14 = Età 17 anni + Guida accompagnata + CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
Il candidato deve aver completato la formazione iniziale di qualificazione professionale di cui alla Direttiva (UE) 2022/2561.
- Statuto giuridico e responsabilità dell'Accompagnatore (Art. 15)
L'Articolo 15 tipizza i requisiti soggettivi del tutor, delineando una vera e propria posizione di garanzia in capo all'accompagnatore:
- Età anagrafica: compimento di almeno 28 anni;
- Anzianità di abilitazione: possesso della patente della medesima categoria (o superiore) da almeno 5 anni ininterrotti;
- Incolumità disciplinare: non essere stato destinatario, nei 5 anni precedenti, di provvedimenti di revoca o sospensione della patente per violazioni gravi delle norme di circolazione.
Sotto il profilo della responsabilità amministrativa e penale, l'accompagnatore assume una funzione non meramente passiva, ma di vigilanza attiva e correttiva, rispondendo in solido per le violazioni del Codice della Strada commesse dal minore laddove sia omessa la dovuta ingerenza direttiva.
Raccordo strategico tra l'articolato e la cornice tecnica degli Allegati
Mentre l'articolato fissa l'architettura dei diritti e dei doveri, l'impianto precettivo si completa attraverso il rinvio agli Allegati tecnici:
Allegati I: Modello di patente e codici UE, Inserimento del Codice UE armonizzato sulla patente (fisica e mDL) per segnalare il regime di guida accompagnata ed evitare l'abuso all'estero prima dei 18 anni.
Allegati II: Programmi di esame e valutazioni, Integrazione nei moduli d'esame per diciassettenni di specifiche verifiche su percezione del rischio (hazard perception), gestione della velocità e guida in condizioni avverse.
Allegato III: Idoneità fisica e mentale, Standard di valutazione medica rigorosi per i candidati giovani (con particolare focus sulla dipendenza da sostanze psicotrope e alcol).
Allegato V: Formazione su veicoli alternativi, Percorsi di addestramento pratico qualora il diciassettenne guidi veicoli a emissioni zero di massa maggiorata (3.500 kg - 4.250 kg).
Profili di adeguamento nell'ordinamento italiano: la riscrittura del Codice della Strada
Il recepimento della Direttiva (UE) 2025/2205 imporrà al Parlamento e al Governo italiano un robusto intervento di riforma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
17-18 anni e oltre
- Il superamento dell'attuale Art. 115, comma 1-bis C.d.S.
L'attuale ordinamento italiano conosce la c.d. "Guida accompagnata a 17 anni" introdotta dalla Legge n. 120/2010. Tuttavia, l'impianto dell'Art. 115, commi 1-bis e ss. C.d.S. è affetto da un'evidente rigidità strutturale:
- Richiede che il diciassettenne sia già titolare di patente A1 o B1;
- Rilascia un'autorizzazione provvisoria (Foglio Rosa speciale) previo corso di almeno 10 ore presso un'autoscuola;
- Non costituisce rilascio di patente di guida vera e propria.
La riforma necessaria:
Il legislatore delegato dovrà abrogare il comma 1-bis dell'Art. 115 C.d.S. e riscrivere la disposizione, stabilendo che a 17 anni si consegue a tutti gli effetti la Patente B (e sub-condicione C/C1), il cui esercizio è limitato iure al regime dell'affiancamento.
- Inquadramento dogmatico del neopatentato (Art. 117 C.d.S.)
Un punto di stretta esegesi giuridica riguarda la sovrapposizione tra la guida accompagnata (17-18 anni) e il periodo di prova di 2 anni per neopatentati prescritto dal diritto comunitario (e recepito dall'Art. 117 C.d.S.).
Il legislatore italiano dovrà optare per una delle seguenti ricostruzioni dogmatiche:
- Tesi della computabilità: Il primo anno di guida accompagnata (17-18 anni) viene scomputato dai 2 anni di neopatentato, riconoscendo il valore formativo della presenza del tutor;
- Tesi dell'autonomia dei periodi: Il biennio di neopatentato e il relativo regime sanzionatorio aggravato (es. raddoppio della decurtazione punti) decorrono soltanto dal compimento del 18° anno, con la transizione alla guida in autonomia.
- Profili sanzionatori e principio di Tolleranza Zero
La Direttiva impone agli Stati membri di applicare ai conducenti inesperti norme sanzionatorie particolarmente severe in materia di guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.
Nell'ordinamento italiano, il principio di tolleranza zero (tasso alcolemico pari a 0,0 g/l) sancito dall'Art. 186-bis C.d.S. per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per i primi tre anni dal conseguimento della patente B trova perfetta consonanza con il dettato europeo e costituirà il limite invalicabile anche per il titolare diciassettenne in guida accompagnata.
Sintesi e prospettive della delega legislativa
La Direttiva (UE) 2025/2205 dimostra come il diritto europeo della circolazione stradale stia evolvendo da un modello repressivo/autorizzatorio a uno schema integrato di formazione continua e prevenzione dinamica.
L'estensione della guida accompagnata a 17 anni — normata con precisione precettiva negli Articoli 7, 14 e 15 e supportata dagli Allegati II e III — rappresenta un'opportunità di modernizzazione per l'Italia. La sfida per la futura legge di delegazione europea risiederà nella capacità di armonizzare la precocità dell'accesso alla guida con la massima tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica.
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