Il Dogma dell'Elemento Soggettivo nel Diritto Penale.
Profili strutturali di dolo, colpa e preterintenzione con particolare riguardo alla linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente nella giurisprudenza di legittimità.
Il principio di colpevolezza e la tripartizione dell'Art. 43 c.p.
L'architettura del sistema penale italiano trova la sua cerniera di volta nel principio di colpevolezza, elevato dalla Corte Costituzionale — a partire dalle storiche pronunce n. 364 e n. 1085 del 1988 — a precetto fondamentale di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della Carta Fondamentale. La responsabilità penale, affrancata da qualsivoglia forma di mera imputazione oggettiva del fatto, presuppone indefettibilmente la sussistenza di un legame psicologico effettivo, personalizzato e normativamente rimproverabile tra l'autore e l'evento tipico.
La codificazione generale di tali criteri di imputazione soggettiva si rinviene nell'articolo 43 del Codice Penale, il quale perimetra le tre figure fondamentali dell'elemento soggettivo: il dolo, la colpa e la preterintenzione.
Il dolo rappresenta il criterio ordinario e normale di imputazione per i delitti. Nella definizione legislativa di cui al primo comma dell'articolo 43 c.p., il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. La struttura del dolo si articola dualisticamente in due momenti imprescindibili: la rappresentazione (ossia la conoscenza intellettiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato) e la volizione (l'atto di intenzione diretto alla realizzazione del fatto).
La colpa si colloca invece in una dimensione d'imputazione di carattere eccezionale e tipizzata, operante nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, allorché l'evento, ancorché preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), ovvero per negligente, imprudente o imperita condotta (colpa generica). L'essenza del giudizio di rimproverabilità colposa risiede nella difformità tra la condotta concretamente tenuta e lo standard cautelare esigibile dall'agente modello (homo eiusdem condicionis et professionis), preordinato a evitare il verificarsi di eventi lesivi.
La preterintenzione, infine, descrive una struttura complessa in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. L'ipotesi paradigmatica del nostro ordinamento è integrata dall'omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 c.p., in cui gli atti diretti a percuotere o a ledere sfociano nell'evento morte non voluto. Sotto il profilo dogmatico, il superamento della risalente e costituzionalmente orientata lettura che scorgeva nella preterintenzione una figura di dolo misto a responsabilità oggettiva ha imposto la ricaduta dell'evento ulteriore nell'alveo della colpa: la responsabilità per l'evento più grave richiede oggi la rigorosa verifica della prevedibilità ed evitabilità in concreto di detto evento, valutata alla luce delle modalità della condotta illecita di base.
La dialettica tra dolo eventuale e colpa cosciente: inquadramento dogmatico
Il punto di più intensa tensione ermeneutica del diritto penale contemporaneo risiede indubbiamente nella perimetrazione del confine tra il dolo eventuale — che costituisce la soglia minima del dolo — e la colpa con previsione, o colpa cosciente, disciplinata dall'articolo 61, numero 3, del Codice Penale quale circostanza aggravante comune.
Entrambe le figure condividono l'elemento intellettivo: in ambedue i casi, infatti, l'agente si rappresenta chiaramente la concreta possibilità o probabilità che dalla propria condotta scaturisca un evento lesivo non direttamente perseguito. La linea di frattura si sposta pertanto integralmente sul terreno dell'atteggiamento volitivo nei confronti di detto evento prospettato.
Nella colpa cosciente, l'agente si rappresenta il rischio, ma ne respinge fermamente la verificazione nel caso concreto. Egli agisce confidando — pur irragionevolmente o colpevolmente — nelle proprie capacità professionali, nella propria perizia o nel sopravvenire di fattori contingenti idonei a neutralizzare il decorso causale presagito. L'evento, pur teoricamente previsto, rimane estraneo alla volontà dell'agente e non viene in alcun modo integrato nel suo piano di azione.
Nel dolo eventuale, al contrario, la rappresentazione dell'evento collaterale non rimane un mero dato speculativo, ma permea la determinazione volitiva dell'agente. Non è sufficiente la mera accettazione del rischio — nozione sfuggente che rischierebbe diappiattire il dolo sulla colpa grave —, bensì occorre che l'agente abbia scientemente accettato la verificarsi dell'evento stesso, valutandolo come eventuale prezzo o costo accessorio da pagare per il conseguimento del proprio obiettivo primario.
L'approdo nomofilattico: dalle formule di Frank alle Sezioni Unite "ThyssenKrupp"
La ricostruzione della struttura del dolo eventuale ha visto la dottrina e la giurisprudenza oscillare a lungo tra teorie di stampo prettamente cognitivo (incentrate sulla percentuale di probabilità del verificarsi dell'evento) e teorie di stampo volitivo.
La svolta nomofilattica fondamentale è giunta con la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 38343 del 24 aprile 2014 (caso ThyssenKrupp), la quale ha ridisegnato i confini della materia, ponendo fine alle incertezze applicative maturate specialmente in ambito di infortuni sul lavoro e di circolazione stradale.
La Suprema Corte, riaffermando il principio di legalità e la distinzione ontologica tra dolo e colpa, ha chiarito che il dolo eventuale non può essere risolto nell'inconsistente categoria dell'accettazione del rischio. L'accertamento richiede la prova che l'agente abbia effettuato una vera e propria valutazione decisionale, nell'ambito della quale l'evento lesivo sia stato considerato e soppesato come conseguenza possibile e, ciò nonostante, sia stato interiorizzato ed accettato quale contropartita della condotta.
A tal fine, la Cassazione ha formalmente consacrato la validità euristica della prima formula di Frank. Secondo tale enunciato teorico, sussiste il dolo eventuale solo qualora si possa affermare con certezza che l'agente avrebbe posto in essere la medesima condotta anche se avesse avuto la sicura cognizione del contestuale verificarsi dell'evento lesivo.
Consapevoli della difficoltà di indagare l'intimo foro interno dell'individuo, le Sezioni Unite hanno declinato una serie di indicatori oggettivi e sintomatici, ai quali il giudice di merito deve vincolare la propria motivazione per escludere automatismi presuntivi:
1. La modalità e la durata della condotta: Il grado di deviazione rispetto allo standard cautelare e la persistenza temporale dell'azione.
2. Le caratteristiche personali e le competenze dell'agente: Il livello di cognizione tecnica, le precedenti esperienze e l'eventuale competenza specialistica.
3. Il bilanciamento tra il fine perseguito e l'evento collaterale: L'importanza strategica che il soddisfacimento dell'interesse primario rivestiva per l'agente rispetto al valore del bene giuridico sacrificato o posto in pericolo.
4. La probabilità di verificazione dell'evento: Una probabilità sfociante nella quasi certezza orienta decisamente verso l'imputazione dolosa.
5. Il comportamento successivo al fatto: Le condotte tese a prestare soccorso o a elidere le conseguenze dannose, le quali testimoniano ex post la mancata accettazione dell'evento al momento dell'azione.
In conclusione, mentre nella colpa cosciente l'agente si rappresenta il rischio ma opera nella convinzione, seppur avventata, di poter evitare il danno, nel dolo eventuale l'agente si prospetta l'evento, ne pondera la verificazione e decide di agire comunque, subordinando la tutela del bene giuridico altrui al perseguimento della propria meta.
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