Prime riflessioni sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 sulle modifiche al D. Lgs. n. 231/2001
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato in prima lettura un disegno di legge destinato a incidere in modo strutturale sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. È doverosa una premessa di metodo, tanto più necessaria quanto più il tema si presta a letture affrettate: non siamo in presenza di una legge, né di un decreto legislativo, bensì di un disegno di legge che dovrà ancora essere presentato alle Camere e superare per intero l'iter parlamentare. Fino all'approvazione definitiva, il decreto continua ad applicarsi nella sua formulazione vigente, e nessun modello organizzativo aziendale necessita, allo stato, di essere riscritto. Ciò premesso, la direzione impressa dal testo è sufficientemente definita da meritare un primo commento, sia per il pregio tecnico delle soluzioni prospettate, sia per l'impatto che, ove confermate, produrranno sull'operatività quotidiana delle imprese, in particolare di quelle di più contenute dimensioni.
Un sistema nato per colpire le grandi organizzazioni, applicato anche alle piccole
Il D.Lgs. 231/2001 nasce oltre un quarto di secolo fa per superare il vetusto principio "societas delinquere non potest", introducendo nel nostro ordinamento una responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti che vi operano in posizione qualificata. Il sistema, concepito pensando a strutture organizzative complesse e articolate, si è progressivamente esteso, per effetto dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, fino a coinvolgere pressoché ogni impresa, comprese le realtà di dimensioni artigianali o familiari, spesso prive delle risorse necessarie per adottare un modello organizzativo realmente idoneo. Questa dissonanza tra l'impianto originario e il campo di applicazione concreto ha generato, nella prassi, un contenzioso spesso squilibrato a sfavore dell'ente e una diffusa percezione di incertezza applicativa, che il legislatore delegato dichiara ora di voler affrontare.
Il superamento della distinzione tra apicali e sottoposti
La prima e più significativa novità riguarda l'architettura stessa del sistema di imputazione. La disciplina vigente distingue, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente, tra reati commessi da soggetti in posizione apicale — per i quali opera una presunzione di responsabilità dell'ente, superabile solo dimostrando l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo, oltre alla elusione fraudolenta dello stesso da parte dell'autore del reato — e reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, per i quali l'onere probatorio grava, con minore intensità, sull'accusa. Il disegno di legge supera questa dicotomia, oggi posta a fondamento dell'intero sistema, unificando il criterio di imputazione soggettiva attorno alla nozione di colpa di organizzazione, a prescindere dalla posizione gerarchica rivestita dall'autore materiale del fatto di reato.
La colpa di organizzazione come criterio unico di imputazione
È questo, a ben vedere, il cuore della riforma. L'ente risponderà dell'illecito non più in ragione di un automatismo presuntivo legato alla qualifica soggettiva dell'autore del reato, bensì quando risulti accertato — e qui la novità è tanto tecnica quanto di sostanza — il nesso di causalità tra la mancata adozione, ovvero l'inefficace attuazione, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e la commissione del reato medesimo. L'onere di allegare e dimostrare tale nesso causale, secondo il testo approvato, si sposta in capo alla pubblica accusa, superando l'attuale regime che, per i reati dei vertici, pone a carico dell'ente la prova positiva dell'adeguatezza del proprio modello. Si tratta di un riallineamento del sistema ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova nel processo penale, che restituisce centralità alla colpa quale reale fondamento del rimprovero mosso all'ente, in luogo di una responsabilità che, nella prassi applicativa, ha talvolta assunto tratti oggettivi.
Il nuovo istituto riparatorio: una "messa alla prova" per gli enti
Elemento di assoluto rilievo, e per certi versi la soluzione più innovativa dell'intero impianto, è l'introduzione di una procedura di riparazione modellata, con gli opportuni adattamenti, sull'istituto della messa alla prova già previsto per le persone fisiche. Il meccanismo, come delineato nel testo attualmente in circolazione, consente all'ente, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di richiedere al Giudice per le indagini preliminari un termine per adeguare il proprio modello organizzativo, presentando un piano d'azione dettagliato comprensivo delle misure di adeguamento, delle condotte riparatorie e dell'impegno a mettere a disposizione il profitto illecito conseguito. Il giudice, valutata l'idoneità del piano — anche avvalendosi di un perito — e fissata una cauzione, potrà disporre la sospensione del procedimento; l'esito positivo del percorso riparatorio è destinato a produrre, quale effetto ultimo, l'estinzione dell'illecito amministrativo. Si delinea così, per la prima volta in questa materia, un canale che privilegia la funzione special-preventiva e riorganizzativa della sanzione rispetto alla sua dimensione meramente afflittiva, in linea con una tendenza ordinamentale più ampia che ha già trovato applicazione nel diritto penale delle persone fisiche.
Dal modello "documentale" al modello effettivamente vissuto
Un ulteriore profilo, di natura più culturale che normativa ma non per questo meno rilevante, attraversa l'intero disegno riformatore: il modello organizzativo dovrà cessare di essere un adempimento prevalentemente cartolare, per diventare uno strumento di reale governo del rischio, integrato nei processi decisionali dell'ente e costantemente aggiornato. Non sarà sufficiente, per l'ente, esibire una documentazione formalmente ineccepibile: occorrerà dimostrarne l'effettiva attuazione, la concreta capacità di incidere sui processi aziendali e l'adeguamento tempestivo al mutare del contesto normativo e operativo. È un'evoluzione coerente con la nuova ripartizione dell'onere probatorio: se è l'accusa a dover dimostrare l'inefficacia del modello quale causa del reato, l'ente ha interesse a costruire un sistema di compliance che sia difficilmente attaccabile non sul piano formale, ma su quello sostanziale.
Implicazioni pratiche per le piccole e medie imprese
Per le PMI del territorio — realtà spesso amministrate senza il supporto di strutture di compliance dedicate — la riforma presenta un duplice volto. Da un lato, l'inversione dell'onere della prova e l'istituto riparatorio introducono margini di tutela oggi sconosciuti al sistema vigente, riducendo il rischio che l'assenza di un modello sofisticato si traduca automaticamente in una condanna. Dall'altro, proprio perché il baricentro della valutazione si sposta dalla forma alla sostanza, le imprese che continueranno a considerare il modello 231 un mero adempimento burocratico si troveranno, paradossalmente, in una posizione di maggiore esposizione: un modello mai realmente attuato resta, anche nel nuovo sistema, un modello inidoneo, e la prova della sua inefficacia — pur gravando sull'accusa — è tutt'altro che ardua da fornire quando l'ente stesso non ha nulla da opporre sul piano dei fatti.
Uno sguardo prudente all'iter che resta da percorrere
Occorre, in chiusura, ribadire quanto già anticipato in apertura. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri reca ancora, in più punti, parti da definire, incluso il termine della delega al Governo per l'attuazione di alcuni profili applicativi, e dovrà affrontare l'esame parlamentare, nel corso del quale non sono da escludersi modifiche anche significative rispetto all'impianto attuale. Le imprese non sono dunque chiamate, oggi, ad alcun adempimento derivante da questa riforma. È opportuno, semmai, cogliere l'occasione per una verifica dell'aggiornamento del proprio modello organizzativo rispetto al catalogo dei reati presupposto attualmente vigente — catalogo che, indipendentemente dalla riforma in commento, è stato oggetto di plurimi interventi negli ultimi mesi — così da presentarsi al futuro assetto normativo con un sistema di compliance già solido, e da rendere meno oneroso l'adeguamento che, a riforma definitivamente approvata, si renderà necessario.
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