Il reato di false fatturazioni tra rigore sanzionatorio e tutela dell'impresa: dogmatica, elemento psicologico e perimetro della responsabilità
L'architettura sistematica del D.Lgs. 74/2000 e la deroga al concorso di persone: gli articoli 2, 8 e 9
Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 si fonda sul principio della tipizzazione autonoma dei segmenti di condotta che precedono e completano la frode fiscale. All'interno di questa struttura, i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2, e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, costituiscono due fattispecie autonome e speculari.
La condotta punita dall'articolo 8 si consuma nell'atto stesso dell'emissione o della consegna del documento fiscale non rispondente al vero, indipendentemente dal fatto che il ricevente se ne avvalga effettivamente in sede dichiarativa. Diversamente, il delitto di cui all'articolo 2 trova il proprio momento consumativo nell'atto formale di presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o al valore aggiunto, momento nel quale i componenti negativi fittizi o l'IVA indebitamente detratta vengono recepiti nella contabilità rilevante per l'erario.
Il raccordo dogmatico tra le due norme è governato dall'articolo 9 del medesimo decreto, che stabilisce il principio della non concorrenza tra l'emittente e l'utilizzatore. La norma introduce una deroga espressa alla disciplina generale sul concorso di persone nel reato prevista dall'articolo 110 del Codice Penale. Per espressa volontà del legislatore penale-tributario, l'emittente della fattura falsa non può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, del delitto di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore, così come quest'ultimo non risponde del reato di emissione ascrivibile al terzo. Tale sbarramento normativo mira ad evitare un'illegittima duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto economico, scindendo nettamente le responsabilità dei soggetti coinvolti nei limiti del rispettivo apporto causale e tipico, salvo i casi eccezionali in cui uno dei soggetti travalichi la condotta tipica assumendo il ruolo di promotore o regista dell'intera architettura fraudolenta.
Tipicità materiale e distinzione categoriale: inesistenza oggettiva ed inesistenza soggettiva
La fattispecie incriminatrice dell'operazione inesistente, definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 74/2000, ricomprende due fattispecie diverse che impongono un differenziato trattamento sul piano probatorio e dogmatico.
L'inesistenza oggettiva ricorre quando la prestazione di servizi o la cessione di beni descritta nella fattura non è mai stata eseguita nella realtà fenomenica, ovvero è stata eseguita soltanto in misura inferiore rispetto a quella documentata. Nel caso di inesistenza oggettiva parziale o sovrafatturazione, la divergenza tra realtà materiale e rappresentazione contabile investe il valore quantitativo dell'operazione.
L'inesistenza soggettiva si configura invece nell'ipotesi in cui l'operazione economica sia stata effettivamente ed integralmente eseguita, ma da un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento fiscale come cedente o prestatore. È il fenomeno caratteristico delle frodi carosello e delle interposizioni fittizie mediante società cartiere o strutture di comodo prive di reale organizzazione aziendale. In tale scenario, il bene o il servizio è stato realmente effettuato e pagato, ma la falsità della fattura risiede nell'alterazione dell'identità fiscale del reale contraente, preordinata all'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto o alla creazione di provviste per crediti d'imposta fittizi.
Il perimetro dell'elemento soggettivo: dolo specifico e criteri di accertamento della consapevolezza
Entrambe le fattispecie degli articoli 2 e 8 richiedono la presenza del dolo specifico. Per l'articolo 2, la condotta deve essere sorretta dalla deliberata ed esclusiva finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; per l'articolo 8, dal fine specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale. Tale struttura sanzionatoria esclude tassativamente la punibilità a titolo di colpa o per semplice negligenza nella gestione degli affari commerciali.
Nel contenzioso penale avente ad oggetto l'inesistenza soggettiva delle operazioni, l'accertamento dell'elemento psicologico rappresenta il nucleo centrale della difesa dell'imprenditore. In queste ipotesi, l'utilizzatore della fattura ha sostenuto un costo effettivo ed ha ricevuto la prestazione pattuita; pertanto, la contestazione dell'accusa non può limitarsi alla dimostrazione della natura di cartiera dell'emittente, ma deve estendersi alla prova rigorosa della consapevolezza dell'utilizzatore circa la natura fraudolenta dell'operazione.
In conformità con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia penale che tributaria, l'onere della prova grava interamente sul Pubblico Ministero. L'accusa deve dimostrare che l'imprenditore acquirente fosse a conoscenza della frode posta in essere a monte dal fornitore, oppure che si trovasse in condizioni tali per cui, con l'ordinaria diligenza propria dell'operatore economico del settore, avrebbe dovuto necessariamente avvedersi dell'irregolarità.
Elementi quali l'anomalia dei prezzi praticati fuori dai canoni di mercato, l'assenza di sede operativa o di mezzi idonei in capo al fornitore manifestamente percepibile dall'acquirente, o l'utilizzo di modalità di pagamento non tracciabili costituiscono indici sintomatici di malafede. Al contrario, la presenza di una regolare corrispondenza commerciale, la tracciabilità integrale dei flussi finanziari tramite canali bancari, la verifica dei requisiti di iscrizione camerale e la rispondenza della merce ricevuta agli ordini effettuati costituiscono elementi decisivi a comprova della buona fede e dell'assenza del dolo di evasione.
Ripercussioni patrimoniali e responsabilità da reato degli enti: il sequestro ed il D.Lgs. 231/2001
Le conseguenze sanzionatorie connesse ai delitti di cui agli articoli 2 e 8 travalicano la risposta punitiva di carattere detentivo nei confronti delle persone fisiche, determinando incisivi riflessi sulla stabilità patrimoniale dell'impresa.
L'articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000 impone, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato. Nella fase delle indagini preliminari, tale misura si traduce nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti della società a vantaggio della quale l'illecito è stato commesso, oppure, per equivalente, sui beni personali dell'amministratore qualora il patrimonio sociale non sia capiente. Il profitto del reato viene identificato nel risparmio d'imposta effettivamente conseguito mediante l'indicazione degli elementi fittizi in dichiarazione.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 39 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, i reati di cui agli articoli 2 e 8 sono stati inclusi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
Tale estensione determina l'esposizione della persona giuridica a sanzioni pecuniarie di rilevante entità ed a misure interdittive quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici e, nei casi di maggiore gravità, l'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa. La sola via per escludere la responsabilità dell'ente risiede nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, dotato di specifici protocolli di prevenzione volti a verificare la regolarità e la trasparenza della filiera dei fornitori.
Considerazioni conclusive e linee guida per la tutela difensiva
La corretta impostazione della difesa penale nei procedimenti per fatture relative ad operazioni inesistenti impone il superamento delle mere presunzioni dell'amministrazione finanziaria. Il processo penale richiede l'accertamento del fatto storico secondo la regola del superamento di ogni ragionevole dubbio, sancita dall'articolo 533 del Codice di Procedura Penale.
La strategia difensiva deve mirare a ricostruire l'effettività dell'inerenza economica delle prestazioni e l'estraneità dell'imprenditore rispetto alle condotte illecite altrui. L'adozione preventiva di procedure aziendali di selezione e verifica dei partner commerciali rappresenta la forma più efficace di tutela, consentendo all'impresa di dimostrare in sede giudiziaria la propria diligenza e la totale assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle norme incriminatrici.
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