Il braccialetto che non funziona: quando la tecnologia entra in aula al posto del Giudice

Per William Blackstone (1769 d.C.) è meglio che dieci colpevoli sfuggano alla legge piuttosto che un innocente soffra ma per il nostro ordinamento pare sia meglio annientare un indagato piuttosto che adoperarsi per garantirne i diritti senza pregiudicare le esigenze cautelari.

Ci sono provvedimenti che si leggono in cinque minuti e ci sono vicende che, per capirle davvero, richiedono di tornare indietro di qualche settimana rispetto al provvedimento stesso. Questa è una di quelle. È la storia — che raccontiamo qui in forma integralmente anonima, senza alcun riferimento che possa consentire di risalire alle persone coinvolte — di un uomo che ha rispettato ogni prescrizione impostagli per mesi, e che si è comunque ritrovato, non una ma due volte, allontanato dalla propria abitazione. Non per qualcosa che ha fatto. Per qualcosa che un dispositivo elettronico non riusciva a misurare.

È una vicenda che abbiamo seguito da vicino, ed è anche, a ben vedere, una vicenda che riguarda tutti noi: perché tocca il punto esatto in cui la tecnologia, pensata per proteggere, rischia di sostituirsi silenziosamente al giudizio che solo un giudice può dare.

Una soluzione intelligente, finché funziona

Quando una persona viene accusata di atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, il sistema penale italiano prevede da tempo uno strumento pensato apposta per bilanciare due esigenze che sembrano inconciliabili: proteggere la vittima e, allo stesso tempo, non trasformare ogni indagato in un detenuto prima ancora di un processo. Questo strumento è il divieto di avvicinamento, spesso accompagnato dal cosiddetto braccialetto elettronico: un dispositivo che segnala automaticamente al giudice, e alle forze dell'ordine, se la distanza minima imposta viene violata.

È un'idea, sulla carta, elegante. L'indagato mantiene la propria abitazione, il proprio lavoro, la propria vita quotidiana; la persona offesa ottiene una tutela concreta e verificabile in tempo reale, senza dover attendere che accada qualcosa di irreparabile. Per questo, negli ultimi anni, il legislatore ha reso questo dispositivo sempre più centrale nella tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking, fino a farne — salvo motivate eccezioni — la regola, non più l'opzione.

Il problema è che la tecnologia, a differenza della legge, non è mai perfetta. E quando smette di funzionare, qualcuno deve decidere cosa succede dopo.

Il cortocircuito: due case vicine, un dispositivo che si confonde

Nel caso che raccontiamo, le abitazioni dell'indagato e della persona offesa distavano poco più di un chilometro l'una dall'altra. Una distanza che, nella vita di tutti i giorni, è ordinaria: la stessa via principale, forse la stessa farmacia, lo stesso itinerario per raggiungere la strada di grande scorrimento. Per un dispositivo elettronico che deve misurare con precisione una soglia di sicurezza di alcune centinaia di metri, quella stessa ordinaria vicinanza diventa invece un problema tecnico serio: i falsi allarmi si moltiplicano, la centrale operativa non riesce più a distinguere un'infrazione reale da un rumore di fondo, e il sistema di monitoraggio smette, di fatto, di essere affidabile.

È qui che la storia prende una piega che meritava, a nostro avviso, più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Di fronte all'inaffidabilità tecnica del dispositivo, la scelta adottata è stata quella di sostituirlo — non con un correttivo tecnico, non con una diversa modalità di controllo, ma con una misura ben più invasiva: il divieto di dimora, che impone all'indagato di lasciare il proprio Comune di residenza. È accaduto una prima volta, con un allontanamento esteso all'intera provincia. È accaduto una seconda volta, poche settimane dopo un parziale riequilibrio ottenuto in via difensiva, questa volta con un allontanamento limitato al solo Comune — comunque sufficiente, va detto con chiarezza, a impedire a una persona incensurata di dormire nel proprio letto.

In entrambi i casi, la persona coinvolta non aveva violato nulla. Aveva rispettato, per l'intero periodo, ogni prescrizione. Il problema non era la sua condotta: era un problema di antenne, di raggio di segnale, di soglie di rilevamento.

Il principio che (ri)mette le cose al loro posto

È a questo punto che la vicenda smette di essere solo la storia di un caso e diventa l'occasione per una riflessione più ampia, perché tocca un principio che la Corte costituzionale ha elaborato da tempo in materia di misure cautelari e ha ribadito, in una pronuncia recente, in termini che meritano di essere riportati per intero, non parafrasati:

> «La coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al favor libertatis ex art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute.»

Non è un enunciato astratto. È la chiave che permette di leggere correttamente episodi come quello appena descritto: quando un dispositivo elettronico smette di essere tecnicamente praticabile, il giudice non è dispensato dal proprio compito più delicato — quello di valutare, caso per caso, se esista davvero un pericolo che giustifichi una misura più severa, oppure se il problema sia semplicemente tecnico e vada risolto con mezzi diversi (una distanza ricalibrata, prescrizioni di percorso e di orario, l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria) senza necessariamente allontanare una persona dalla propria casa. L'inaffidabilità di un sensore non è, e non può diventare, la prova di una maggiore pericolosità dell'indagato. Sono due piani diversi — uno tecnico, uno personale — che è pericoloso lasciar scivolare l'uno nell'altro.

È un errore facile da commettere, perché ha una sua logica apparente: se il controllo non funziona, meglio essere prudenti e allontanare. Ma la prudenza, in un sistema fondato sulla presunzione di non colpevolezza, non può tradursi in un automatismo che finisce per punire un difetto tecnico come se fosse una colpa personale.

Una voce in più al tavolo: la persona offesa

C'è un secondo aspetto di questa vicenda che merita di essere raccontato, perché racconta un'evoluzione silenziosa ma significativa del nostro sistema processuale. Quando la difesa dell'indagato ha chiesto una rivalutazione della misura, la persona offesa non è rimasta a guardare da fuori: ha potuto depositare una propria memoria, portando all'attenzione del giudice la propria prospettiva prima ancora che la decisione venisse presa. Non è sempre stato così: per lungo tempo la fase cautelare è rimasta un dialogo quasi esclusivo tra giudice e difesa, con la vittima relegata al ruolo di spettatrice di decisioni che la riguardavano nel profondo. Oggi la legge le riconosce, nei procedimenti di violenza domestica e di genere, un diritto di interlocuzione reale — ed è esattamente quello che, nel caso che raccontiamo, ha permesso di arrivare a una soluzione intermedia: né l'accoglimento pieno della richiesta difensiva, né il mantenimento della misura più severa, ma un punto di equilibrio costruito ascoltando entrambe le voci in gioco.

È un dettaglio che vale la pena sottolineare a chi si occupa, da qualunque lato, di queste vicende: il contraddittorio cautelare, quando funziona davvero, non indebolisce la tutela della vittima — la rende più solida, perché la decisione che ne risulta è meno esposta a essere ribaltata in un secondo momento.

Quando in mezzo c'è un bambino

Un'ultima riflessione, che va oltre la tecnica processuale. In vicende come questa capita, non di rado, che tra le persone coinvolte — anche solo come testimoni indiretti di ciò che accade — vi siano dei minori, talvolta in condizioni di particolare fragilità. Quando è così, ogni valutazione si carica di un peso ulteriore, che il legislatore ha riconosciuto da tempo qualificando come circostanza aggravante il fatto commesso in presenza di un minore o di una persona con disabilità. Ma la sensibilità della materia non si esaurisce nella qualificazione giuridica del reato: riguarda, ancora prima, il modo in cui chi maneggia professionalmente questi fascicoli — che si tratti di un giudice, di un pubblico ministero o di un difensore — tratta le informazioni che riguardano quel bambino. In questi casi la riservatezza non è una cortesia. È un dovere.

Cosa portiamo a casa

Storie come questa non arrivano quasi mai ai giornali. Non ci sono colpi di scena, non ci sono sentenze eclatanti: c'è solo un uomo che ha aspettato, rispettato le regole, e ha dovuto comunque affrontare due volte la stessa domanda — perché sto pagando per un problema che non ho creato? È una domanda legittima, e la risposta che il nostro ordinamento le offre, quando applicato correttamente, è tanto semplice quanto esigente: la libertà personale si può comprimere solo nella misura strettamente necessaria, mai un passo di più, e un limite tecnico non è mai, di per sé, la prova di un pericolo.

È il principio che, nel nostro lavoro quotidiano, portiamo in ogni istanza cautelare che seguiamo: non chiedere genericamente "meno misura", ma costruire, insieme al giudice, la misura che il caso concreto — quello vero, non quello suggerito da un sensore — effettivamente richiede. Se una misura cautelare che vi riguarda vi sembra sproporzionata rispetto alla situazione reale, o se un problema tecnico rischia di trasformarsi in un aggravamento della vostra libertà personale, è il momento di un confronto riservato con chi possa valutare, caso per caso, se esistano margini per una rivalutazione. Il nostro studio è a disposizione.

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