Superbonus e crediti fittizi: le Sezioni Unite scelgono la truffa aggravata e anticipano la consumazione

Come qualificare la costituzione di un credito d'imposta da Superbonus fittizio, ottenuto con fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e immesso in circolazione attraverso l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione prevista dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020.

La questione

Con due ordinanze gemelle (nn. 37421 e 37423 del 2025) la Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite il problema penale più ricorrente nel contenzioso sui bonus edilizi: come qualificare la costituzione di un credito d'imposta da Superbonus fittizio, ottenuto con fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e immesso in circolazione attraverso l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione prevista dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020.

Le domande erano fondamentalmente due.

La prima: la condotta integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.) o l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)? Questione già affrontata in passato per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza.

La seconda: ammessa la truffa, il reato è consumato già con la nascita e la circolazione del credito, o resta tentato finché il credito non viene compensato o riscosso?

Non si trattava di una disputa accademica. La distanza tra le due fattispecie è netta: reclusione da due a sette anni per l'art. 640-bis, da sei mesi a tre anni per l'art. 316-ter, che prevede ipotesi aggravate fino a quattro anni e degrada a illecito amministrativo se la somma percepita non supera l'importo di 3.999,96 euro. Inoltre, dalla decisione circa l'esatta collocazione del momento consumativo dipendeva la tenuta dei sequestri preventivi sui crediti, che, nel caso poi deciso, il tribunale del riesame aveva revocato ritenendo il reato soltanto tentato.

Il contrasto

Il contrasto correva su due piani distinti: sul piano della qualificazione, un orientamento giurisprudenziale riconduceva alla condotta all'art. 316-ter (così Cass. pen., Sez. II, n. 37138/2023): il meccanismo dei bonus edilizi si fonderebbe su dichiarazioni del privato che l'amministrazione recepisce senza un'istruttoria preventiva, sicché mancherebbe l'induzione in errore propria della truffa, e i controlli dell'Agenzia delle entrate, successivi all'attribuzione del beneficio, confermerebbero che il sistema si regge sull'autodichiarazione. L'orientamento opposto, invece, vedeva nelle fatture false, nelle asseverazioni mendaci e nella comunicazione dell'opzione gli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, anche in assenza di un controllo preventivo sulla spettanza del credito (Cass. pen. n. 40015/2024).

Sul piano della consumazione, anche tra chi qualificava il fatto come truffa le posizioni divergevano; per una tesi il danno per lo Stato si realizza solo quando i crediti ceduti sono riscossi o utilizzati in compensazione e prima di allora è configurabile al più il tentativo (Cass. pen. n. 23402/2024).

Per un'altra corrente interpretativa, la truffa, invece,  è già consumata con la prima cessione (Cass. pen. n. 40015/2024).

La soluzione: truffa aggravata

Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo orientamento risolvendo il contrasto.

Il punto di partenza argomentativo è la struttura dell'art. 316-ter, fattispecie residuale per espressa clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis»), destinata ai soli casi in cui l'erogazione segue ad una mera presa d'atto dell'autodichiarazione, senza un'attività di verifica che possa essere sviata.

Il Superbonus, a fatti, non funziona così. Il beneficio presuppone asseverazioni di tecnici abilitati, il visto di conformità e la comunicazione dell'opzione, che l'Agenzia può accettare o scartare; il sistema prevede inoltre controlli preventivi (art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, con possibile sospensione degli effetti della comunicazione fino a trenta giorni) e controlli successivi (art. 121). La documentazione falsa, pertanto, altera la rappresentazione dei presupposti su cui l'amministrazione fa legittimo affidamento e svia quei controlli, comportando l'induzione in errore tipizzante il delitto di cui all'art. 640 (o 640-bis) c.p.

Due precisazioni completano il quadro: l'inganno non investe solo la posizione del richiedente, ma anche le asseverazioni professionali ed a nulla rileva che il procedimento sia telematico e largamente automatizzato né che ogni controllo sia stato in concreto esercitato. La falsità induce in errore proprio quando la verifica analitica è successiva o non viene svolta.

Il punto critico: la soluzione è coerente con la clausola di riserva dell'art. 316-ter c.p. ma sposta il baricentro della truffa dall'errore effettivo di un funzionario all'idoneità della documentazione a sviare un sistema di controlli. Questo è un passaggio che la difesa può valorizzare caso per caso, infatti, ove il beneficio è transitato senza alcuna verifica, anche solo predisposta, l'argomento della mera presa d'atto non è definitivamente chiuso e concede margini interpretativi che potrebbe portare ad una riqualificazione nel delitto meno grave.

La consumazione: la prima cessione accettata

La parte più innovativa riguarda il momento consumativo del reato. La truffa aggravata è reato istantaneo di danno; il danno deve ovviamente essere concreto ma, in ogni caso, non deve necessariamente consistere in un'erogazione di denaro. Le Sezioni Unite escludono, tuttavia, che basti la sola creazione del credito in capo al beneficiario originario: in quel momento il credito non è ancora entrato nella sfera giuridica di altri.

Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione, cioè con la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti. Da quel momento il credito è fiscalmente spendibile, l'erario è esposto e profitto e danno si realizzano contestualmente. Da ciò emerge che non occorrono la compensazione, la riscossione o ulteriori cessioni e che il successivo recupero previsto dall'art. 121 non sposta il momento consumativo né elimina il danno già prodotto.

In uno dei casi decisi, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del riesame che aveva revocato il sequestro qualificando il fatto come tentato e non consumato, proprio in ragione della differente lettura interpretativa circa l'individuazione del momento consumativo.

Le ricadute

La prima riguarda le misure cautelari reali. Per l'art. 640-bis c.p. l'art. 640-quater c.p. richiama la disciplina dell'art. 322-ter, ammettendo la confisca del profitto anche per equivalente. Con la consumazione anticipata alla prima cessione, il profitto esiste fin da quel momento e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può più essere respinto con l'argomento del tentativo.

La seconda riguarda la prescrizione, ed è un effetto che può giocare a favore della difesa: se il reato si consuma con l'accettazione della prima cessione, allora è da quella data che inizia decorre il termine (dies a quo), non dalle successive compensazioni. Nei procedimenti relativi a crediti ceduti negli anni 2020-2022 la data di accettazione sulla piattaforma diventa un dato da accertare con precisione e che, in taluni casi, potrebbe sorprendentemente aggiungere al mazzo difensivo la carta dell'intervenuta prescrizione del reato.

La terza riguarda le responsabilità collaterali. La truffa aggravata è procedibile d'ufficio, è reato presupposto della responsabilità degli enti (art. 24 d.lgs. n. 231/2001) e può concorrere con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Per i tecnici resta inoltre autonomamente punito il falso nelle asseverazioni (art. 119, comma 13-bis.1, d.l. n. 34/2020: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 euro).

Gli spazi per la difesa

La sentenza chiude il problema della qualificazione, ma non quelli dell'accertamento.

Il primo resta il dolo: la truffa richiede la consapevolezza della falsità delle fatture o delle asseverazioni, che non si può presumere in capo al committente che si sia affidato a un general contractor o a un professionista.

Il secondo è la consumazione: se la comunicazione è stata scartata o sospesa, o il credito non è stato accettato sulla piattaforma, il fatto resta nel tentativo, con le rilevanti conseguenze sul profitto sequestrabile.

Il terzo è la quantificazione: quando le operazioni sono solo in parte inesistenti, il profitto confiscabile va commisurato alla sola quota di credito fittizia, non all'intero beneficio.

Restano infine questioni non risolte espressamente, come la competenza territoriale, che con la consumazione legata all'accettazione sulla piattaforma potrebbe dipendere dalla sede del primo cessionario o del fornitore, e la sorte dei crediti utilizzati direttamente in detrazione senza esercizio dell'opzione, che il principio di diritto non riguarda.

La mossa del difensore: acquisire subito dalla Piattaforma cessione crediti la cronologia delle comunicazioni e delle accettazioni. È il documento che, dopo questa sentenza, decide insieme consumazione, profitto sequestrabile e decorrenza della prescrizione.

In sintesi

Le Sezioni Unite consegnano alle Procure una qualificazione più severa e una consumazione anticipata, che rafforza sequestri e confische. Ma la stessa scelta sposta l'attenzione su dati verificabili e oggettivi, la data di accettazione del credito, l'effettiva esistenza dei controlli sviati, la quota fittizia del beneficio, sui quali la difesa può e deve costruire la propria strategia.

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