La Consulta processa l'art. 649 c.p.: la non punibilità dei reati patrimoniali in famiglia al vaglio di costituzionalità

Nota a Corte cost., ord. 7 luglio 2026 (dep. 6 ottobre 2026), n. 162.

Un'ordinanza senza precedenti

Con l'ordinanza n. 162 del 2026 la Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé stessa la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 649 c.p., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., disponendone la trattazione e sospendendo il giudizio incidentale da cui la questione era originata. Secondo il comunicato della Corte, è il primo caso di autorimessione in materia penale.

La norma in discussione è uno dei residui più evidenti dell'impianto del codice del 1930: una causa di non punibilità che sottrae alla sanzione penale i delitti contro il patrimonio commessi in danno dei congiunti più stretti, in nome della tutela dell'istituzione familiare e della sua coesione.

La disciplina vigente

L'art. 649 c.p. si articola in tre commi. Il primo dichiara non punibile chi commette alcuno dei fatti previsti dal titolo XIII del libro secondo in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (n. 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 6/2017), di un ascendente, discendente o affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato, del fratello o della sorella conviventi. Il secondo comma rende i medesimi fatti punibili a querela quando sono commessi in danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile, del fratello o della sorella non conviventi, dello zio, del nipote o dell'affine in secondo grado conviventi. Il terzo comma esclude entrambi i regimi per i delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione (artt. 628, 629 e 630 c.p.) e per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

La dottrina e la giurisprudenza qualificano il primo comma come causa personale di non punibilità: il fatto resta antigiuridico e colpevole, sicché l'estraneo che vi concorre risponde regolarmente, e permangono le conseguenze civili del fatto. L'orientamento prevalente interpreta la «violenza alle persone» del terzo comma come violenza fisica, con l'effetto di lasciare nell'area di non punibilità anche condotte particolarmente insidiose, come la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.). Il convivente more uxorio, infine, resta fuori dalla norma: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 352/2000, ha escluso che la sua mancata inclusione sia irragionevole proprio in ragione dell'eccezionalità della norma dovuta all'alto valore costituzionale del nucleo famiglia per come tradizionalmente inteso.

Il giudizio a quo

La questione nasce da un processo d'appello davanti alla Corte d'Appello di Torino. L'imputato, condannato in primo grado per circonvenzione di incapace ai danni della moglie, affetta da disabilità intellettiva di grado moderato-grave, avrebbe dovuto essere prosciolto in applicazione dell'art. 649, primo comma, secondo l'interpretazione prevalente del terzo comma. Il Giudice rimettente ha quindi censurato il terzo comma nella parte in cui non esclude dal beneficio il delitto di cui all'art. 643 c.p.

La Corte costituzionale ha ritenuto che quella censura presupponga logicamente l'esame dell'intera disposizione: chiedersi se sia ragionevole escludere dalla non punibilità un singolo delitto implica chiedersi se sia ancora ragionevole l'esenzione nel suo complesso. Di qui la scelta di sollevare d'ufficio la questione sull'intero art. 649 c.p.

Il punto tecnico: l'autorimessione non è una decisione sul merito. La Corte ha solo prospettato il dubbio e fissato il proprio thema decidendum: l'art. 649 c.p. resta pienamente vigente fino alla decisione, e i Giudici devono continuare ad applicarlo ove richiesto.

Norme penali di favore e riserva di legge

Il passaggio di maggiore interesse teorico riguarda l'ammissibilità di un sindacato i cui effetti sarebbero in malam partem. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle norme penali di favore, a partire dalla sentenza n. 148/1983 e dalla sentenza n. 394/2006, e ribadisce che l'art. 25, secondo comma, Cost. non impedisce di eliminare una disposizione che sottrae determinati soggetti o condotte all'applicazione di una norma incriminatrice generale. L'effetto sfavorevole non deriva da una scelta creativa della Corte, bensì dalla riespansione della norma incriminatrice comune, già voluta dal legislatore. Lo stesso argomento era stato speso nella sentenza n. 223/2015, che aveva respinto l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato sugli effetti in malam partem.

Resta fermo il limite che la stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre tenuto saldo: un'eventuale declaratoria di illegittimità non potrebbe colpire i fatti commessi quando la causa di non punibilità era in vigore, per effetto del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost. e art. 2 c.p.). Lo ha rilevato lo stesso Giudice a quo, e il dato non toglie rilevanza alla questione, secondo uno schema già noto alla Corte.

Il merito: perché la norma potrebbe cadere

Sul piano dell'art. 3 Cost., la Corte prospetta l'irragionevolezza sopravvenuta di una tutela assoluta del nucleo familiare costruita su un modello di famiglia patrimonialmente indistinta. Il quadro normativo è profondamente cambiato rispetto ai tempi del Codice Rocco: la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), la disciplina del divorzio (l. n. 898/1970), l'unificazione dello stato di figlio (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) e il riconoscimento della reciproca autonomia patrimoniale dei coniugi e delle parti dell'unione civile. La ragionevolezza di una norma, osserva la Corte, può venir meno anche per il mutamento del contesto sociale in cui opera.

Sul piano dell'art. 29 Cost., l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi mal si concilia con una disciplina che lascia senza tutela penale il coniuge depredato dall'altro, specie quando quest'ultimo ne sfrutta la vulnerabilità. Sul piano dell'art. 2 Cost., vengono poi in rilievo la libertà morale e l'autodeterminazione dei soggetti fragili, che proprio dentro la famiglia possono essere più esposti.

La Corte ricorda infine il monito della sentenza n. 223/2015, che aveva dichiarato inammissibile una questione sul primo comma per la pluralità di soluzioni possibili, ma aveva invitato il legislatore a ripensare la materia, indicando tra le opzioni la procedibilità a querela generalizzata, la selezione dei delitti meritevoli di trattamento di favore e la revisione dei rapporti familiari rilevanti. A oltre dieci anni di distanza, l'inerzia del legislatore non preclude più il controllo di costituzionalità, secondo un percorso che la Corte ha già seguito in altre materie.

Gli scenari della decisione

Tre esiti sono plausibili. Il primo è la caducazione integrale del primo comma, con la conseguente applicazione ai congiunti del regime ordinario: nel sistema attuale, anche per effetto della riforma Cartabia, molti delitti contro il patrimonio sono procedibili a querela (il furto nella maggior parte delle sue ipotesi, la truffa non aggravata, l'appropriazione indebita), sicché la risposta penale resterebbe in larga parte nella disponibilità della persona offesa. Il secondo è un intervento selettivo, limitato ai delitti che presuppongono la vulnerabilità della vittima, come la circonvenzione di incapace. Il terzo è una pronuncia che conservi la norma, magari accompagnata da un nuovo monito.

La scelta tra queste soluzioni dirà molto del modo in cui la Corte intende oggi i limiti del proprio sindacato in materia penale, dopo il superamento della dottrina delle «rime obbligate» in favore di soluzioni costituzionalmente adeguate già rinvenibili nel sistema.

Le ricadute per la pratica

Nell'immediato, nulla cambia: l'art. 649 c.p. resta in vigore, e i fatti già commessi resterebbero non punibili anche in caso di accoglimento. Ma la nota non sarebbe completa senza tre avvertenze per chi assiste le vittime.

La prima: la non punibilità non tocca l'illecito civile, e le azioni restitutorie e risarcitorie restano pienamente esperibili. La seconda: l'art. 649 c.p. opera solo per i delitti contro il patrimonio del titolo XIII; restano estranei, ad esempio, i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), nei quali la giurisprudenza può ricondurre anche forme abituali di sopraffazione economica. La terza: il beneficio è personale e non si estende ai concorrenti estranei al rapporto familiare.

In sintesi

L'ordinanza n. 162 del 2026 apre una partita che il legislatore ha lasciato aperta per quasi un secolo. Comunque vada, la decisione segnerà un punto di equilibrio nuovo tra la tutela della famiglia come istituzione e la tutela delle persone che la compongono, e offrirà alla Corte l'occasione di precisare ancora i confini del proprio sindacato sulle norme penali di favore.

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