Nota a Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2025 (dep. 23 maggio 2025), n. 19421.
Il caso
Un uomo prende il cellulare in uso alla ex moglie, protetto da un codice di accesso, ne estrae i messaggi scambiati su un'applicazione di messaggistica con un'altra persona e i dati del registro chiamate, li fotografa e li consegna al proprio legale per il giudizio volto alla separazione, in vista di una domanda di addebito.
Sperando di accaparrarsi un qualche vantaggio nella vicenda civilistica, il malcapitato incappa invece nella condanna, in sede penale, per accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Decide di ricorrere in Cassazione avverso la condanna do primo grado.
La Quinta Sezione della Corte, tuttavia, rigetta il ricorso su questo capo. La sentenza non introduce principi nuovi, ma li applica con estrema chiarezza a una delle situazioni più frequenti nella vita di coppia e nel contenzioso familiare, ed è per questo un utile punto fermo.
La fattispecie
L'art. 615-ter c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Le ipotesi aggravate del secondo comma, tra cui quella in cui dal fatto deriva la sottrazione di dati, sono punite con la reclusione da due a dieci anni; quelle del terzo comma riguardano i sistemi di interesse pubblico. Il reato base è procedibile a querela, le altre ipotesi d'ufficio. La legge n. 90/2024 ha inasprito le pene delle ipotesi aggravate e ha inserito nel secondo comma, n. 3, la «sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione»: una formula che, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, rischia di attrarre nell'area dell'aggravante, procedibile d'ufficio, anche la semplice copia dei messaggi altrui.
Il bene giuridico è il domicilio informatico, inteso come proiezione spaziale della persona e tutelato attraverso lo ius excludendi alios del titolare. Lo smartphone, e al suo interno ogni spazio protetto da credenziali, rientra pacificamente nella nozione di sistema informatico: la sentenza lo ribadisce anche per l'applicazione di messaggistica, richiamando l'orientamento che già qualificava come tale la casella di posta elettronica protetta da password (Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 13057).
Il nodo dell'accesso «consentito»
La difesa dell'imputato in casi come questo poggia di solito su un argomento: il telefono era di uso comune, il codice era conosciuto, l'accesso non era dunque abusivo. La Cassazione risponde chiaramente richiamando i due arresti delle Sezioni Unite che hanno definito la materia.
Con la sentenza Casani (Sez. Un., 27 ottobre 2011, dep. 2012, n. 4694) le Sezioni Unite hanno affermato che integra il reato anche la condotta di chi, pur abilitato, accede o si mantiene nel sistema violando le condizioni e i limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare, mentre sono irrilevanti gli scopi che lo hanno indotto.
Con la sentenza Savarese (Sez. Un., 18 maggio 2017, n. 41210) sempre le S.U. hanno precisato che è abusivo anche l'accesso di chi, formalmente legittimato, lo compie per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
Trasposti nel rapporto di coppia, questi principi conducono a una conclusione chiara: la conoscenza del codice non equivale ad autorizzazione. Ciò che conta è il perimetro del consenso del titolare, e nessuna consuetudine domestica autorizza a frugare nelle conversazioni altrui.
Il punto per la difesa. Il terreno su cui si gioca davvero il processo è la prova del consenso. Un uso effettivamente condiviso del dispositivo, accordi espliciti tra i partner, l'assenza di misure di protezione possono escludere l'abusività o la stessa tipicità del fatto. È lì che va concentrata l'istruttoria, non sullo scopo dell'accesso.
Il fine processuale non scrimina
Il passaggio di maggiore impatto pratico riguarda lo scopo dell'imputato, che intendeva procurarsi prove per la separazione. La Corte lo ritiene irrilevante: il reato è integrato a prescindere dalle finalità soggettive dell'accesso, in coerenza con quanto già affermato dalle Sezioni Unite. Né rileva la modalità di acquisizione: aver fotografato i messaggi, anziché salvarli con uno screenshot, non cambia la sostanza dell'intrusione. Per i fatti commessi dopo la legge n. 90/2024, anzi, proprio la riproduzione dei dati potrebbe essere contestata come sottrazione aggravante.
La conseguenza va detta con chiarezza agli assistiti: la prova raccolta così espone chi la produce a un procedimento penale, a prescindere dalla sorte che quel materiale avrà nel giudizio di separazione, dove la sua utilizzabilità è questione distinta e tutt'altro che pacifica.
Le condotte vicine
L'accesso abusivo è spesso solo la prima delle fattispecie in gioco. L'installazione di applicazioni spia, che consentono di leggere in tempo reale messaggi e conversazioni, può integrare i più gravi delitti di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e di detenzione o installazione di apparecchiature atte a intercettarle (artt. 617-quater e 617-quinquies c.p.). La successiva diffusione dei contenuti può aprire il fronte della diffamazione o del trattamento illecito di dati personali. E nei casi più gravi il controllo ossessivo del telefono può essere uno degli elementi valutati nell'ambito degli atti persecutori o dei maltrattamenti in famiglia.
In sintesi
La sentenza n. 19421 del 2025 consolida un principio che la cultura diffusa fatica ancora ad accettare: nel telefono del partner non si entra, nemmeno con il codice giusto e nemmeno per difendersi in giudizio. Per il difensore, la partita si sposta sulla prova del consenso e sui confini reali dell'uso condiviso del dispositivo; per chi assiste la persona offesa, sul termine di tre mesi per la querela, richiesto per l'ipotesi base, e sulla possibile contestazione dell'aggravante quando i dati sono stati copiati o trasmessi.