Un caso di scuola, sette snodi decisivi e le scelte del difensore in una materia appena riscritta.
Il caso
Un ventenne incensurato, magazziniere, viene sottoposto a perquisizione personale alle ore 1:00 di un sabato, all'esterno di un locale pubblico. Viene trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di 7,5 cm, munito di blocco e apribile con una sola mano mediante un piolo sulla lama, che il verbale qualifica «coltello a scatto». L'interessato dichiara agli operanti di utilizzarlo sul luogo di lavoro per l'apertura degli imballaggi e di averlo dimenticato in tasca al termine del turno.
Il caso, di fantasia, consente di esaminare la disciplina introdotta dall'art. 1 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2026, n. 54, che ha modificato la l. 18 aprile 1975, n. 110 introducendo una nuova fattispecie delittuosa, ampliando l'ambito applicativo dell'art. 4-bis e affiancando alla sanzione penale misure amministrative di competenza prefettizia.
1. Il quadro normativo
La disciplina si articola oggi su tre fattispecie.
L'art. 4, commi 2 e 3, punisce a titolo di contravvenzione il porto, fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze e senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, con l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, secondo la cornice edittale introdotta dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola ammenda.
Il nuovo art. 4, comma 8, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il porto, senza giustificato motivo, di strumenti con lama affilata o appuntita di lunghezza eccedente otto centimetri e, a seguito della legge di conversione, di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano.
L'art. 4-bis, comma 1, punisce con la reclusione da uno a tre anni il porto di armi per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, nonché il porto di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto indipendentemente dalla presenza del blocco, di strumenti con lama del tipo «a farfalla» e di strumenti camuffati o occultati in altri oggetti. La norma non contempla il giustificato motivo e, con la condanna, impone la confisca dello strumento (comma 2-ter). Per tale delitto è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 2, lett. m-sexies, c.p.p.).
Il comma 8 richiama le circostanze aggravanti dell'art. 4-bis, comma 2, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11-ter, c.p.; nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie e metropolitane, luoghi di sosta o fermata dei mezzi pubblici e, dopo la conversione, all'interno dei convogli e dei mezzi di pubblico trasporto; in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
Due profili sistematici meritano segnalazione. Il nuovo delitto prevede un minimo edittale (sei mesi di reclusione) inferiore a quello della contravvenzione generale (un anno di arresto) (C. Farruggio, Il porto di strumenti da taglio, in Giustizia Insieme, 7 aprile 2026). Inoltre, quando lo strumento eccede gli otto centimetri e presenta una delle caratteristiche descritte dall'art. 4-bis, il rapporto tra le due norme è controverso; è stata proposta una lettura del comma 8 come norma residuale (P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in Sistema Penale, 3 marzo 2026).
Nel caso in esame il coltello, per le caratteristiche descritte, rientra nell'art. 4, comma 8. La qualificazione «a scatto» contenuta nel verbale lo ricondurrebbe all'art. 4-bis, con esclusione della rilevanza del giustificato motivo. Va inoltre verificata l'eventuale contestazione dell'aggravante del concorso o adunanza di persone, astrattamente compatibile con il luogo del controllo, la cui sussistenza dovrà essere accertata in concreto.
2. La qualificazione dello strumento
Il coltello a scatto si caratterizza per l'apertura della lama mediante un meccanismo a molla azionato da pulsante o leva; nel coltello ad apertura manuale la rotazione della lama è impressa dall'utilizzatore tramite piolo o foro. Le due nozioni non sono sovrapponibili e la terminologia impiegata nel verbale non vincola la qualificazione giuridica. Margini di incertezza si pongono per i coltelli ad apertura assistita, nei quali la molla interviene dopo l'avvio manuale della rotazione.
Assumono rilievo, inoltre, le modalità di misurazione della lama (strumento utilizzato e porzione misurata), l'effettiva presenza e funzionalità del blocco, il numero dei fili e la conformazione della punta. Il meccanismo a scatto rileva ai sensi dell'art. 4-bis solo per lame pieghevoli di almeno cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta.
Sul piano difensivo è opportuno chiedere che il reperto in sequestro sia esaminato da un consulente tecnico di parte, acquisendo la scheda tecnica del produttore.
3. Il giustificato motivo
Per le fattispecie dell'art. 4, commi 2 e 8, il giustificato motivo resta elemento centrale. Secondo la giurisprudenza di legittimità esso ricorre quando le esigenze dell'agente corrispondono a regole relazionali lecite, rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dello strumento (Cass. pen., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 4498). Deve essere attuale e suscettibile di verifica nell'immediatezza del controllo; non sono sufficienti giustificazioni generiche o dedotte successivamente (Cass. pen., Sez. I, 2 maggio 2025, n. 16469).
Nel caso in esame la giustificazione è stata resa nell'immediatezza, ma presenta un limite evidente: la dimenticanza spiega la presenza dello strumento, non la ragione del porto. In una fattispecie analoga la Corte ha escluso che la dimenticanza in tasca di un coltello utilizzato in precedenza per un'attività lecita integri il giustificato motivo (Cass. pen., Sez. I, 7 marzo 2024, dep. 21 maggio 2024, n. 20034).
La documentazione dell'attività lavorativa (contratto, mansioni, dichiarazione del datore di lavoro sull'uso dello strumento, orario del turno) conserva comunque rilievo ai fini della particolare tenuità del fatto, della commisurazione della pena, del procedimento prefettizio e dell'elemento soggettivo, e va prodotta sin dalla fase delle indagini preliminari.
4. L'elemento soggettivo
La contravvenzione dell'art. 4, commi 2 e 3, è punibile anche a titolo di colpa: per questa ragione la citata sentenza n. 20034/2024 ha qualificato la dimenticanza come condotta negligente, inidonea a escludere la responsabilità. L'art. 4, comma 8, e l'art. 4-bis configurano invece delitti, per i quali, in assenza di espressa previsione della forma colposa, è richiesto il dolo (art. 42, comma 2, c.p.), ossia la consapevolezza del porto dello strumento.
Ove si dimostri che l'agente ignorava di avere con sé il coltello, il delitto non è configurabile e il fatto può essere ricondotto alla contravvenzione. La riqualificazione consente l'accesso alla lieve entità con la sola ammenda ed esclude le misure prefettizie, riservate al comma 8 e all'art. 4-bis; nonostante il minimo edittale più elevato della contravvenzione, essa risulta di regola più favorevole per l'imputato incensurato.
La prova dell'inconsapevolezza deve fondarsi su elementi oggettivi: orario del turno, assenza di soluzione di continuità tra attività lavorativa e controllo, uso abituale e documentato dello strumento, assenza di esibizione o maneggio. Si segnala che, in un caso di coltello a serramanico rimasto nella borsa di chi lo utilizzava per la propria attività, la giurisprudenza ha riconosciuto la lieve entità e aperto alla particolare tenuità del fatto (Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 2020, n. 31009).
5. Porto, modalità di custodia e offensività
Per gli oggetti atti ad offendere la giurisprudenza non distingue un «trasporto» lecito dal porto: lo strumento custodito nella borsa, nello zaino o nell'autovettura integra il reato, mentre le modalità di custodia (confezione chiusa, bagagliaio) rilevano ai fini della lieve entità e della particolare tenuità del fatto. Per lo strumento appena acquistato e ancora confezionato la questione si risolve sul piano del giustificato motivo, documentabile con lo scontrino e con il tragitto verso l'abitazione.
Quanto all'offensività, Corte cost., 10 luglio 2023, n. 139, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, nella parte in cui non richiede, per gli strumenti nominati, circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo, rimettendo tuttavia al giudice la verifica dell'offensività in concreto. L'argomento è utilizzabile quando il contesto esclude qualsiasi attitudine lesiva della condotta; difficilmente lo è in una fattispecie come quella in esame.
6. Le misure prefettizie
Accertati i fatti di cui all'art. 4, comma 8, o all'art. 4-bis (in virtù del comma 2-bis), la polizia giudiziaria trasmette gli atti al prefetto del luogo della violazione, che può applicare, per un periodo fino a un anno, la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ovvero il divieto di conseguirli, nonché la sospensione della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria (art. 4, comma 9). La contravvenzione dei commi 2 e 3 non è ricompresa.
Il procedimento è regolato, in quanto compatibili, dall'art. 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 4, comma 10). Il prefetto, ritenuto fondato l'accertamento, convoca l'interessato per un colloquio; la mancata presentazione comporta l'applicazione delle misure. Avverso l'ordinanza che ritiene fondato l'accertamento e dispone la convocazione è ammessa opposizione al giudice di pace (al tribunale per i minorenni, se l'interessato è minore) entro dieci giorni dalla notifica; il decreto applicativo è impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
È dubbia la compatibilità del ritiro immediato della patente, previsto dall'art. 75 quando l'interessato abbia la diretta disponibilità di un veicolo (P. Bernardoni, cit.). In dottrina è stata inoltre proposta la qualificazione delle misure come interinali, destinate a seguire l'esito dell'accertamento penale (G. Tona, Il decreto sicurezza 2026/2 – La disciplina delle armi, in Legislazione Giustizia, Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto, nn. 10-11, marzo 2026). La difesa ha interesse a sostenere tale lettura, presentando scritti difensivi e chiedendo l'audizione ai sensi dell'art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689, con documentazione dell'incidenza della misura sull'attività lavorativa.
7. Le possibili definizioni del procedimento
L'esito preferibile è l'archiviazione per sussistenza del giustificato motivo o per erronea qualificazione dello strumento; in subordine, la riqualificazione del fatto nella contravvenzione per difetto di dolo.
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile a tutte le fattispecie, il cui minimo edittale non supera i due anni anche computando l'aumento per le aggravanti dell'art. 4-bis, comma 2. La giurisprudenza ne ha tuttavia escluso l'applicazione in presenza di porto notturno, pronta disponibilità dello strumento e contesto connotato dalla presenza di altre persone e di sostanza stupefacente (Cass. n. 20034/2024, cit.): elementi rispetto ai quali il caso concreto va puntualmente distinto.
La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) è ammissibile, essendo il massimo edittale di tutte le fattispecie non superiore a quattro anni; ai fini dell'ammissibilità non rilevano le circostanze aggravanti, anche a effetto speciale (Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli).
Restano praticabili il decreto penale di condanna, l'applicazione della pena su richiesta con sospensione condizionale e, per la contravvenzione, la lieve entità con irrogazione della sola ammenda. È invece esclusa l'oblazione, poiché la contravvenzione è punita con pena congiunta (artt. 162 e 162-bis c.p.).
8. L'autore minorenne
Se l'autore è minorenne, la competenza spetta al tribunale per i minorenni e trovano applicazione la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), il percorso di rieducazione del minore introdotto dal d.l. n. 123/2023 (art. 27-bis) e la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28).
L'art. 4-ter prevede a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della l. n. 689/1981. A differenza di altre previsioni del d.l. n. 123/2023 in materia di ammonimento dei minori, la norma non contempla la prova liberatoria dell'impossibilità di impedire il fatto; la difesa del genitore potrà fondarsi sul principio di colpevolezza di cui all'art. 3 l. n. 689/1981 (C. Farruggio, cit.). L'art. 4-quater, infine, vieta la vendita e la cessione ai minori, anche tra privati, degli strumenti di cui all'art. 4, comma 8, e all'art. 4-bis, comma 1.
Conclusioni
La riforma impone al difensore di intervenire sin dalla fase iniziale su tre profili: la qualificazione dello strumento, da cui dipende la rilevanza del giustificato motivo; la prova documentale del giustificato motivo e dell'eventuale inconsapevolezza del porto, decisiva per escludere il delitto; il procedimento prefettizio, caratterizzato da termini di opposizione particolarmente brevi. Per l'imputato incensurato le soluzioni vanno valutate nel seguente ordine: archiviazione, riqualificazione nella contravvenzione, particolare tenuità del fatto, messa alla prova.
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