Un caso di scuola e gli snodi in cui il difensore decide l'esito: qualificazione, legittima difesa, prova, querela e misure di prevenzione
Il caso
Sabato, ore tre di notte, davanti a un locale della provincia. In fila all'ingresso nasce un diverbio tra due gruppi di ragazzi: tre da una parte, quattro dall'altra. Volano spintoni, un amico di Luca viene colpito al volto. Luca, ventitré anni, incensurato, interviene e sferra un pugno a uno dei ragazzi dell'altro gruppo, che cade a terra. Al pronto soccorso gli diagnosticano la frattura delle ossa nasali, con prognosi di venticinque giorni.
Uno dei presenti riprende la scena con lo smartphone: quattordici secondi, pubblicati poche ore dopo sui social. I carabinieri identificano tutti i presenti e li denunciano per rissa aggravata; Luca anche per lesioni personali. La sua versione è una sola: «Ho difeso il mio amico». Pochi giorni dopo la questura gli comunica l'avvio del procedimento per il divieto di accesso ai locali pubblici.
Il caso è di fantasia, ma riproduce una delle situazioni più frequenti nella pratica penale del fine settimana. E contiene quasi tutti i problemi che il difensore deve affrontare.
Il filo conduttore. Nella rissa si vince o si perde sulla ricostruzione dei secondi decisivi: chi ha iniziato, chi ha partecipato e con quale ruolo, che cosa è cambiato a un certo punto della colluttazione. Tutto il resto, dalle pene alle vie d'uscita, discende da lì.
1. Prima domanda: è davvero una rissa?
L'art. 588 c.p. non punisce qualunque scontro fisico tra più persone. La rissa richiede una contesa violenta tra almeno tre persone, divise in fazioni contrapposte, ciascuna animata dall'intento di offendere l'altra. I partecipanti devono essere almeno tre nello stesso contesto di tempo e di luogo, anche se non vengono alle mani tutti nello stesso momento e la colluttazione si frammenta in episodi collegati (Cass. pen., Sez. V, n. 1729/1988). Se le persone coinvolte sono in tutto due, si discute di percosse o lesioni reciproche, non di rissa.
Soprattutto, non è corrissante chi interviene per dividere i contendenti o per farli desistere, né chi, aggredito, si limita a difendersi: in questi casi gli aggressori rispondono delle conseguenze dei propri atti, ma la partecipazione alla rissa manca. È il primo terreno di scontro, perché nei verbali tutti i presenti finiscono spesso nella stessa denuncia, senza distinguere i ruoli.
La mossa del difensore. Ricostruire posizione e condotta dell'assistito istante per istante: dove si trovava, che cosa ha fatto prima e dopo il colpo, se ha cercato di allontanarsi o di separare. Da qui dipende se rispondere di rissa, di sole lesioni o di nulla.
2. Le pene e il peso dell'aggravante
La rissa semplice è punita con la sola multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa qualcuno riporta una lesione personale, o resta ucciso, la pena diventa la reclusione da sei mesi a sei anni per il solo fatto della partecipazione. La stessa pena si applica se la lesione avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Le pene sono state inasprite dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020: prima erano la multa fino a 309 euro e la reclusione da tre mesi a cinque anni.
L'aggravante colpisce tutti i partecipanti, anche chi non ha mai toccato il ferito. Proprio per questo l'orientamento più recente della giurisprudenza richiede, per il singolo corrissante, che l'evento fosse da lui conosciuto o almeno prevedibile in concreto, in coerenza con l'art. 59, comma 2, c.p.: il punto va sempre verificato, specie per chi si trovava ai margini della scena.
Chi invece ha materialmente cagionato le lesioni ne risponde in aggiunta alla rissa aggravata, senza assorbimento (Cass. pen., Sez. V, n. 32027/2014). Gli altri corrissanti rispondono delle lesioni solo se vi hanno concorso; sulla possibilità di contestare loro il concorso anomalo (art. 116 c.p.) la giurisprudenza non è uniforme. È la posizione di Luca: rissa aggravata e lesioni personali, punite dall'art. 582 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3. «Ho difeso il mio amico»: la legittima difesa
In linea di principio la legittima difesa non si applica ai corrissanti, perché chi accetta lo scontro accetta anche il pericolo che ne deriva. La Cassazione, però, ammette la scriminante quando nel corso della contesa interviene un'offesa del tutto imprevedibile e sproporzionata, diversa e più grave di quella accettata, che per questo diventa nuova e ingiusta (Cass. pen., Sez. V, n. 7635/2007).
La difesa del terzo rientra pienamente nell'art. 52 c.p., che tutela il diritto «proprio od altrui». Ma la scriminante non nasce da una frase. Va dimostrato che Luca non aveva partecipato allo scontro fino a quel momento, che l'amico era sotto un'aggressione attuale e che il pugno era necessario e proporzionato. Un solo colpo, nel momento dell'aggressione, è una cosa; colpi ripetuti a pericolo cessato sono un'altra.
La mossa del difensore. Non costruire la difesa sulla scriminante finché non si è visto tutto il materiale video. Se le immagini mostrano Luca estraneo alla prima fase, la legittima difesa del terzo è l'argomento più forte; se lo mostrano attivo fin dall'inizio, insistere rischia di bruciare la credibilità per le vie d'uscita.
4. La prova: il video non è mai tutto
Quattordici secondi pubblicati sui social raccontano un frammento, spesso l'ultimo e il più violento. Il difensore deve cercare il prima: altri video dei presenti, le telecamere del locale e quelle degli esercizi vicini, le testimonianze del personale di sicurezza.
I tempi sono strettissimi. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza vengono sovrascritte di regola in pochi giorni. Occorre chiedere subito per iscritto al gestore di conservarle, e sollecitare il pubblico ministero ad acquisirle con una richiesta ai sensi dell'art. 367 c.p.p. In parallelo si possono svolgere investigazioni difensive, sentendo i testimoni con le forme degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p.
Una cautela, infine, sull'assistito: niente commenti sui social, niente messaggi ai testimoni, niente cancellazioni dal proprio telefono. Ognuna di queste condotte può trasformarsi in un elemento a carico.
5. La querela e la prognosi: venticinque giorni non sono un dettaglio
Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) le lesioni personali dolose sono procedibili a querela. Si procede però d'ufficio se ricorre una delle aggravanti degli artt. 61, n. 11-octies, 583 e 585 c.p. (salvo quelle dell'art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma), oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o infermità. Poiché la malattia di durata superiore a quaranta giorni rende la lesione grave (art. 583, comma 1, n. 1), la soglia pratica è quella dei quaranta giorni. La querela va proposta entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
Con venticinque giorni di prognosi, quindi, le lesioni contestate a Luca dipendono in linea di principio dalla volontà della persona offesa. Ma attenzione alle aggravanti dell'art. 585 c.p. In una rissa sono tutt'altro che rare: il fatto commesso «da più persone riunite», che richiede la presenza simultanea di almeno due persone sul luogo della violenza anche se colpisce una sola, e i motivi futili dell'art. 61, n. 1, richiamati attraverso l'art. 577, primo comma, n. 4. Se il pubblico ministero le contesta, si procede d'ufficio anche per venticinque giorni di prognosi: per questo la qualificazione del movente e la posizione degli amici al momento del pugno vanno discusse fin dall'inizio. Un risarcimento integrale può portare alla remissione della querela o, in mancanza, all'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.). Attenzione, però: la rissa aggravata resta procedibile d'ufficio e non si estingue con la remissione.
Il difensore deve poi controllare la documentazione sanitaria: una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni oltre i quaranta giorni, o esiti permanenti come l'indebolimento di un organo, rendono la lesione grave e cambiano il regime di procedibilità. Una consulenza medico-legale di parte può essere decisiva.
La mossa del difensore. Aprire subito un canale con il difensore della persona offesa per il risarcimento. Anche quando non chiude il processo, il danno riparato pesa sulla tenuità del fatto, sull'attenuante dell'art. 62, n. 6, c.p. e sulla messa alla prova.
6. Le vie d'uscita per l'incensurato
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è in astratto applicabile anche alla rissa aggravata, il cui minimo edittale non supera i due anni. Ma l'offesa non può essere ritenuta tenue se l'autore ha agito per motivi abietti o futili (art. 131-bis, comma 2, c.p.): in una lite nata da uno sguardo o da uno spintone in fila, è l'obiezione che il difensore deve aspettarsi e prevenire, ricostruendo l'origine reale del diverbio.
La messa alla prova (art. 168-bis c.p.) è ammessa per i reati indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p., tra cui la rissa aggravata, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime. Con lesioni di venticinque giorni la strada è aperta, anche per le lesioni, punite nel massimo con tre anni di reclusione: l'esito positivo estingue il reato senza condanna.
Se si arriva a sentenza, per un incensurato restano la sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche, da costruire anche sulla condotta successiva al fatto.
7. Il secondo fronte: il divieto di accesso ai locali
Accanto al processo corre il procedimento di prevenzione. L'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, il cosiddetto «Daspo Willy», consente al questore di vietare l'accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati anche a chi sia stato soltanto denunciato per i reati indicati dalla norma, tra cui quelli commessi in occasione di gravi disordini nei locali o nelle loro immediate vicinanze e i delitti non colposi contro la persona. Dopo il d.l. n. 123/2023 il divieto dura da uno a tre anni e la sua violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.
Il comma 1-bis consente di estendere il divieto ai locali dell'intera provincia, ma solo nei confronti di chi sia stato arrestato o fermato con convalida, sottoposto agli arresti domiciliari o alla custodia cautelare, o condannato anche in via non definitiva. Con la sentenza n. 20/2026 la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che al provvedimento si applichino, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 401/1989: quel divieto passa ora al vaglio del giudice in sede di convalida. Il divieto ordinario del comma 1, che la Corte ha ritenuto non incidente sulla libertà personale, resta un provvedimento amministrativo, impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Per Luca la memoria difensiva nel procedimento in questura (art. 10 della legge n. 241/1990), con la sua incensuratezza, il lavoro e la ricostruzione alternativa dei fatti, va depositata subito: è spesso l'unico momento in cui si può evitare il provvedimento anziché doverlo impugnare.
In sintesi
La rissa fuori dal locale si difende nei primi giorni: conservare le immagini prima che spariscano, distinguere il ruolo dell'assistito da quello degli altri, controllare la prognosi, aprire subito il fronte risarcitorio e presidiare il procedimento in questura. Le scelte processuali successive, dalla legittima difesa alla messa alla prova, reggono solo se poggiano su quella ricostruzione.
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