Money mule: un caso di scuola e gli snodi in cui il difensore si gioca la qualificazione, il dolo e il patrimonio dell'assistito
Il caso
Marco ha ventuno anni, studia e cerca un lavoretto. Su un social risponde a un annuncio: «Collaboratore da remoto per azienda estera, gestione pagamenti, compenso del 10%». Il «responsabile» gli scrive solo in chat, gli chiede una foto del documento e l'IBAN del conto su cui riceve la borsa di studio.
In una settimana arrivano tre bonifici, per 4.800 euro complessivi, da persone che credono di aver comprato uno smartphone su un sito di annunci. Seguendo le istruzioni, Marco trattiene il suo compenso e trasferisce il resto con bonifici istantanei verso un conto estero e un exchange di criptovalute. Poi la banca blocca il conto, arrivano le denunce dei truffati e la Procura iscrive Marco per riciclaggio. Il conto viene sequestrato. La sua versione: «Pensavo fosse un lavoro».
Il caso è di fantasia, ma riproduce uno schema ricorrente nei procedimenti che coinvolgono giovani incensurati.
Il filo conduttore. Chi presta il conto non ha quasi mai visto in faccia né le vittime né i truffatori. Per questo la partita non si gioca sui fatti materiali, quasi sempre documentati dai movimenti bancari, ma su due domande: che cosa sapeva l'assistito e in quale momento è entrato nella vicenda.
1. Tre qualificazioni possibili, tre mondi diversi
La stessa condotta può essere qualificata in tre modi. Se Marco ha concorso nella truffa, ad esempio perché si era accordato con i truffatori prima che fosse commessa, risponde di concorso nella truffa (art. 640 c.p.): reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51 a 1.032 euro, che diventano da uno a cinque anni e da 309 a 1.549 euro nelle ipotesi aggravate del secondo comma.
Se invece, senza concorrere nella truffa, ha ricevuto e trasferito il denaro in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, risponde di riciclaggio (art. 648-bis c.p.): reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5.000 a 25.000 euro. Se si è limitato a ricevere il denaro per procurarsi un profitto, la qualificazione è la ricettazione (art. 648 c.p.): reclusione da due a otto anni e multa da 516 a 10.329 euro.
Riciclaggio e ricettazione si applicano solo «fuori dei casi di concorso nel reato». Ne deriva un paradosso che il difensore deve conoscere: il riciclaggio, che presuppone l'estraneità alla truffa, è punito più severamente della truffa stessa. Resta fermo che il concorrente nella truffa che poi impiega o trasferisce i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione, può rispondere anche di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.: reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 a 25.000 euro).
2. Riciclaggio o ricettazione: dove passa il confine
La giurisprudenza di legittimità qualifica come riciclaggio la condotta di chi, estraneo al reato presupposto, mette a disposizione il proprio conto per ricevere i proventi di una frode e li trasferisce poi con bonifici (Cass. pen., Sez. II, n. 29346/2023; Cass. pen., Sez. II, n. 8793/2024, in un caso di frode informatica). Il riciclaggio è un reato a forma libera: basta un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, e i trasferimenti verso conti esteri o in criptovalute vengono di regola ritenuti tali.
Lo spazio difensivo sta nei dettagli delle operazioni: che cosa è stato fatto del denaro, con quali strumenti e se il percorso era in realtà interamente tracciabile. Il risultato vale la battaglia. Per la ricettazione sono possibili la pena ridotta per il fatto di particolare tenuità (art. 648, comma 4, c.p.: reclusione fino a sei anni e multa fino a 1.000 euro), la messa alla prova, perché l'art. 648 rientra tra i reati indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p. richiamati dall'art. 168-bis c.p., e in astratto la particolare tenuità del fatto dell'art. 131-bis c.p. Per il riciclaggio sono escluse sia la messa alla prova sia la non punibilità per tenuità, che l'art. 131-bis, comma 3, nega espressamente.
La mossa del difensore. Ricostruire l'estratto conto movimento per movimento, con data, ora, importo e destinatario. Ogni operazione va qualificata a sé: una semplice ricezione non è un trasferimento, e un trasferimento tracciabile non è necessariamente un ostacolo all'identificazione.
3. Il dolo: la vera partita
Né il riciclaggio né la ricettazione sono punibili a titolo di colpa. Ma entrambi ammettono il dolo eventuale. Le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 12433/2010, Nocera) hanno precisato che, nella ricettazione, il dolo eventuale richiede la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa e l'accettazione del rischio: non bastano semplici motivi di sospetto. Lo stesso principio è applicato al riciclaggio (Cass. pen., Sez. II, n. 8793/2024).
L'accusa costruisce il dolo sugli indici tipici del money muling: un compenso sproporzionato per un lavoro inesistente, contatti solo in chat, nessun contratto, l'urgenza di girare subito le somme, la richiesta di convertirle in criptovalute. La difesa deve contrapporre il contesto concreto: l'età e l'inesperienza, la verosimiglianza dell'annuncio, i documenti apparentemente seri ricevuti, l'assenza di precedenti, il comportamento successivo. Chi si presenta in banca a chiedere spiegazioni, o collabora subito, tiene un comportamento più coerente con la buona fede che con la complicità.
La mossa del difensore. Conservare integralmente le chat, l'annuncio, le email e i documenti ricevuti, e farli acquisire con una copia forense del telefono. Uno screenshot isolato prova poco; la sequenza completa dei messaggi può dimostrare l'inganno subito dall'assistito.
4. Il reato presupposto conta più di quanto sembri
La pena del riciclaggio è diminuita se il denaro proviene da un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-bis, comma 4, c.p.). La soglia si verifica sul reato presupposto come concretamente configurato, comprese le aggravanti (Cass. pen., Sez. II, n. 15130/2024). La truffa semplice, con un massimo di tre anni, rientra nell'attenuante. La truffa aggravata del secondo comma, con un massimo di cinque anni, no.
Nelle truffe online l'accusa contesta spesso la minorata difesa (art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.), per la distanza tra venditore e acquirente. La Cassazione la ammette, ma chiede una verifica caso per caso, soprattutto quando la trattativa è proseguita al telefono, via chat o con incontri di persona (Cass. pen., Sez. II, n. 27132/2023). Contestare l'aggravante nel reato presupposto è quindi un argomento utile anche per la posizione di Marco.
Un'avvertenza: le scelte dei truffati sulla querela non salvano chi ha prestato il conto. Ricettazione e riciclaggio sono punibili anche quando per il reato presupposto manca una condizione di procedibilità (art. 648, ultimo comma, richiamato dall'art. 648-bis), e la remissione della querela, che estingue la truffa, non si estende al reato che la presuppone (art. 170 c.p.).
5. Il conto sequestrato
Il sequestro del conto è spesso il primo atto del procedimento. In caso di condanna o di patteggiamento per riciclaggio, l'art. 648-quater c.p. impone la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee, e, quando non è possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo.
Contro il sequestro si propone richiesta di riesame entro dieci giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del provvedimento (art. 324 c.p.p.). Un'illusione da evitare: quando il profitto è denaro, le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 42415/2021, Coppola) qualificano come diretta la confisca delle somme di cui il reo ha la disponibilità, e la prova dell'origine lecita del denaro, come la borsa di studio accreditata sullo stesso conto, non basta a impedirla. La difesa deve quindi contestare il fumus del reato quando la ricostruzione del dolo è debole, e verificare che il vincolo non superi il valore oggetto della contestazione.
6. Le vie d'uscita per l'incensurato
La prima è l'archiviazione per difetto di dolo, da costruire subito con una memoria al pubblico ministero corredata delle chat e della ricostruzione dei movimenti. La seconda è la riqualificazione in ricettazione, che apre la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto.
In ogni caso conviene restituire subito ai truffati le somme ancora disponibili e risarcire il danno. Il risarcimento integrale, prima del giudizio, integra l'attenuante dell'art. 62, n. 6, c.p., incide sulla valutazione della tenuità e sul programma della messa alla prova, e toglie argomenti a chi descrive l'assistito come un anello consapevole della catena.
In sintesi
Nel money muling il difensore lavora su tre fronti insieme: dimostrare che cosa l'assistito sapeva davvero, smontare operazione per operazione la qualificazione di riciclaggio e liberare il conto dal sequestro. I movimenti bancari raccontano che cosa è successo; le chat raccontano perché. È lì che si decide il processo.
Aggiungi commento
Commenti