Il Caso
Un assistito era accusato dalla Procura della Repubblica del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.). L’imputazione - scaturente da una mera denuncia - si fondava su una serie di condotte vessatorie che la persona offesa assumeva essere avvenute all'interno di una cornice di convivenza more uxorio durante i fine settimana.
La Strategia Difensiva
La linea difensiva si è concentrata sulla rigorosa analisi del presupposto oggettivo richiesto dall'art. 572 c.p.: l'esistenza di un rapporto di "convivenza" o di una "parafamiliarità" che giustifichi la particolare tutela ed asprezza sanzionatoria prestate dall'ordinamento.
Attraverso un’attenta attività istruttoria, la difesa ha dimostrato:
- l'assenza di coabitazione stanziale: L’imputato manteneva la propria dimora abituale presso l'abitazione del fratello, non avendo mai trasferito la propria quotidianità presso la persona offesa.
- l'occasionalità dei rapporti: I pernottamenti e i weekend trascorsi insieme avevano carattere saltuario e non sistematico.
- mancanza di "Affectio Familiaris": È stato evidenziato come il rapporto, privo di una progettualità comune o di una gestione condivisa della vita domestica (l’imputato non possedeva nemmeno le chiavi di casa della donna), fosse riconducibile a una frequentazione basata esclusivamente sulla sfera sessuale.
L'Esito Processuale
Accogliendo le prospettazioni della difesa, il Tribunale ha statuito che la mancanza di una convivenza stabile e di una comunanza di vita materiale e spirituale impedisse la configurabilità del reato di Maltrattamenti, per come anche avallato dalla giurisprudenza di legittimità.
Di conseguenza, il fatto è stato riqualificato nei meno gravi reati di Percosse (art. 581 c.p.) e Minaccia (art. 612 c.p.). Trattandosi di fattispecie procedibili a querela di parte, e accertata l’assenza di un valido atto di querela da parte della persona offesa, il Tribunale ha pronunciato sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) nei confronti dell'assistito.
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