Nel procedimento penale “Amnesia” promosso dalla D.D.A. di Venezia [vedi anche https://www.gazzettadimantova.it/territorio-mantovano/inchiesta-antimafia-amnesia-isola-scalifera-1.13050353], ove era coinvolto un assistito, l’esito del giudizio ha confermato la centralità di una corretta qualificazione giuridica del fatto in ordine alla sussistenza delle aggravanti di matrice mafiosa e alle sue ricadute sull’istituto della prescrizione.
La strategia difensiva, nel caso in esame, si è articolata attorno alla totale estraneità del soggetto assistito rispetto alla cosca ‘ndranghetista parimente imputata, al fine di espungere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. dall’incolpazione del nostro. Operazione rivelatasi dirimente per l'estinzione del reato.
Il vincolo normativo: l’art. 416-bis.1 c.p. e le deroghe al calcolo della prescrizione
Il nodo centrale della difesa ha riguardato la natura "eccezionale" dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p.
La contestazione di tale aggravante comporta, in virtù dei rinvii normativi e delle disposizioni introdotte dal legislatore, l’applicazione di un regime sanzionatorio aggravato che riverbera i propri effetti anche sulla disciplina del tempo necessario a prescrivere il reato.
In presenza di tale aggravante, infatti, l'ordinamento (art. 161 c.p. con rimando all’l’art. 51 co. 3-bis c.p.p.) inibisce l’applicazione dei comuni meccanismi di contenimento del termine di prescrizione, cristallizzando il procedimento entro una cornice temporale prolungata.
Sostanzialmente, ove sussista la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (elencato al comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p. per rimando dell'art. 161 c.p.), il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. per cui, pure alla presenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione, il tempo complessivo necessario a prescrivere non può superare quello di cui all’art. 157 c.p. maggiorato di ¼, non trova applicazione; prolungando così all’infinito il termine prescrizionale.
La strategia difensiva ha mirato, in via preliminare, alla decostruzione del compendio probatorio a sostegno del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, al fine di escludere l’applicabilità dell'aggravante stessa e la conseguente disciplina eccezionale in tema di prescrizione.
L’effetto processuale dell’esclusione dell’aggravante: il ritorno al regime ordinario
Una volta che il G.u.p. ha condiviso l’assunto difensivo volto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., è venuto meno il presupposto giuridico che giustificava l'applicazione del regime speciale di computo del tempo prescrizionale.
La disciplina comune di cui agli artt. 160 e 161 c.p. ha così potuto essere applicata al reato contestato, permettendo di evidenziare che, in ossequio a dette norme, risultava abbondantemente spirato il termine prescrizionale, con conseguente proscioglimento dell’imputato.
Conclusioni
Il proscioglimento dell’imputato rappresenta, pertanto, il logico esito di un’analisi che ha saputo distinguere tra la condotta materiale - che non ha integrato gli estremi del metodo mafioso - e le conseguenze giuridiche derivanti da tale qualificazione. La strategia adottata dimostra come, in sede processuale, l'esatta perimetrazione del fatto sia il presupposto ineludibile per garantire il rispetto della corretta applicazione codicistica, salvaguardando il principio di legalità e la corretta applicazione del diritto sostanziale e processuale.
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