In un procedimento per reati contestati con l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), l'esito del giudizio ha confermato quanto conti la corretta qualificazione del fatto: dalla sussistenza dell'aggravante dipendeva il regime della prescrizione.
Il regime speciale
L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. riconduce il reato tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Per questi reati il termine di prescrizione è raddoppiato (art. 157, comma 6, c.p.) e non opera il limite massimo all'aumento del termine per effetto delle interruzioni (art. 161, comma 2, c.p.): ogni atto interruttivo fa decorrere di nuovo l'intero termine.
La strategia difensiva
La difesa ha sostenuto l'estraneità dell'assistito all'organizzazione coinvolta nel procedimento e ha contestato gli elementi posti a fondamento del metodo mafioso e della finalità agevolatrice, per ottenere l'esclusione dell'aggravante.
L'esito
Il giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante. Venuto meno il presupposto del regime speciale, il termine è stato calcolato secondo le regole ordinarie degli artt. 157, 160 e 161 c.p.; il termine risultava decorso e l'imputato è stato prosciolto per intervenuta prescrizione.
Conclusioni
La qualificazione del fatto non è un passaggio formale: dall'esclusione di un'aggravante può dipendere l'esito dell'intero processo.
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