Il d.lgs n. 81/2026 realizza per l'Italia l'attuazione della direttiva n. 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio UE dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente. La novella sostituisce la precedente normativa disciplinata dall'impulso delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Premessa e cornice normativa
Con il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce integralmente le previgenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Il recepimento è avvenuto sulla base della delega contenuta nell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che ha fissato principi e criteri direttivi specifici particolarmente stringenti: sanzioni "effettive, dissuasive e proporzionate", piena attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva quanto alla definizione dei reati, estensione della responsabilità delle persone giuridiche, adeguamento del regime di confisca e dei termini di prescrizione, e istituzione di meccanismi di coordinamento investigativo nazionale.
Si tratta, per numero di articoli modificati e per l'ampiezza dell'intervento, di una delle riforme più significative della materia dal 2015, anno in cui la legge 22 maggio 2015, n. 68 introdusse nel codice penale il Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente". Il decreto n. 81/2026 non si limita a un adeguamento lessicale: ridisegna l'oggetto della tutela, introduce una nuova fattispecie autonoma, codifica per la prima volta a livello legislativo la nozione di "abusività" e incide in modo sensibile sul regime sanzionatorio degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. È su questi profili, e in particolare sulla portata della nuova tutela, che questo contributo intende soffermarsi.
Il cambio di paradigma: dalla tutela per matrici alla tutela ecosistemica
La direttiva 2024/1203 muove da una premessa dichiaratamente più ambiziosa rispetto al testo del 2008: l'ambiente non è più tutelato come somma di componenti isolate — acqua, aria, suolo — bensì come bene giuridico unitario, nella sua dimensione di ecosistema e di habitat. Questa impostazione trova riscontro testuale nell'articolo 2 del decreto, che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento penale una definizione legislativa di "ecosistema" (il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale) e di "habitat all'interno di un sito protetto", mutuata dalle direttive "Uccelli" (2009/147/CE) e "Habitat" (92/43/CEE).
Non è un dettaglio definitorio da poco. L'inserimento dell'habitat accanto all'ecosistema come autonomo oggetto di tutela nel testo dell'articolo 452-bis c.p. (di cui si dirà) segna il passaggio da una concezione della fattispecie di inquinamento ambientale come reato di evento su singole matrici a una concezione più prossima alla tutela della funzione ecologica in sé, in linea con la sensibilità internazionale — pur senza spingersi, come si dirà nelle conclusioni, sino alla configurazione di un vero e proprio delitto di ecocidio.
Le modifiche al Titolo VI-bis del codice penale
L'articolo 3 del decreto interviene chirurgicamente sul cuore del sistema, il Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
Il rinnovato articolo 452-bis c.p.: l'estensione all'habitat e il nuovo assetto delle aggravanti
Il delitto di inquinamento ambientale, che punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema o della fauna e flora, viene ora esteso testualmente anche all'habitat, che si affianca all'ecosistema come autonomo oggetto materiale della condotta (art. 452-bis, comma 1, n. 2, c.p.).
Il secondo comma, relativo alle aggravanti ad effetto speciale, è integralmente riscritto. La pena è ora aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; ovvero in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Si tratta di un catalogo di circostanze più analitico e più ampio rispetto al passato, costruito su parametri oggettivi — l'area, la specie, la dimensione, la durata dell'effetto — che riducono lo spazio per contestazioni sull'individuazione del fatto aggravato.
La vera novità di sistema, tuttavia, sta nei due commi aggiunti dopo il secondo: quando l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area protetta ne causa la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi; e se dai fatti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata. Il legislatore costruisce così una scala di gravità crescente — dal deterioramento significativo, alla distruzione dell'habitat protetto, sino al pericolo per la persona — che consente una graduazione sanzionatoria assai più fine di quella precedente e che, significativamente, assorbe nella fattispecie generale una condotta che prima trovava collocazione autonoma (v. infra, § 3.6).
Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.)
È la novità di maggior impatto pratico per le imprese. Il nuovo articolo 452-bis.1 c.p. — inserito subito dopo l'articolo 452-bis e punito con le medesime pene (reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 a 100.000 euro) — incrimina la condotta di chi "abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego" cagioni, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali o dell'ecosistema, dell'habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.
La fattispecie replica integralmente l'apparato di aggravanti dell'articolo 452-bis: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, pericolo rilevante per la qualità dell'aria, del suolo, delle acque o per ecosistema, habitat, fauna, flora; aumento da un terzo alla metà per le ipotesi topografiche e qualitative già viste; aumento da un terzo a due terzi in caso di distruzione dell'habitat in area protetta.
Il punto qualificante, sul piano dogmatico, è che qui il disvalore penale non si colloca più (soltanto) nella condotta di scarico o emissione diretta, ma retrocede alla fase della commercializzazione: risponde del reato chi immette sul mercato un prodotto il cui "impiego" — cioè l'uso a valle, anche da parte di terzi — sia idoneo a produrre l'evento inquinante. È una tecnica di anticipazione della tutela che sposta il baricentro della responsabilità dal produttore/utilizzatore finale al soggetto che governa la filiera commerciale del prodotto, con evidenti riflessi per i sistemi di due diligence e di compliance ambientale delle imprese produttrici, importatrici e distributrici. La norma va inoltre letta in combinato disposto con l'articolo 452-quinquiesdecies (infra, § 3.4), che definisce l'abusività anche con riferimento ad autorizzazioni ottenute fraudolentemente: un'immissione sul mercato coperta da un'autorizzazione viziata all'origine non esclude, dunque, la punibilità.
Coerentemente, l'articolo 3, lettera e), del decreto modifica anche l'articolo 452-ter c.p. (di cui subito) per estendere all'articolo 452-bis.1 il regime delle conseguenze aggravate da morte o lesioni, e gli articoli 32-quater e 240-bis c.p. per includere il nuovo delitto, rispettivamente, tra i reati che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e tra quelli che legittimano la confisca "allargata" (per sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio).
L'articolo 452-ter c.p.: l'inasprimento delle pene per morte o lesioni
L'articolo 452-ter c.p., che disciplina le conseguenze non volute di morte o lesioni derivanti dai delitti di inquinamento, viene aggiornato sotto un duplice profilo. Anzitutto nell'ambito applicativo, ora esteso testualmente anche al nuovo articolo 452-bis.1. In secondo luogo nella cornice edittale per l'ipotesi più grave: la pena massima per il caso di morte, prevista in caso di morte di più persone o di morte e lesioni cumulate, passa da un tetto di dieci anni a un tetto di dodici anni (fermo restando, per il concorso formale plurimo, il limite generale dei venti anni di reclusione già previsto), mentre nella rubrica dell'articolo si aggiunge il richiamo al "commercio di prodotti inquinanti". Resta invariata l'articolazione delle pene-base: da due anni e sei mesi a sette anni per la lesione personale (esclusa quella con prognosi non superiore a venti giorni), da tre a otto anni per la lesione grave, da quattro a undici anni per la lesione gravissima, da cinque a dodici anni per la morte.
La codificazione della nozione di "abusività" (art. 452-quinquiesdecies c.p.)
Sino a oggi il concetto di condotta "abusiva" — elemento costitutivo trasversale a tutte le fattispecie del Titolo VI-bis — era stato elaborato quasi integralmente in via pretoria dalla giurisprudenza di legittimità, con oscillazioni interpretative non sempre lineari, in particolare quanto al rapporto tra abusività e violazione di prescrizioni autorizzative formalmente rispettate nella sostanza ma ottenute in modo irregolare. Il nuovo articolo 452-quinquiesdecies c.p. chiude, almeno sul piano del dato positivo, questo spazio di incertezza: il termine "abusivamente" si intende ora riferito anche alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente e di utilizzazione razionale delle risorse naturali, in violazione delle disposizioni nazionali attuative delle stesse, e — punto di maggiore interesse operativo — a quelle condotte fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
La disposizione ha una ricaduta pratica immediata: un'attività formalmente autorizzata, ma la cui autorizzazione sia stata carpita con mezzi fraudolenti (si pensi alla rappresentazione non veritiera di dati tecnici in sede di istruttoria, o alla corruzione del funzionario che la rilascia), non è coperta dalla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto o dell'adempimento di un dovere: la condotta resta "abusiva" a tutti gli effetti penali, e ciò a prescindere dal fatto che, sul piano meramente amministrativo, il provvedimento autorizzativo non sia stato ancora annullato in autotutela o in sede giurisdizionale. Per le imprese, la norma impone una rilettura in chiave penalistica delle prassi di ottenimento e mantenimento dei titoli abilitativi ambientali, che vanno gestite con lo stesso rigore riservato oggi alle procedure anticorruzione.
Le nuove circostanze aggravanti comuni (art. 452-sexiesdecies c.p.)
Il nuovo articolo 452-sexiesdecies c.p. introduce due circostanze aggravanti comuni a tutti i reati del Titolo VI-bis: il profitto di rilevante entità conseguito dal reato, e l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere nella commissione del fatto. Sono aggravanti costruite su una logica dichiaratamente general-preventiva, volte a colpire con maggior rigore le condotte di criminalità ambientale "organizzata" o comunque connotate da un calcolo economico predatorio e da un correlato disvalore di slealtà procedimentale (falsa documentazione ambientale, autocertificazioni non veritiere, falsi formulari di trasporto rifiuti). Il rilievo pratico della seconda aggravante è particolarmente significativo per la contabilità ambientale d'impresa — registri di carico e scarico, formulari, dichiarazioni MUD — dove l'errore materiale rischia oggi di confinare, se non adeguatamente distinto dalla falsità consapevole, con una circostanza aggravante ad effetto speciale.
L'abrogazione dell'articolo 733-bis c.p. e il suo assorbimento
Coerente con l'impostazione unitaria descritta al § 2 è l'abrogazione dell'articolo 733-bis c.p. ("Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"), disposta dall'articolo 3, lettera g), del decreto. La fattispecie autonoma di distruzione dell'habitat, che nel sistema previgente conviveva separatamente accanto al delitto di inquinamento ambientale, viene assorbita — come si è visto al § 3.1 — nell'aggravante di distruzione dell'habitat in area protetta prevista dal nuovo comma dell'articolo 452-bis c.p. Si tratta di una scelta di tecnica legislativa che semplifica il quadro sanzionatorio (evitando la sovrapposizione tra fattispecie autonoma e circostanza aggravante) e che, per gli enti, comporta conseguenze dirette sul regime dell'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001 (v. § 7).
I nuovi reati "satellite": sostanze ozono-lesive e gas fluorurati a effetto serra
Gli articoli 4 e 5 del decreto, pur collocati fuori dal codice penale, completano organicamente il disegno della riforma, dando attuazione agli articoli 3 e 4 della direttiva in materia di sostanze e prodotti dannosi per l'atmosfera.
L'articolo 4 punisce con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono (ai sensi del regolamento (UE) 2024/590), nonché — con le medesime pene — chi tratta prodotti e apparecchiature che le contengono o il cui funzionamento ne dipende, salvi gli utilizzi agricoli già autorizzati. Se il fatto è commesso per colpa grave, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi: si tratta di una delle rare ipotesi, nel sistema dei reati ambientali, in cui il legislatore configura espressamente una responsabilità colposa attenuata, segno della particolare cautela richiesta agli operatori del settore.
L'articolo 5 disciplina in modo più articolato — e con cornici edittali più contenute, coerenti con la natura contravvenzionale della sanzione (arresto/ammenda anziché reclusione/multa) — la produzione, l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2024/573 (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 10.000 a 150.000 euro), e, con pena più lieve, l'immissione sul mercato, l'uso o il rilascio delle medesime sostanze o di prodotti che le contengono (arresto da due a sei mesi o ammenda da 1.000 a 50.000 euro).
Un dato di rilievo sistematico: l'articolo 6 del decreto rende applicabile a questi due reati satellite l'intero apparato degli istituti "di chiusura" previsti per i delitti del Titolo VI-bis (ravvedimento operoso, confisca, ripristino dello stato dei luoghi: v. § 5), a riprova della volontà del legislatore di trattare la disciplina delle sostanze ozono-lesive e dei gas serra come parte integrante — sostanziale, anche se non topografica — del sistema penale ambientale.
L'estensione degli istituti di diritto penale ambientale "premiale" e ripristinatorio
Uno dei tratti più interessanti della riforma, spesso trascurato nei primi commenti, è l'estensione ai nuovi reati (art. 452-bis.1, artt. 4 e 5) degli istituti già collaudati per i delitti ambientali "storici":
— il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), che riduce la pena dalla metà a due terzi per chi si adopera per impedire ulteriori conseguenze del reato o provvede concretamente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi, e da un terzo alla metà per chi collabora fattivamente con l'autorità nella ricostruzione del fatto; con la possibilità, su richiesta dell'imputato, di sospendere il procedimento (e il corso della prescrizione) sino a un massimo di tre anni per consentire tali attività;
— la confisca obbligatoria del prodotto, del profitto o dei beni utilizzati per commettere il reato (art. 452-undecies c.p.), con clausola di salvaguardia per chi abbia efficacemente provveduto a messa in sicurezza, bonifica e ripristino, e con vincolo di destinazione dei beni confiscati alle attività di bonifica dei luoghi;
— il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.), che il giudice ordina in sede di condanna ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti civilmente obbligati.
L'estensione di questo triplice meccanismo — sanzionatorio (confisca), ripristinatorio (bonifica) e premiale (riduzione di pena per la resipiscenza operosa) — anche al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti e ai reati in materia di ozono e gas serra rafforza in modo significativo l'effettività della tutela: non si tratta soltanto di punire più severamente, ma di incentivare concretamente la rimozione del danno ambientale già prodotto, obiettivo dichiaratamente perseguito dalla direttiva (UE) 2024/1203 all'articolo 5.
La pubblicità della condanna come deterrente reputazionale
L'articolo 7 del decreto stabilisce che la condanna per i reati del Titolo VI-bis e per i reati satellite comporti la pubblicazione della sentenza secondo le modalità dell'articolo 36 c.p. — dunque, oggi, anche mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, per una durata fissata dal giudice sino a trenta giorni. È previsto un opportuno bilanciamento con la tutela dei dati personali del condannato, i quali sono riportati solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente motivate in sentenza. Si tratta di uno strumento di deterrenza reputazionale che affianca la sanzione penale in senso stretto e che, per le imprese coinvolte anche solo indirettamente (ad esempio come persone giuridiche ex art. 25-undecies), assume un rilievo che va ben oltre il piano strettamente processuale, incidendo su rating, rapporti bancari e reputazione commerciale.
Il rafforzamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
È questo, per la clientela imprenditoriale, il capitolo di maggiore interesse pratico. L'articolo 8 del decreto interviene sull'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001, la disposizione che cataloga i reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con tre ordini di modifiche.
In primo luogo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, già prevista per la violazione dell'articolo 452-bis, è ora estesa espressamente anche al nuovo articolo 452-bis.1: il commercio di prodotti inquinanti diviene, quindi, reato presupposto a tutti gli effetti, con impatto diretto sui modelli di organizzazione e gestione ex articolo 6 del decreto 231 delle imprese che producono, importano o distribuiscono beni a possibile impatto ambientale a valle del loro impiego.
In secondo luogo, la sanzione pecuniaria per la violazione dell'articolo 452-quater c.p. (disastro ambientale) viene incrementata nel massimo edittale, passando dalle novecento quote previste dal testo previgente a milleduecento quote, fermo restando il minimo di seicento quote: un innalzamento significativo, che colloca il disastro ambientale colposo/doloso tra le fattispecie più severamente sanzionate dell'intero catalogo 231.
In terzo luogo, e qui la novità è di sistema, viene inserito un nuovo comma 1-ter che introduce, per la prima volta, una specifica sanzione pecuniaria per l'ente in relazione ai reati in materia di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati (artt. 4 e 5 del decreto): da quattrocento a ottocento quote. Sino a oggi tali condotte, pur penalmente rilevanti in capo alla persona fisica, non generavano responsabilità amministrativa dell'ente: la lacuna viene ora colmata, ampliando ulteriormente il perimetro dei modelli organizzativi che le imprese operanti nei settori della refrigerazione, della climatizzazione, della produzione chimica e della gestione degli impianti industriali devono presidiare.
Infine, il nuovo comma 1-quater introduce un aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie dell'ente per i delitti aggravati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto degli articoli 452-bis e 452-bis.1, del terzo comma dell'articolo 452-quater, nonché per l'aggravante del profitto di rilevante entità di cui all'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, c.p. Il meccanismo di "trascinamento" delle aggravanti penali sul piano sanzionatorio amministrativo — tecnica non nuova nel sistema 231, ma qui applicata con particolare ampiezza — comporta che l'ente risponda in modo proporzionalmente più severo non solo per il fatto-reato in sé, ma per le specifiche modalità aggravate con cui esso è stato commesso, il che rende ancora più centrale, in sede di predisposizione o aggiornamento del modello organizzativo, la mappatura dei rischi-reato per singola area geografica, tipologia di sostanza e area di sensibilità ambientale (aree protette, specie protette, ecosistemi di rilievo).
Vale la pena ricordare, per completezza sistematica, che l'articolo 25-undecies del decreto 231 mantiene fermo — e il decreto in commento non lo tocca — l'apparato delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 del medesimo decreto, applicabili nei casi di condanna per i delitti più gravi (tra cui, oggi, anche l'articolo 452-bis.1) nonché, nella sua declinazione più severa, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività quando l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo esclusivo o prevalente di consentire la commissione dei reati ambientali più gravi.
Il nuovo assetto istituzionale: coordinamento investigativo e strategia nazionale
Il decreto non si esaurisce nella dimensione sostanziale. Il Titolo IV introduce un impianto istituzionale nuovo, funzionale a garantire l'effettività — requisito esplicitamente richiesto dalla direttiva — del sistema appena descritto.
L'articolo 10 istituisce, presso la Procura generale della Corte di cassazione, il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, composto dal Procuratore generale presso la Cassazione, dai Procuratori generali presso le Corti d'appello e dal Procuratore nazionale antimafia (con i rispettivi delegati). Il Sistema, che si avvale anche della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri per le funzioni di polizia forestale e ambientale, è chiamato a emanare — entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, quindi entro il 2 dicembre 2026 — linee guida operative per l'effettività dell'azione investigativa, da aggiornare con cadenza almeno biennale, con riunioni di coordinamento a cadenza almeno annuale.
L'articolo 11 impone al Governo di approvare, entro il 21 maggio 2027, una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, da aggiornare poi con cadenza triennale, che dovrà individuare obiettivi, risorse, ruoli delle autorità competenti e misure di sensibilizzazione dei cittadini, anche nella dimensione transfrontaliera dei reati ambientali.
L'articolo 9, infine, istituisce un flusso informativo strutturato: il Ministero della giustizia dovrà trasmettere annualmente alla Commissione europea dati statistici dettagliati su procedimenti, condanne, archiviazioni e sanzioni relative ai reati ambientali (sia per le persone fisiche sia per gli enti ex d.lgs. 231/2001), con obbligo di pubblicazione triennale sul proprio sito istituzionale. Si tratta di un meccanismo di trasparenza e di rendicontazione che risponde a una logica di accountability europea e che, nel tempo, offrirà — anche agli operatori del settore legale — una base statistica oggi assente per valutare l'effettiva applicazione pratica delle nuove fattispecie.
Una modifica di sistema esterna al codice penale: l'articolo 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006
Merita un cenno anche l'articolo 12 del decreto, che modifica l'articolo 256, comma 4, del Testo unico ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), relativo alla violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti. La nuova formulazione conferma la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 2.000 a 18.000 euro per i fatti relativi a rifiuti non pericolosi, ma introduce — quale novità — la reclusione da sei mesi a tre anni quando i medesimi fatti riguardano rifiuti pericolosi, elevando così a delitto (con pena detentiva più severa) una condotta che in precedenza era sanzionata in modo unitario, a prescindere dalla pericolosità del rifiuto. Anche questa modifica, pur collocata fuori dal codice penale, si inserisce coerentemente nel disegno complessivo di inasprimento mirato, che riserva il trattamento sanzionatorio più severo alle condotte a maggiore potenziale offensivo per la salute e per l'ambiente.
Considerazioni conclusive: la portata della nuova tutela
Volendo tirare le fila, il D.Lgs. 81/2026 realizza una tutela penale dell'ambiente rafforzata su almeno quattro direttrici concorrenti, che è opportuno tenere ben distinte quando si tratti di valutarne l'impatto operativo.
Sul piano dell'oggetto della tutela, l'estensione della fattispecie di inquinamento ambientale all'habitat, accanto all'ecosistema, e la definizione legislativa di entrambe le nozioni segnano il definitivo superamento di una tutela per singole matrici a favore di una tutela unitaria e funzionale del bene ambientale, sulla scia — pur senza identificarvisi — della sensibilità internazionale verso forme di responsabilità per danni ambientali di dimensione sistemica.
Sul piano della condotta, il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti anticipa la soglia di punibilità dalla fase dello scarico/emissione a quella, antecedente, dell'immissione sul mercato di prodotti potenzialmente dannosi, imponendo agli operatori della filiera commerciale — non solo a chi materialmente inquina — un dovere di controllo e di diligenza rafforzata; e la codificazione della nozione di abusività, con l'espresso riferimento alle autorizzazioni fraudolente, chiude in senso repressivo un varco interpretativo che la prassi aveva sfruttato per anni.
Sul piano sanzionatorio, l'inasprimento delle pene per le conseguenze aggravate (morte, lesioni), l'introduzione di circostanze aggravanti comuni legate al profitto e alla falsità documentale, e — soprattutto — l'ampliamento e l'inasprimento del catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 (nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, innalzamento della sanzione per il disastro ambientale, nuova sanzione per i reati su ozono e gas serra, trascinamento delle aggravanti) impongono alle imprese — a prescindere dalle dimensioni e dal settore, ove sussista un'esposizione anche indiretta a impatti ambientali — una revisione tempestiva dei modelli organizzativi, dei sistemi di due diligence sui fornitori e sui prodotti, e delle procedure di ottenimento e rinnovo dei titoli autorizzativi ambientali.
Sul piano istituzionale, infine, la creazione di un coordinamento investigativo nazionale dedicato e l'obbligo di una strategia nazionale pluriennale testimoniano la volontà — anch'essa richiesta dalla direttiva — di superare la storica frammentazione territoriale dell'azione di contrasto ai reati ambientali, con prevedibili ricadute anche sull'intensità e sull'uniformità dell'attività di accertamento sul territorio nazionale nei prossimi anni.
Non mancano, va detto per completezza, alcuni nodi interpretativi ancora aperti che la prassi applicativa dovrà sciogliere: la delimitazione esatta del concetto di "impiego" del prodotto rilevante ai fini dell'articolo 452-bis.1 c.p. (e il correlato tema del nesso causale tra immissione sul mercato e condotta d'uso di terzi); il coordinamento tra la nuova nozione di abusività fondata su autorizzazione fraudolenta e l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo sulla validità del titolo; e, più in generale, l'individuazione in concreto della soglia di "rilevante entità" del profitto ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 452-sexiesdecies c.p. Su questi profili sarà necessario attendere i primi arresti giurisprudenziali, ma è già possibile, e anzi opportuno, che le imprese e i loro consulenti muovano sin d'ora per adeguare prassi e presidi organizzativi al nuovo assetto normativo.
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