La captazione privata di conversazioni e immagini fra prova documentale e illecito penale

Dalla sentenza Torcasio agli approdi del 2026: perimetro dell'art. 234 c.p.p., statuto delle videoriprese e soglie di rilevanza penale degli artt. 615-bis, 617-bis e 617-septies c.p.

Delimitazione dell'indagine

Poche materie come quella della captazione privata di conversazioni e immagini soffrono di una confusione di piani tanto diffusa quanto insidiosa. Il quesito che il cliente pone all'avvocato è quasi sempre unitario — «posso registrare?», «posso installare la telecamera?» — mentre la risposta giuridica si articola su tre livelli autonomi, retti da presupposti, finalità e sanzioni diverse: l'utilizzabilità processuale del materiale captato, la sua liceità sul piano penale sostanziale e la legittimità del trattamento dei dati personali che esso realizza.

La confusione più frequente consiste nel dedurre dal primo piano gli altri due: dalla circostanza che una registrazione sia utilizzabile come prova si inferisce che essa sia lecita, e dalla sua liceità penale si inferisce la legittimità di ogni successivo impiego. Nessuna delle due inferenze è corretta. Le pagine che seguono ricostruiscono i tre piani secondo l'ordine con cui la giurisprudenza li ha progressivamente definiti, dando conto degli arresti più recenti, sino alle pronunce del 2026.

La registrazione del partecipe: la sentenza Torcasio e la nozione di documento

Il punto di partenza obbligato resta la sentenza Torcasio delle Sezioni Unite[1], la cui tenuta a oltre vent'anni di distanza è confermata dalla giurisprudenza più recente. Il principio è noto: la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione — quantunque eseguita clandestinamente — ma costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.[2]

La ratio del principio è tutta nel requisito dell'estraneità del captante. L'intercettazione presuppone la captazione occulta e contestuale di una comunicazione da parte di un terzo rispetto ai colloquianti, i quali agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo. Dove uno degli interlocutori è consapevole della captazione perché ne è l'autore, quel requisito difetta in radice: il contenuto della comunicazione è legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa, e la registrazione non fa che memorizzare fonicamente notizie lecitamente acquisite.

Vi è, nella motivazione delle Sezioni Unite, un passaggio che merita di essere valorizzato più di quanto usualmente non accada. La Corte osserva che ciascun partecipe è libero di adottare cautele e accorgimenti per documentare ciò che nel corso del colloquio pone in essere o subisce, e che una simile pratica, integrando una forma di autotutela a garanzia della propria difesa, finisce con il ricevere una legittimazione di rango costituzionale. La registrazione del partecipe non è dunque tollerata come male minore: è ricondotta all'area di protezione dell'art. 24 Cost.

Il secondo principio della sentenza Torcasio e la qualifica del captante

Assai meno citato, ma decisivo nella prassi difensiva, è il secondo principio affermato dalle medesime Sezioni Unite: non è utilizzabile la registrazione eseguita clandestinamente da personale della polizia giudiziaria e rappresentativa dei colloqui intercorsi con confidenti, persone informate sui fatti o indagati, la cui acquisizione resta subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nelle forme delle intercettazioni tra presenti[3]. Ciò che muta non è la struttura dell'atto, ma la qualità del suo autore: l'organo pubblico che simula la veste di interlocutore privato aggira le garanzie che presidiano l'attività di captazione.

Ne discende una distinzione fine, che va maneggiata con cautela. Altro è la registrazione compiuta dalla polizia giudiziaria in prima persona; altro è quella eseguita dal privato di propria iniziativa, ancorché su impulso della polizia giudiziaria o con strumenti da questa forniti, e persino con la specifica finalità di precostituire una prova: quest'ultima resta prova documentale[4]. Un diverso indirizzo la qualifica come prova atipica ex art. 189 c.p.p., utilizzabile purché non violi gli statuti delle prove tipiche[5]. L'oscillazione, spesso trascurata, non è di puro nominalismo, poiché muta il regime di ammissione: l'art. 189 impone il contraddittorio sulle modalità di assunzione e la verifica dell'idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti senza pregiudizio per la libertà morale della persona. La qualificazione documentale è stata comunque di recente ribadita[6].

Il perimetro soggettivo: partecipazione, presenza e continuità

Se il fondamento della disciplina è l'assenza di estraneità del captante, il perimetro applicativo si misura sulla permanenza di quella qualità per l'intera durata della registrazione. La Corte ha così affermato che, a partire dall'allontanamento del suo autore, la registrazione che prosegua deve intendersi effettuata da chi è ormai estraneo al colloquio, con conseguente inutilizzabilità del relativo segmento[7].

Il corollario operativo è di grande rilievo per il difensore: il supporto non va valutato in blocco, ma per segmenti temporali, verificando in fatto la costante presenza dell'autore. Un'eccezione di inutilizzabilità formulata sull'intero file è, per definizione, mal calibrata; una eccezione che isoli i minuti in cui il registrante si è allontanato ha ben altra tenuta. Simmetricamente, chi intende precostituirsi una prova deve sapere che il dispositivo lasciato acceso in una stanza che egli abbandona muta natura giuridica nel momento stesso in cui varca la soglia.

Il medesimo criterio governa la registrazione negli ambienti di lavoro: la Corte ha ribadito la qualificazione documentale anche in tale contesto, precisando che i locali destinati all'attività lavorativa di una pluralità di soggetti, privi di un pieno ius excludendi in capo a un singolo, non partecipano della tutela riservata alla privata dimora[8].

Lo statuto differenziato delle videoriprese

Sul versante visivo la sistematica è diversa, e le Sezioni Unite Prisco ne hanno fissato le coordinate[9], mai smentite da allora. La disciplina si costruisce sull'incrocio di due variabili: la natura del comportamento ripreso — comunicativo o non comunicativo — e la natura del luogo.

Le riprese di comportamenti comunicativi in luoghi di privata dimora soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni tra presenti. Le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, in quanto acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né possono essere recuperate come prova atipica ex art. 189 c.p.p.: la categoria della prova atipica presuppone infatti la formazione lecita della prova quale condizione necessaria della sua ammissibilità. Le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi che, pur non costituendo domicilio, siano destinati ad attività che si vogliono mantenere riservate — nella specie i privé di un locale pubblico — rientrano invece tra le prove atipiche e sono utilizzabili in presenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Le riprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico, infine, non incontrano limiti di ammissibilità.

Il perimetro del domicilio, poi, non coincide con quello della proprietà. Il Giudice delle leggi ha chiarito che, perché operi la tutela dell'art. 14 Cost., non basta che il comportamento attinente alla sfera personale si svolga in un luogo di privata dimora: occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi, sicché, se l'azione può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può invocare quella protezione[10]. Su tale premessa la giurisprudenza di legittimità ha escluso il carattere domiciliare del garage condominiale, ancorché ad accesso delimitato da cancello in uso ai soli condomini, e del corsello di accesso ai box[11].

Va segnalato, per rigore, che questi arresti si collocano nella prospettiva dell'attività investigativa. Per il privato la questione si sposta: l'acquisizione al processo del filmato resta governata dall'art. 234 c.p.p., mentre il vaglio di liceità si trasferisce sul piano sostanziale e su quello del trattamento dei dati, di cui si dirà.

L'art. 615-bis c.p.: il bene giuridico e il perimetro spaziale

Sul versante sostanziale, la norma cardine è l'art. 615-bis c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.; il secondo comma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini così ottenute. I delitti sono procedibili a querela della persona offesa; si procede d'ufficio, con pena della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il bene protetto non è la proprietà né la disponibilità del luogo, ma la riservatezza domiciliare di chi vi si trova. Da qui l'orientamento secondo cui risponde del reato anche il convivente che occulti un dispositivo di captazione nell'abitazione di cui pure ha la disponibilità, per ascoltare i colloqui altrui: la titolarità del luogo non incide sulla configurabilità del fatto.

Il perimetro spaziale, per converso, è rigidamente ancorato all'art. 614 c.p., con esiti spesso controintuitivi per il profano. Non integra il delitto la condotta di chi installi nell'autovettura altrui un apparecchio idoneo alla ripresa sonora di quanto vi accade, poiché l'abitacolo non rientra tra i luoghi richiamati dalla norma[12]; e non vi rientrano, come si è visto, i locali di lavoro condivisi e privi di pieno ius excludendi[13]. La conseguenza è che, fuori dal domicilio, la tutela penale della riservatezza conversativa deve cercarsi altrove — con le difficoltà che si esporranno.

L'art. 617-bis c.p.: anticipazione della tutela e questione dell'oggetto

L'art. 617-bis c.p. punisce l'installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Si tratta di una fattispecie di pericolo, che anticipa la soglia di tutela al momento dell'apprestamento del mezzo: la Corte ha di recente ribadito che il delitto si consuma finanche nell'ipotesi di mancata captazione di qualsivoglia comunicazione[14], confermando la condanna in un caso di dispositivo di registrazione collocato all'interno di un'autovettura.

L'arresto va tuttavia inquadrato in un contesto tutt'altro che pacifico. Un consolidato indirizzo, valorizzando la norma di chiusura dell'art. 623-bis c.p., limita l'oggetto degli artt. 617-bis e seguenti alle comunicazioni telefoniche e telegrafiche e alle altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o dati, escludendo che tali disposizioni possano riguardare le conversazioni tra presenti: i reati in questione sarebbero ravvisabili solo quando un terzo si inserisca, mediante apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione[15]. Fra questo indirizzo e la tendenza applicativa che riconduce all'art. 617-bis la captazione ambientale in luoghi non domiciliari corre una tensione evidente, che il difensore farà bene a non dare per risolta: prima di prospettare al cliente l'una o l'altra qualificazione conviene attendere l'assestamento della giurisprudenza e, in ogni caso, verificare il testo integrale delle pronunce più recenti.

L'art. 617-septies c.p.: la soglia della diffusione

Il quadro si completa con l'art. 617-septies c.p.[16], che colpisce non l'acquisizione — lecita, secondo quanto si è visto, quando proviene dal partecipe — bensì la sua divulgazione. La norma punisce chi, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati, ovvero registrazioni, anche telefoniche, di conversazioni svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. Il delitto è procedibile a querela.

Due sono gli elementi da cui dipende ogni valutazione corretta della fattispecie. Il primo è il dolo specifico: non ogni diffusione è punita, ma soltanto quella orientata al danno alla reputazione o all'immagine altrui. Il secondo è la clausola di non punibilità, che opera quando la diffusione o comunicazione deriva in via diretta e immediata dall'utilizzazione delle riprese o registrazioni in un procedimento amministrativo o giudiziario, ovvero dall'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

La clausola non è però una franchigia generale, e va letta secondo il suo tenore letterale. Il nesso richiesto è di derivazione diretta e immediata: produrre la registrazione in un atto giudiziario non equivale a poterla divulgare al di fuori di esso, e l'impiego difensivo deve restare funzionalmente collegato alla tutela del diritto e limitato a quanto necessario. Sistematicamente, la disposizione converge con la scriminante dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., della quale costituisce specificazione.

Il trattamento dei dati e i riflessi civilistici

Resta il terzo piano, quello del trattamento dei dati personali, che la registrazione indubbiamente realizza. Anche qui la chiave di volta è la difesa di un diritto.

La Sezione lavoro ha affermato che il trattamento può prescindere dal consenso dell'interessato quando sia volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento; ed ha precisato che il diritto di difesa non è confinato alla sede processuale, estendendosi alle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, anche prima che la controversia sia formalmente instaurata[17]. La pronuncia si fondava sull'art. 24, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196/2003, abrogato dal d.lgs. n. 101/2018: nel quadro vigente le basi di liceità vanno ricercate nell'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 per i dati comuni, nell'art. 9, par. 2, lett. f), per le categorie particolari e nell'art. 2-octies del Codice per i dati relativi a condanne penali e reati; il principio di diritto, per converso, è rimasto immutato[18]. Il limite, di recente ribadito, è che la registrazione non sia meramente esplorativa, ma si colleghi a un diritto concreto e attuale[19].

In materia di videosorveglianza, l'art. 1122-ter c.c. abilita l'assemblea a deliberare l'installazione di impianti sulle parti comuni, mentre la ripresa effettuata dal singolo condomino resta soggetta all'esenzione domestica di cui all'art. 2, par. 2, lett. c), del Regolamento soltanto nella misura in cui l'inquadratura si mantenga entro gli spazi di esclusiva pertinenza. Su questa linea si collocano le pronunce del 2026, che hanno ritenuto illegittima la ripresa delle aree condominiali da parte del singolo, imponendo la limitazione dell'angolo visuale[20]. Occorre però guardarsi dall'equazione, tanto diffusa quanto errata, fra illegittimità civilistica e rilevanza penale: la giurisprudenza penale ha escluso che il mero fatto di riprendere il pianerottolo o le scale condominiali integri automaticamente il delitto di interferenze illecite nella vita privata[21].

Le tre soglie

La materia può essere infine ricondotta a tre soglie, che il difensore ha convenienza a tenere distinte anche nell'esposizione al cliente.

La prima è la soglia dell'estraneità, che separa il documento dall'intercettazione: finché chi registra è parte del colloquio, la captazione è documentazione di un fatto storico; quando cessa di esserlo, si entra nell'area riservata agli artt. 266 e seguenti c.p.p.

La seconda è la soglia del domicilio, che segna il confine della tutela penale sostanziale e, per le videoriprese, quello della utilizzabilità stessa della prova, secondo il canone della non visibilità ai terzi elaborato dalla Corte costituzionale.

La terza è la soglia della diffusione, dove il baricentro si sposta dall'acquisizione all'uso, e dove opera la clausola di non punibilità dell'art. 617-septies c.p. È la soglia più insidiosa nella pratica quotidiana, perché è quella che l'assistito, convinto di avere in mano una prova, è più incline a varcare.

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[1] Cass. pen., Sez. Un., 28 maggio 2003 (dep. 24 settembre 2003), n. 36747, Torcasio, Rv. 225465 e 225466.

[2] L'art. 234, comma 1, c.p.p. qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

[3] Cass. pen., Sez. Un., n. 36747/2003, cit., secondo principio di diritto: non è utilizzabile come prova la registrazione fonografica eseguita clandestinamente da personale della polizia giudiziaria e rappresentativa di colloqui intercorsi con confidenti, persone informate sui fatti o indagati; l'utilizzabilità è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per le intercettazioni tra presenti.

[4] Cass. pen., Sez. II, 6 luglio 2022, n. 40148, che richiama Sez. II, n. 50986 del 2016, Pepi, Rv. 265624, e la stessa Torcasio.

[5] Cass. pen., Sez. VI, n. 46185/2022.

[6] Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 2026, n. 1029.

[7] Cass. pen., Sez. II, 22 giugno 2022 (dep. 7 luglio 2022), n. 26234. Nella medesima direzione, per la valutazione frazionata del supporto, Sez. V, n. 13810/2019; Sez. II, n. 26766/2020; Sez. II, n. 12347/2021.

[8] Cass. pen., Sez. VI, n. 9253/2025.

[9] Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco, Rv. 234267 ss.

[10] Corte cost., sent. n. 135 del 2002 e, soprattutto, sent. n. 149 del 2008.

[11] Cass. pen., Sez. II, 6 luglio 2023, n. 33580, Rv. 285126; Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2024, n. 27507; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2025, n. 4921.

[12] Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2024, n. 3446; in senso conforme, per l'autovettura in sosta sulla pubblica via, Cass. pen., n. 28251/2009.

[13] Cass. pen., Sez. VI, n. 9253/2025, cit., con riferimento all'ufficio e alla cucina di un ristorante.

[14] Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2026, n. 9222.

[15] Cass. pen., n. 12042 del 30 gennaio 2008; Cass. pen., n. 4264 del 2006.

[16] Fattispecie introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

[17] Cass. civ., Sez. lav., 10 maggio 2018, n. 11322; Cass. civ., Sez. lav., n. 12534/2019; per il canone di bilanciamento, Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3034.

[18] Sull'inquadramento sistematico successivo al d.lgs. n. 101/2018 si veda, per il rilievo del bilanciamento processuale, Cass. civ., Sez. Un., n. 3034/2011, cit.

[19] Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5844/2025.

[20] Cass. civ., Sez. II, 14 aprile 2026, n. 9570; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21572/2026.

[21] Cass. pen., Sez. V, 30 maggio - 12 luglio 2017, n. 34151: le scale e i pianerottoli condominiali, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti, non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, sicché la tutela dell'art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini ivi riprese.

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