«Liberi di Scegliere»: La Legge 17 luglio 2026, n. 131

Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.

Una riforma in controtendenza

Mentre il dibattito pubblico e parlamentare si concentra sulle prospettate modifiche alla disciplina dell’imputabilità del minorenne — dall’anticipazione a tredici anni della soglia prevista da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, all’introduzione di una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per gli ultraquattordicenni contenuta nel disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2026 — è stata approvata, con assai minore clamore, una riforma destinata a incidere sul sistema della giustizia minorile muovendo da una prospettiva esattamente opposta.

Si tratta della legge 17 luglio 2026, n. 131, recante «Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 25 luglio 2026 ed entrata in vigore il 9 agosto 2026. Il testo, originato dalla proposta A.C. 2696 presentata il 12 novembre 2025 e maturata nell’ambito della Commissione parlamentare antimafia, è stato approvato all’unanimità da entrambi i rami del Parlamento: alla Camera il 1° luglio 2026 e, in via definitiva, al Senato il 15 luglio 2026.

La direzione di marcia è dichiaratamente promozionale e non repressiva. Il legislatore non aggrava il trattamento sanzionatorio del minore che delinque: costruisce, piuttosto, un sistema organico di protezione e di sostegno per chi — minorenne, giovane adulto o adulto di riferimento — intenda sottrarsi al contesto criminale nel quale è nato e cresciuto. L’assunto sotteso, di rilievo criminologico prima ancora che giuridico, è che il contrasto alla criminalità organizzata non possa prescindere dall’interruzione dei meccanismi di trasmissione intergenerazionale della cultura mafiosa.

La genesi: da prassi giudiziaria a legge dello Stato

La legge n. 131 del 2026 non nasce nel vuoto. Essa recepisce e generalizza una prassi giudiziaria avviata nel 2012 presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria su impulso dell’allora presidente Roberto Di Bella, successivamente estesa, anche attraverso protocolli d’intesa, ad altri uffici giudiziari — fra gli altri, Napoli, Catania e Milano — e comunemente nota come «metodo Di Bella».

Il nucleo di quella esperienza era, ed è, l’impiego degli ordinari strumenti civilistici di tutela: i provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e quelli, meno incisivi, di cui all’art. 333 c.c., nonché le misure rieducative previste dagli artt. 25 e seguenti del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sino all’allontanamento del minore dalla residenza familiare e al suo collocamento in comunità o presso famiglie affidatarie in altre regioni.

Non sono mancate, negli anni, critiche severe — si è parlato di «confische di figli» e di «deportazioni di Stato» — alle quali si è opposto il rilievo che i provvedimenti venivano adottati nel perimetro degli ordinari parametri costituzionali e normativi a tutela dei minori e che essi hanno, nella grande maggioranza dei casi, superato il vaglio dei successivi gradi di giudizio. È significativo che la legge non abbia inteso sostituire quegli strumenti: come si vedrà, essa li presuppone, innestando su di essi un apparato di protezione e di assistenza che prima semplicemente non esisteva.

Il fondamento costituzionale e convenzionale

La disciplina si colloca nel solco degli artt. 2, 30 e 31 Cost. e, in particolare, dell’art. 30, comma 2, Cost., a mente del quale nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Sul piano sovranazionale il riferimento obbligato è la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, e segnatamente il principio del superiore interesse del minore (art. 3), il canone di necessarietà e proporzionalità della separazione dai genitori (art. 9) e il dovere di protezione sostitutiva (art. 20).

Sul versante di legittimità, la giurisprudenza civile ha da tempo elaborato la categoria dell’inadeguatezza educativa quale presupposto degli interventi ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, nel quadro di un orientamento costante secondo cui la decadenza ex art. 330 c.c. costituisce misura di extrema ratio, di natura non sanzionatoria ma funzionale alla tutela del preminente interesse del minore, da fondare su fatti concreti e su una prognosi in ordine all’effettiva possibilità di recupero delle competenze genitoriali. In questa cornice, lo stato di detenzione del genitore non determina di per sé la decadenza, potendo rilevare soltanto ove si traduca in un’assenza fisica e affettiva tale da rendere impossibile l’esercizio dei doveri di cura, ovvero ove si accompagni a condotte in concreto pregiudizievoli per il figlio. Su questo terreno, il modello educativo mafioso è stato progressivamente qualificato come violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 147 c.c., con possibili riflessi tanto sul piano della responsabilità civile indiretta ex art. 2048 c.c. quanto, nei casi di dolo, su quello penale ex artt. 570 e 572 c.p.

Oggetto e presupposti (art. 1)

L’art. 1 individua l’oggetto della legge nelle misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica in favore dei soggetti indicati dall’art. 2 che si trovino «in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica». Il pregiudizio deve derivare, alternativamente, dall’essere vittime di organizzazioni criminali, dall’appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero dall’inserimento in associazioni criminali che pongano in essere, nei confronti degli interessati, condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

La formula merita attenzione. L’aggettivazione «grave e concreto» richiama il lessico con cui l’ordinamento perimetra i giudizi prognostici in materia cautelare e di prevenzione e impone, correttamente, un accertamento individualizzato: non è l’appartenenza anagrafica a una famiglia, né il cognome, a integrare il presupposto, bensì una situazione di pregiudizio attuale e verificata in concreto. Su questo punto si giocherà, verosimilmente, buona parte del contenzioso applicativo.

L’ambito soggettivo (art. 2)

L’art. 2 delimita la platea dei destinatari con tecnica analitica. Il comma 1 individua tre categorie di minorenni. La prima (lett. a) è quella dei figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., a tutela dei quali siano già stati emessi provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. o ex artt. 25 e seguenti del r.d.l. n. 1404 del 1934. La seconda (lett. b) riguarda i minorenni essi stessi indagati, imputati o condannati per i medesimi reati, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dai contesti criminali. La terza (lett. c) concerne i minori vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali, anche qui a condizione che siano già stati adottati i provvedimenti civilistici o rieducativi sopra richiamati.

Il comma 2 estende la disciplina ai maggiorenni infraventicinquenni che, già destinatari delle misure da minorenni, confermino la volontà di proseguire il percorso, nonché ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale che manifestino la volontà di allontanarsi unitamente al minore. È la previsione che consente di dare copertura normativa a una delle intuizioni più feconde della prassi: l’alleanza con la madre, spesso destinataria essa stessa di una condizione di soggezione all’interno del nucleo.

Il comma 3 introduce una clausola di sussidiarietà di rilievo sistematico: la legge si applica soltanto ove non sussistano i presupposti per l’ammissione alle speciali misure di protezione di cui al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. Il nuovo sistema si colloca dunque accanto — e non in luogo — della protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, della quale mutua l’impianto adattandolo alla specificità del destinatario minorenne.

Proprio qui risiede il tratto più qualificante della riforma. A differenza di quanto accade per collaboratori e testimoni, l’accesso alle misure non è in alcun modo subordinato a un apporto dichiarativo o collaborativo: non si chiede al minore di riferire, di testimoniare contro i propri familiari, di contribuire all’accertamento dei reati. Il presupposto è unicamente la sua condizione di pregiudizio e, ove richiesta, la volontà di sottrarsi al contesto di appartenenza. La protezione, in altri termini, non è premiale ma esistenziale: non retribuisce una scelta processuale, ma rende possibile una scelta di vita.

Va segnalata, in chiave critica, l’ampiezza del catalogo dei reati-presupposto. L’inclusione dell’art. 416 c.p. nella sua formulazione semplice e dei delitti comunque aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. estende l’operatività del sistema ben oltre il paradigma dell’associazione mafiosa, sino a contesti di criminalità associativa comune. La scelta, comprensibile in un’ottica di tutela anticipata, dovrà essere governata in sede applicativa attraverso un rigoroso apprezzamento del presupposto del pregiudizio grave e concreto di cui all’art. 1.

Le misure di protezione personale e di assistenza (artt. 3 e 4)

Le misure di protezione personale, enumerate dall’art. 3, comprendono il trasferimento immediato in luoghi protetti, l’eventuale utilizzazione di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità ai sensi del d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119. Dell’adozione di tali misure è data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può disporre misure di protezione e di vigilanza.

Assai più articolato è il catalogo dell’art. 4. Sul versante dell’assistenza sociale (comma 1) figurano il supporto sociale, pedagogico e psicologico, l’accesso all’istruzione obbligatoria, la conservazione del posto di lavoro anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o sedi, i percorsi di formazione, riqualificazione professionale e inserimento o reinserimento lavorativo, nonché l’integrazione e l’inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale. Sul versante economico (comma 2) sono previsti la corresponsione di un assegno periodico, la messa a disposizione di un alloggio con copertura delle relative spese, la copertura delle spese di trasferimento e di quelle sanitarie non fronteggiabili tramite il Servizio sanitario nazionale, l’accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato sulla base di convenzioni fra Ministero dell’interno e istituti di credito e, infine, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Quest’ultima previsione è di immediata rilevanza per l’avvocatura: la deroga ai limiti reddituali consente di assicurare la difesa tecnica ai beneficiari in tutti i procedimenti che li riguardano, superando un ostacolo che, nella prassi, aveva spesso reso puramente teorica la garanzia. Va peraltro precisato che l’effettiva operatività di gran parte delle misure di cui agli artt. 3 e 4 è rimessa ai decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 14, comma 3, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge — dunque entro il 7 novembre 2026 — previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ad essi è demandata, fra l’altro, la determinazione dell’assegno periodico secondo criteri espressamente indicati: verifica dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento anteriori, valutazione delle entrate e del patrimonio risultanti all’Agenzia delle entrate nell’ultimo triennio, numero dei componenti del nucleo protetto, revisione periodica ed eventuale revoca in caso di riacquistata capacità economica.

Il procedimento applicativo (art. 5)

L’iniziativa spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il quale può attivarsi tanto su istanza dell’interessato quanto d’ufficio, essendo espressamente contemplate come fonti di conoscenza la denuncia, la querela, l’esposto, la segnalazione proveniente dai servizi sociali, dai dirigenti scolastici o dagli enti preposti alla cura e all’assistenza dei minori, nonché l’acquisizione di informazioni ai sensi dell’art. 7 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. La proposta, rivolta al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell’interessato, ha ad oggetto le misure di protezione personale di cui all’art. 3 e, ove il procuratore ne ravvisi la necessità, anche quelle di assistenza di cui all’art. 4.

Prima di formulare la proposta il procuratore minorile acquisisce, ove ciò non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore stesso, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato; acquisisce inoltre il parere del procuratore distrettuale competente e, quando si procede per i delitti indicati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., può chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai contesti criminali di riferimento. Ove l’iniziativa derivi dalle informazioni acquisite ai sensi del citato art. 7 del d.l. n. 123 del 2023, i due uffici requirenti si coordinano per contemperare le esigenze di segretezza delle indagini con quelle di tutela tempestiva del minore, dandone comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.

Il comma 6 rinvia, in quanto compatibili, alle norme del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. È una clausola di economia normativa che lascia però aperti alcuni nodi tutt’altro che teorici: la legge non detta una disciplina espressa del contraddittorio nei confronti del genitore, non regola in modo autonomo la difesa tecnica del minore e, soprattutto, tace sul regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti applicativi delle misure. Il difensore dovrà dunque ricavare dal rito richiamato — a partire dall’ascolto del minore e dalla nomina del curatore speciale — le garanzie procedimentali applicabili, con l’incertezza che ogni rinvio di compatibilità porta con sé. È questo, a parere di chi scrive, il principale punto di fragilità tecnica della riforma.

Va infine precisato che l’organo competente resta, allo stato, il tribunale per i minorenni: l’operatività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, istituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata infatti nuovamente differita — da ultimo all’ottobre 2027 — dall’art. 3 del d.l. 12 giugno 2026, n. 100. Il riferimento al «tribunale per i minorenni» contenuto nella legge n. 131 del 2026 è dunque, per ora, pienamente attuale.

Attuazione, segretezza, durata e revoca (artt. 7, 8 e 9)

L’art. 7 configura un duplice binario attuativo. Quando siano disposti il trasferimento in luogo protetto e le misure di assistenza, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, che vi provvedono in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti. Quando invece siano disposti i documenti di copertura o il cambiamento delle generalità, il provvedimento è trasmesso alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 del d.l. n. 8 del 1991, integrata con un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la quale ne cura l’attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno.

Di particolare interesse sistematico è il comma 3, che impone l’integrazione delle misure di protezione e di assistenza con i progetti di intervento previsti dall’art. 27 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, e con le misure penali di comunità disciplinate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, quando il beneficiario sia a sua volta indagato, imputato o condannato per i reati indicati. La scelta evita duplicazioni e, soprattutto, impedisce che il percorso di protezione e quello di responsabilizzazione procedano su binari paralleli e incomunicanti.

Quanto alla segretezza, l’art. 8 consente di coprire con segreto, su disposizione dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione e le attività del Servizio centrale di protezione, richiamando i commi 2 e 3 dell’art. 9 del d.lgs. n. 119 del 1993, con il connesso obbligo di astensione dal deporre sulle precedenti generalità.

L’art. 9 fissa infine la durata delle sole misure di assistenza sociale ed economica in un massimo di due anni, prorogabile di un anno su istanza del beneficiario previa verifica della persistenza delle condizioni legittimanti. Il tribunale, su proposta del procuratore minorile o su istanza degli interessati, può modificare, sospendere o revocare le misure in relazione all’attualità e alla gravità del pericolo, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all’inosservanza degli impegni assunti e delle prescrizioni imposte. Si noti l’asimmetria: le misure di protezione personale non conoscono un termine legale di durata. La soluzione è coerente con la natura del rischio, ma rende tanto più necessario un controllo periodico di proporzionalità, che la legge affida in via esclusiva al meccanismo revisorio del comma 2.

I raccordi con il processo penale (artt. 10, 11 e 12)

Il legislatore ha compreso che nessun sistema di protezione può funzionare se l’informazione non circola. Di qui una serie di innesti sul codice di rito e sulle norme complementari, che costruiscono un vero e proprio sistema di allerta scandito sui tre tempi del procedimento penale.

Il nuovo art. 292, comma 3-ter, c.p.p. prevede che, quando si procede per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero per delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. e i fatti riguardino genitori di minorenni, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari sia comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell’art. 336 c.c. o degli artt. 25 e seguenti del r.d.l. n. 1404 del 1934. Il nuovo art. 347, comma 3-bis, c.p.p. impone alla polizia giudiziaria, ove nel corso delle indagini per i medesimi reati emerga una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, di informarne il procuratore distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione all’ufficio minorile. Il nuovo art. 656, comma 3-ter, c.p.p. estende l’obbligo di comunicazione all’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso nei confronti di genitori di minorenni per gli stessi delitti, accanto alla previsione, già vigente, del comma 3-bis in tema di madre di prole di minore età.

In chiave di coordinamento si collocano altresì l’art. 11, che integra l’art. 64-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. estendendo la trasmissione degli atti al giudice minorile ai procedimenti per i reati sopra indicati che riguardino genitori di minorenni, e l’art. 12, che amplia l’ambito dell’art. 7 del d.l. n. 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano) includendovi l’art. 416 c.p. e i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.

Per il penalista le ricadute pratiche sono immediate. Ogni misura custodiale e ogni ordine di esecuzione a carico di un genitore, per i reati considerati, è ormai destinato ad attivare un vaglio presso la procura minorile: la difesa dell’indagato o del condannato non può più essere pensata separatamente dalla possibile apertura di un procedimento de potestate parallelo. Ne discende l’opportunità, sin dalle prime fasi, di documentare l’esistenza di figure genitoriali o parentali adeguate, la frequenza scolastica, l’inserimento sociale del minore, e di interloquire tempestivamente con l’ufficio minorile. Va peraltro precisato che le comunicazioni introdotte dall’art. 10 costituiscono adempimenti informativi: la loro omissione non è sanzionata a pena di nullità né incide sulla validità dell’ordinanza cautelare o dell’ordine di esecuzione.

Profili critici e nodi applicativi

Oltre alle questioni già segnalate — ampiezza del catalogo dei reati-presupposto e silenzio sul regime delle impugnazioni — la riforma lascia aperti alcuni interrogativi di rilievo.

Il primo attiene alla volontarietà. Il nome stesso della legge evoca una libera scelta; tuttavia, per i minori di cui alle lett. a) e c) dell’art. 2, le misure prescindono da una manifestazione di volontà, che è invece espressamente richiesta per i minori già coinvolti in procedimenti penali (lett. b) e per gli adulti di riferimento. La discrasia è comprensibile — la volontà di un minore cresciuto in un contesto mafioso è per definizione condizionata, e il superiore interesse non può essere rimesso alla sua adesione — ma impone al giudice minorile un supplemento di motivazione ogni qual volta la misura si risolva, di fatto, in un allontanamento non consentito.

Il secondo riguarda le risorse. La relazione illustrativa stima una platea potenziale di circa quattrocentoventicinque beneficiari fra minorenni, giovani adulti e adulti di riferimento, destinata a crescere per effetto della prosecuzione pluriennale delle prese in carico. Gli oneri sono quantificati dall’art. 14 in misura non trascurabile ma contenuta, con una copertura che attinge, per due milioni di euro annui a decorrere dal 2027, alle risorse di cui all’art. 17 del d.l. n. 8 del 1991: risorse, cioè, destinate al sistema di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Un sistema di protezione che condivida il proprio finanziamento con un altro sistema di protezione è, per definizione, esposto alla concorrenza fra bisogni.

Il terzo profilo interessa da vicino i territori di mafia delocalizzata, fra i quali va ormai pacificamente annoverata larga parte del Nord Italia. La competenza è attribuita al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell’interessato, mentre il contesto criminale di riferimento e le indagini che lo riguardano possono radicarsi in un distretto lontano. Il funzionamento della legge presuppone dunque un dialogo effettivo fra direzioni distrettuali antimafia meridionali e uffici minorili settentrionali, che la disciplina prevede ma non garantisce: è terreno su cui le prassi, ancora una volta, conteranno più delle norme.

A parziale compensazione della inevitabile gradualità dell’attuazione, l’art. 6 istituisce presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un Comitato tecnico-scientifico incaricato del monitoraggio e della formulazione di proposte di modifica, composto da un rappresentante designato da ciascuno dei ministri interessati e dall’Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nonché da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da uno designato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; l’art. 13 prevede una relazione annuale, predisposta dal Dipartimento e trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia. Si tratta di strumenti di verifica che, se seriamente impiegati, potranno correggere in corso d’opera le asimmetrie più evidenti.

Considerazioni conclusive

La legge n. 131 del 2026 possiede un pregio non comune nel panorama della legislazione penale degli ultimi anni: non promette sicurezza attraverso l’inasprimento, ma attraverso la sottrazione di consenso e di eredi alle organizzazioni criminali. È una scelta di politica criminale che guarda al lungo periodo e che, non a caso, ha raccolto un consenso parlamentare unanime in un tempo di contrapposizioni.

Il suo banco di prova sarà tutto applicativo: l’adozione tempestiva dei decreti attuativi, la tenuta dei servizi sociali territoriali chiamati a sostenere percorsi lunghi e delicati, la capacità delle procure minorili di esercitare un’iniziativa selettiva e non automatica, la formazione di una prassi giurisprudenziale che sappia distinguere il pregiudizio concreto dalla presunzione di appartenenza. Per l’avvocatura si apre, al contempo, un terreno professionale nuovo, collocato esattamente sulla linea di confine fra difesa penale e giurisdizione minorile, dove l’assistenza al genitore indagato e la tutela dell’interesse del figlio non sempre coincidono e dove, proprio per questo, la qualità tecnica della difesa è destinata a fare la differenza

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