I reati a tutela degli animali

Dalla «pubblica moralità» all’animale come essere senziente: evoluzione storica e disciplina vigente dopo la legge 6 giugno 2025, n. 82.

Premessa

La tutela penale degli animali è uno dei settori dell’ordinamento in cui meglio si coglie il mutamento, nel lungo periodo, del rapporto tra diritto e sensibilità collettiva. In poco più di un secolo il legislatore italiano è passato da una contravvenzione di polizia dei costumi, punita con una modesta ammenda e concepita per reprimere lo spettacolo della crudeltà piuttosto che la sofferenza in sé, a un sistema di delitti autonomi, collocati in un apposito titolo del libro secondo del codice penale, oggi rubricato «Dei delitti contro gli animali», assistito da circostanze aggravanti speciali, dalla responsabilità amministrativa degli enti e da una base costituzionale espressa (art. 9, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1).

Il presente contributo ricostruisce questa evoluzione e offre un quadro della disciplina vigente, come ridisegnata dalla legge 6 giugno 2025, n. 82 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 137 del 16 giugno 2025 ed entrata in vigore il 1° luglio 2025), soffermandosi sulle principali questioni interpretative che la prassi applicativa pone al difensore e al magistrato.

Le origini: il codice Zanardelli e la legge n. 611 del 1913

Il primo codice penale dell’Italia unita, approvato con R.D. 30 giugno 1889, n. 6133 (codice Zanardelli), dedicava al maltrattamento degli animali l’art. 491, inserito nel libro III, tra le contravvenzioni concernenti la pubblica moralità. La norma puniva con l’ammenda (sino a cento lire) chi incrudeliva verso animali o, senza necessità, li maltrattava ovvero li costringeva a fatiche manifestamente eccessive, ed estendeva la stessa pena a chi, anche per fini scientifici o didattici, sottoponeva animali a esperimenti tali da destare ribrezzo, quando compiuti in condizioni di pubblicità.

Già da questa prima formulazione emergono i due elementi che, con sorprendente continuità, attraverseranno tutta la storia della materia: da un lato la clausola «senza necessità», che circoscrive l’area del penalmente rilevante escludendo le condotte giustificate da esigenze umane ritenute prevalenti; dall’altro la collocazione sistematica, che rivela l’oggettività giuridica tutelata. L’animale non era protetto in quanto tale, ma in quanto la crudeltà nei suoi confronti offendeva il sentimento di pietà della collettività e, secondo una lettura diffusa all’epoca, abituava l’uomo alla violenza, con effetti potenzialmente criminogeni nei rapporti tra consociati. Il riferimento al «ribrezzo» suscitato dagli esperimenti è, in tal senso, emblematico: ciò che si reprimeva era l’offesa arrecata allo spettatore.

Al di fuori del codice, la legge 12 giugno 1913, n. 611, recante provvedimenti per la protezione degli animali, vietò, tra l’altro, gli atti crudeli sugli animali, l’impiego di animali malati o comunque inadatti, l’abbandono, i giuochi che importassero strazio di animali e le inutili torture per lo sfruttamento industriale, riconoscendo inoltre alle società protettrici un ruolo nella promozione dell’osservanza delle norme; segnò così il primo intervento organico del legislatore in materia.

Il codice Rocco: l’art. 727 tra le contravvenzioni di polizia dei costumi

Il codice penale del 1930 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) raccolse l’impostazione precedente. L’art. 727, rubricato «Maltrattamento di animali», fu collocato nel libro III, titolo I, capo II, sezione I, dedicata alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, accanto a fattispecie quali il gioco d’azzardo e gli atti contrari alla pubblica decenza. La norma puniva con l’ammenda chi incrudeliva verso animali o, senza necessità, li sottoponeva a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adoperava in lavori ai quali non erano adatti per malattia o per età, e riproduceva la previsione sugli esperimenti tali da destare ribrezzo compiuti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.

La natura contravvenzionale, la pena esclusivamente pecuniaria e la collocazione sistematica confermavano che il bene protetto era il sentimento umano di pietà verso gli animali, e non l’animale in sé. Per lungo tempo la giurisprudenza ha coerentemente letto l’art. 727 come norma posta a presidio della «pubblica moralità», pur non mancando già negli ultimi decenni del Novecento pronunce che valorizzavano la sensibilità dell’animale al dolore come dato di per sé rilevante.

Gli anni Novanta: la legge quadro n. 281 del 1991 e la novella dell’art. 727 (legge n. 473 del 1993)

Una prima svolta si registra con la legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che all’art. 1 enuncia il principio secondo cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Si tratta di una legge di impianto amministrativo, che tuttavia introduce nell’ordinamento il divieto di soppressione dei cani vaganti catturati (salvo che siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità) e fissa una prima gerarchia di valori in cui l’animale non è più mera res.

La legge 22 novembre 1993, n. 473 riscrisse l’art. 727 c.p., ampliandone notevolmente l’ambito: accanto all’incrudelimento e al maltrattamento senza necessità, vennero espressamente previsti la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, l’abbandono di animali domestici o che avessero acquisito abitudini della cattività, l’organizzazione di spettacoli e competizioni che comportassero strazio o sevizie, con un aggravamento della risposta per i fatti commessi con mezzi particolarmente dolorosi o nell’ambito di attività di traffico, commercio, trasporto, allevamento, macellazione o spettacolo, per quelli da cui derivasse la morte dell’animale (con pubblicazione della sentenza e confisca) e per quelli commessi in relazione a scommesse clandestine (aumento della metà e sospensione della licenza). La pena principale restava tuttavia l’ammenda (da due a dieci milioni di lire) e la fattispecie conservava natura contravvenzionale. Proprio l’esiguità della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità di alcune condotte (si pensi ai combattimenti clandestini tra cani, fenomeno spesso gestito da organizzazioni criminali) rese evidente la necessità di un intervento più incisivo.

La legge 20 luglio 2004, n. 189: il titolo IX-bis e i «delitti contro il sentimento per gli animali»

La legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) rappresenta il vero spartiacque della materia. Essa ha introdotto nel libro secondo del codice penale il titolo IX-bis, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», comprendente gli artt. 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimenti tra animali) e 544-sexies (confisca e pene accessorie). Contestualmente l’art. 727 c.p. è stato riscritto e rubricato «Abbandono di animali», punendo con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro l’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Il passaggio dalla contravvenzione al delitto ha comportato conseguenze sistematiche di rilievo: la necessità del dolo per le fattispecie del titolo IX-bis, la punibilità del tentativo, l’applicabilità di misure cautelari reali e, più in generale, un deciso innalzamento del disvalore attribuito alle condotte. Nella formulazione originaria l’uccisione di animali era punita con la reclusione da tre a diciotto mesi; il maltrattamento con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro; gli spettacoli o manifestazioni vietati con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro; la promozione, organizzazione o direzione di combattimenti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La scelta della rubrica («sentimento per gli animali») e la collocazione del nuovo titolo immediatamente dopo il titolo IX, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, rivelavano peraltro una perdurante ambiguità: il legislatore del 2004 continuava formalmente ad ancorare la tutela a un interesse umano, pur costruendo fattispecie il cui evento (la morte, la lesione, la sofferenza insopportabile per le caratteristiche etologiche dell’animale) si produce interamente nella sfera dell’animale stesso.

La medesima legge ha introdotto nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale l’art. 19-ter, a norma del quale le disposizioni del titolo IX-bis non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, e alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente; e l’art. 19-quater, relativo all’affidamento degli animali sequestrati o confiscati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute. L’art. 2 della legge ha inoltre vietato l’utilizzo di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce e capi di abbigliamento.

Gli interventi successivi: la legge n. 201 del 2010, il d.lgs. n. 121 del 2011 e la cornice europea

Il Trattato di Lisbona ha introdotto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’art. 13, secondo cui, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione in determinati settori (agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca e sviluppo tecnologico, spazio), l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali «in quanto esseri senzienti», rispettando nel contempo le disposizioni e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Sul piano interno, la legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ha inasprito le pene dei delitti del titolo IX-bis (l’uccisione di animali è passata alla reclusione da quattro mesi a due anni; il maltrattamento alla reclusione da tre a diciotto mesi o alla multa da 5.000 a 30.000 euro) e ha introdotto, all’art. 4, il delitto di traffico illecito di animali da compagnia, oltre alle sanzioni amministrative per l’introduzione illecita di tali animali nel territorio nazionale (art. 5).

Il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, ha poi inserito nel codice le contravvenzioni di cui all’art. 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e all’art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), che proteggono l’animale non come individuo ma come componente della biodiversità.

Da ultimo, prima della riforma del 2025, la legge 25 novembre 2024, n. 177, di riforma del codice della strada, ha introdotto nell’art. 727 c.p. un aumento di pena di un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno quando il fatto è commesso mediante l’uso di veicoli; la stessa legge ha esteso le pene dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) a chi, abbandonando animali domestici, cagioni un sinistro stradale da cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona.

La riforma costituzionale del 2022

Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato aggiunto all’art. 9 Cost. un terzo comma, a norma del quale la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» e «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La stessa legge ha modificato l’art. 41 Cost., stabilendo che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche alla salute e all’ambiente, e che la legge ne determina gli indirizzi e i controlli anche a fini ambientali.

La norma costituzionale sugli animali presenta un duplice significato. Sul piano delle fonti, essa riserva alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela, con una formula che la dottrina ha letto come riserva di legge statale e come titolo di competenza. Sul piano assiologico, essa segna il definitivo riconoscimento degli animali come oggetto di una tutela autonoma, distinta tanto da quella dell’ambiente quanto dal sentimento umano: un dato che rende non più sostenibile, a livello costituzionale, una lettura dei reati del titolo IX-bis esclusivamente incentrata sulla sensibilità dei consociati.

La legge 6 giugno 2025, n. 82

La legge 6 giugno 2025, n. 82 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»), nata dall’abbinamento di più proposte di legge (tra cui la A.C. 30, assunta come testo base) e composta di quindici articoli, costituisce l’intervento più ampio sulla materia dopo la legge n. 189 del 2004. Se ne esaminano di seguito i contenuti principali.

La nuova rubrica del titolo IX-bis

L’art. 1 sostituisce la rubrica del titolo IX-bis, che da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» diviene «Dei delitti contro gli animali». La modifica, apparentemente formale, ha un preciso significato ermeneutico: l’animale è ora esplicitamente indicato come titolare dell’interesse protetto, in coerenza con l’art. 9, terzo comma, Cost. e con l’art. 13 TFUE. Resta invece invariata la collocazione topografica del titolo, circostanza che appare un residuo del precedente modello.

Le singole fattispecie

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è ora punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza reclusione da quattro mesi a due anni). È introdotta una ipotesi aggravata: se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.). Il primo comma punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena diviene la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro: le due sanzioni, prima alternative, sono ora congiunte, con la conseguenza che viene meno la possibilità di definire il procedimento con la sola pena pecuniaria. Il secondo comma (somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, ovvero sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute) resta invariato quanto al precetto, mentre il terzo comma estende ora l’aumento della metà della pena, per il caso in cui dal fatto derivi la morte dell’animale, anche alle condotte del secondo comma.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa, ora elevata, da 15.000 a 30.000 euro. Resta ferma l’aggravante (aumento da un terzo alla metà) per i fatti commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto, ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.). La promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è ora punita con la reclusione da due a quattro anni (in precedenza da uno a tre) e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Restano le aggravanti ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà) per i fatti commessi in concorso con minorenni o da persone armate, per la promozione mediante videoriproduzioni o materiale contenente scene dei combattimenti e per la ripresa o registrazione degli stessi. La pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro, già prevista per chi alleva o addestra animali destinandoli ai combattimenti e per i proprietari o detentori consenzienti, è ora estesa a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni; invariata è la fattispecie di chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.). L’articolo, collocato tra i delitti contro il patrimonio, è stato sostituito. Nella formulazione vigente punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Scompaiono l’ipotesi base, procedibile a querela e punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, relativa al singolo animale altrui, e la causa di non punibilità per chi commetteva il fatto su volatili sorpresi nei propri fondi nel momento in cui vi recavano danno. L’uccisione o il danneggiamento senza necessità del singolo animale altrui resta peraltro riconducibile, ricorrendone i presupposti, agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., procedibili d’ufficio: sul piano intertemporale andrà quindi verificata, caso per caso, la continuità normativa tra le fattispecie, con applicazione della disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p. per i fatti anteriori al 1° luglio 2025.

Abbandono di animali (art. 727 c.p.). Il minimo dell’ammenda è elevato da 1.000 a 5.000 euro (fermo il massimo di 10.000 euro e l’alternativa con l’arresto fino a un anno). Il secondo comma continua a punire con la stessa pena chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; restano ferme le previsioni introdotte dalla legge n. 177 del 2024.

Specie e habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.). L’uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette è ora punita con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro (in precedenza arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 euro); anche la distruzione o il deterioramento di habitat in un sito protetto vede un inasprimento (arresto da tre mesi a due anni e ammenda non inferiore a 6.000 euro).

Le circostanze aggravanti dell’art. 544-septies c.p.

L’art. 4 della legge introduce l’art. 544-septies c.p., a norma del quale le pene previste dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso. In assenza di indicazione della misura, si tratta di circostanze ad effetto comune, con aumento fino a un terzo ai sensi dell’art. 64 c.p., soggette all’ordinario giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

La circostanza sub c) intercetta un fenomeno ben noto alla prassi, quello della diffusione in rete di video di violenze su animali, spesso realizzati proprio al fine della loro condivisione; quella sub b), prima dell’introduzione, veniva gestita attraverso il concorso formale o la continuazione, con esiti sanzionatori non sempre coerenti.

Confisca, divieto di abbattimento e affidamento degli animali

L’art. 544-sexies c.p. prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i delitti di cui agli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, commercio o allevamento di animali nei confronti di chi le esercita, e in caso di recidiva l’interdizione dalle stesse. La riforma aggiunge un nuovo comma che, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. e all’art. 4 della legge n. 201 del 2010, vieta di abbattere o alienare a terzi gli animali oggetto del procedimento fino alla sentenza definitiva, anche in assenza di sequestro.

Sul versante processuale, l’art. 6 della legge interviene sugli artt. 257, 322, 322-bis, 325 e 355 c.p.p., riconoscendo, accanto a chi avrebbe diritto alla restituzione, anche alle associazioni e agli enti di cui all’art. 19-quater disp. coord. c.p. la legittimazione a proporre i mezzi di impugnazione in materia di sequestro. Introduce poi l’art. 260-bis c.p.p. (affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca), applicabile nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. e all’art. 4 della legge n. 201 del 2010: l’autorità giudiziaria può disporre con decreto motivato l’affidamento definitivo degli animali alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta, previo versamento di una cauzione per ciascun animale, determinata in ragione della tipologia, dello stato sanitario e dei costi di mantenimento e versata al Fondo unico giustizia; il provvedimento di rigetto è impugnabile nel termine di trenta giorni. La stessa disposizione estende infine le misure di prevenzione personali di cui al libro I, titoli I e II, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti alla commissione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. o dei delitti previsti dalla legge n. 201 del 2010.

La responsabilità degli enti: l’art. 25-undevicies del d.lgs. n. 231 del 2001

L’art. 8 della legge inserisce nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-undevicies, che include tra i reati presupposto i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni; la nuova disposizione non opera, per espressa previsione, nei casi di cui all’art. 19-ter disp. coord. c.p., ossia per le attività disciplinate dalle leggi speciali ivi richiamate (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate). L’innovazione impone alle imprese dei settori interessati (allevamenti, canili e pensioni private, trasporto di animali vivi, commercio di animali da compagnia) un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione e delle correlate procedure.

Il divieto di detenzione a catena e le modifiche alla legge n. 201 del 2010

L’art. 10 della legge, disposizione autonoma, vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali d’affezione di custodirli legati alla catena o ad altro strumento similare che ne impedisca il movimento, salvo documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza, punendo la violazione, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. La legge inasprisce altresì il delitto di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 della legge n. 201 del 2010), ora punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da 6.000 a 30.000 euro, e le correlate sanzioni amministrative; interviene sull’art. 2 della legge n. 189 del 2004 (divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce e capi di abbigliamento), inserendo la denominazione «felis catus» accanto a «felis silvestris» (art. 14). Completano il quadro la previsione della non debenza della sanzione amministrativa per la mancata identificazione dell’animale da compagnia quando il proprietario vi adempia spontaneamente prima che la violazione sia constatata (art. 11, che modifica l’art. 20 del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134) e l’inserimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica tra le autorità da sentire per il decreto di coordinamento delle attività di vigilanza e polizia giudiziaria di cui all’art. 6 della legge n. 189 del 2004 (art. 12).

Questioni interpretative

Il bene giuridico

Il dibattito sul bene giuridico tutelato ha rilievo non solo teorico: da esso dipendono l’interpretazione delle clausole «per crudeltà» e «senza necessità», il rapporto con le scriminanti e la legittimazione delle associazioni a partecipare al processo. Già prima del 2025 la giurisprudenza di legittimità, pur a fronte della rubrica del titolo IX-bis, aveva progressivamente spostato il fuoco della tutela sull’animale in quanto essere vivente capace di percepire dolore, attribuendo rilievo anche alle sofferenze non fisiche e alle condotte omissive. La nuova rubrica e l’art. 9 Cost. consolidano questo approdo: oggetto della tutela è l’integrità psicofisica e, nella misura compatibile con gli interessi umani giuridicamente riconosciuti, il benessere dell’animale.

«Per crudeltà» e «senza necessità»

Le fattispecie degli artt. 544-bis e 544-ter si fondano su due requisiti alternativi. La crudeltà designa una condotta che esprime insensibilità o compiacimento per la sofferenza inflitta, ed è comunemente ricondotta a un atteggiamento interiore dell’agente che colora il dolo; la mancanza di necessità indica invece l’assenza di una ragione giustificativa della condotta. Quanto a quest’ultima, la Suprema Corte ha chiarito che nella nozione di «necessità» rientra non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ma ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; con la precisazione che la necessità va esclusa quando il pericolo è ormai cessato e il danno si è già verificato, come nel caso del cane ucciso mentre si allontanava dopo aver aggredito animali da cortile (Cass. pen., sez. III, n. 49672 del 2018).

Elemento soggettivo e rapporto tra art. 544-ter e art. 727 c.p.

Il maltrattamento di cui all’art. 544-ter è delitto a forma libera, punibile solo a titolo di dolo; la contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili di cui all’art. 727, secondo comma, è punibile anche a titolo di colpa. La giurisprudenza di legittimità distingue le due fattispecie proprio in ragione dell’elemento soggettivo e dell’intensità dell’offesa: integra il delitto la condotta volontaria che cagiona lesioni o sottopone l’animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre ricade nella contravvenzione la detenzione, anche colposa, in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di gravi sofferenze; la valutazione di tali condizioni può fondarsi sul patrimonio di comune esperienza per le specie più note, richiedendo invece conoscenze scientifiche per le altre (Cass. pen., sez. III, n. 2511 del 2022; Cass. pen., sez. III, n. 15453 del 2023).

L’art. 19-ter disp. coord. c.p. e le attività regolate da leggi speciali

La clausola di esclusione dell’art. 19-ter disp. coord. c.p. non opera come immunità di settore. Essa copre le condotte che si mantengano entro i limiti delle leggi speciali richiamate (in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, attività circense, giardini zoologici), sicché la condotta che ecceda tali limiti, ad esempio l’uccisione di un animale con modalità estranee all’esercizio venatorio o il maltrattamento nell’allevamento in violazione delle norme di settore, torna a essere attratta nell’area dei delitti del titolo IX-bis. Il medesimo limite opera oggi anche ai fini della responsabilità degli enti.

Istituti deflattivi e profili processuali

Nonostante l’innalzamento delle pene, i delitti del titolo IX-bis restano, nelle ipotesi base, attribuiti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) e compatibili con la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui limite edittale di quattro anni nel massimo va calcolato senza tener conto delle circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli). La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è in astratto preclusa, ma il secondo comma della norma esclude che l’offesa possa ritenersi tenue quando l’autore ha adoperato sevizie o ha agito con crudeltà, anche in danno di animali. Tutti i delitti del titolo IX-bis sono procedibili d’ufficio. Sul piano intertemporale, le disposizioni più severe introdotte dalla legge n. 82 del 2025, comprese le nuove aggravanti, si applicano ai soli fatti commessi a partire dal 1° luglio 2025 (art. 2 c.p. e art. 25, secondo comma, Cost.).

Considerazioni conclusive

L’itinerario storico della tutela penale degli animali descrive un progressivo spostamento del baricentro: dalla pubblica moralità e dal decoro (codice Zanardelli, codice Rocco), alla repressione di condotte gravi mediante delitti autonomi ancora formalmente ancorati al sentimento umano (legge n. 189 del 2004), fino al riconoscimento costituzionale (legge cost. n. 1 del 2022) e alla qualificazione dell’animale come diretto destinatario della tutela penale (legge n. 82 del 2025).

La riforma del 2025 compie scelte significative sul piano sanzionatorio (pene congiunte, aggravanti per la presenza di minori e per la diffusione telematica, responsabilità degli enti) e processuale (divieto di abbattimento e alienazione, affidamento degli animali, ruolo delle associazioni). Restano tuttavia aperti alcuni profili: la persistente collocazione del titolo IX-bis accanto ai delitti contro la moralità pubblica; il coordinamento, da verificare in concreto, tra la nuova formulazione dell’art. 638 c.p. e le fattispecie del titolo IX-bis; l’onere economico della cauzione posto a carico delle associazioni affidatarie, che potrebbe limitare l’effettività delle nuove norme sull’affidamento. Sarà la giurisprudenza dei prossimi anni a misurare la reale portata della riforma, specie nella definizione dei confini tra delitto e contravvenzione e nell’applicazione delle nuove circostanze aggravanti.

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